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Dichiara di non avere condanne, ma il controllo fa emergere la tentata estorsione: stop alla sala giochi

Il rappresentante legale aveva dichiarato di non avere condanne ostative, ma un controllo dei Monopoli ha fatto emergere una sentenza definitiva per tentata estorsione. Respinto il ricorso della società
Immagine di una sala giochi
Una sala giochi

GROSSETO. Quando aveva assunto il controllo della società, aveva dichiarato di possedere tutti i requisiti necessari per continuare a operare nel settore del gioco lecito. Ma un controllo a campione dell’Ufficio dei Monopoli per la Toscana ha fatto emergere un precedente che quella dichiarazione smentiva: una condanna definitiva per tentata estorsione, pronunciata dalla Corte d’Appello di Firenze e ricadente nel periodo di cinque anni preso in considerazione dalla normativa.

Da lì è partita la cancellazione dal Ries, il registro degli operatori del settore degli apparecchi da intrattenimento, della società che gestisce una sala giochi a Grosseto.

La società ha provato a ribaltare il provvedimento davanti alla giustizia amministrativa, ma il Tar del Lazio ha respinto il ricorso, confermando la decisione dell’amministrazione e condannando la ricorrente anche al pagamento delle spese di giudizio.

A riportare la vicenda è Agipronews.

L’acquisto delle quote e l’autocertificazione

La storia comincia nel gennaio 2025, quando vengono acquistate le quote della società e cambia il suo rappresentante legale.

Per operare nel settore del gioco lecito non è sufficiente possedere le autorizzazioni necessarie: la normativa impone infatti il rispetto di una serie di requisiti morali, verificati anche attraverso le dichiarazioni rese dagli operatori.

Tra le condizioni previste per l’iscrizione al registro c’è l’assenza, nei cinque anni precedenti, di condanne definitive o di applicazioni della pena per una serie di reati considerati incompatibili con l’attività, tra i quali figurano delitti contro il patrimonio, reati finanziari o tributari, reati connessi al gioco illecito e quelli collegati alla criminalità di stampo mafioso.

Il nuovo rappresentante legale della società grossetana aveva attestato proprio questo: di non avere riportato negli ultimi cinque anni condanne rientranti nelle categorie previste dalla normativa.

Sembrava tutto in regola. Almeno fino al controllo.

Il controllo dei Monopoli fa emergere la condanna

L’Ufficio dei Monopoli per la Toscana, nell’ambito delle verifiche a campione sulle autocertificazioni presentate dagli operatori, ha infatti controllato anche la posizione del nuovo rappresentante della società.

Dal casellario giudiziale è emerso un dato incompatibile con quanto dichiarato: l’uomo risultava destinatario di una condanna divenuta definitiva per tentata estorsione, pronunciata dalla Corte d’Appello di Firenze.

E soprattutto quella sentenza rientrava ancora nel periodo temporale rilevante ai fini dell’iscrizione al registro.

In altre parole, secondo l’amministrazione, il rappresentante legale non possedeva uno dei requisiti indispensabili per poter mantenere la società nell’elenco degli operatori del gioco lecito.

È quindi scattata la cancellazione dal Ries.

La società porta il caso davanti al Tar

La società non si è però fermata al provvedimento amministrativo e ha deciso di rivolgersi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, contestando la decisione.

Nel ricorso sono stati sollevati, tra gli altri, un presunto difetto di motivazione del provvedimento e una carenza nell’istruttoria condotta dall’amministrazione.

Argomenti che non hanno convinto i giudici.

Il Tar ha infatti ritenuto legittimo il procedimento seguito dall’amministrazione, chiarendo anche che un provvedimento può richiamare atti precedenti quando questi consentano al destinatario di conoscere in maniera sufficientemente chiara le ragioni sulle quali si fonda la decisione.

Ma c’era anche un’altra contestazione da superare.

La Pec che smentisce la ricostruzione

Nel corso del giudizio l’amministrazione ha depositato anche la documentazione relativa alla comunicazione di avvio del procedimento, inviata attraverso posta elettronica certificata.

Una Pec corredata, secondo quanto rilevato dal Tar, dalla ricevuta di avvenuta consegna.

Un elemento che per i giudici smentisce la ricostruzione proposta dalla parte ricorrente sull’iter seguito prima della cancellazione.

Del resto, osserva sostanzialmente il tribunale, la società era stata anche in grado di formulare nel ricorso contestazioni precise contro il provvedimento adottato nei suoi confronti, dimostrando così di averne compreso contenuto e motivazioni.

Con la condanna la cancellazione diventa un atto dovuto

Il punto decisivo della sentenza resta però quello relativo ai requisiti necessari per operare nel settore del gioco lecito.

Una volta accertata l’esistenza di una condanna definitiva per uno dei reati contemplati dalla normativa e verificato che questa ricadeva nel quinquennio ostativo, per l’amministrazione non ci sarebbero stati margini per una valutazione differente.

La cancellazione dal registro Ries è stata quindi considerata un atto dovuto.

Il Tar del Lazio ha così respinto il ricorso, confermando il provvedimento adottato nei confronti della società che gestisce l’attività di Grosseto e disponendo anche la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Una vicenda partita da un’autocertificazione presentata dopo il cambio della proprietà societaria e arrivata davanti ai giudici amministrativi dopo che un semplice controllo a campione aveva fatto emergere dal casellario ciò che nella dichiarazione non compariva: quella condanna definitiva per tentata estorsione che, secondo la normativa, impediva il mantenimento dell’iscrizione nel registro degli operatori del gioco lecito.

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