GROSSETO. Non serve che un automobilista venga trovato in evidente stato di alterazione per chiedergli di sottoporsi agli accertamenti antidroga. È sufficiente che le forze dell’ordine abbiano un ragionevole motivo per sospettare che abbia assunto sostanze stupefacenti.
È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un uomo fermato dai carabinieri nel Grossetano nel novembre 2021 e condannato per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti dal Codice della strada.
Il controllo dei carabinieri
La vicenda risale al 16 novembre 2021. Durante un controllo stradale, i carabinieri notarono che il conducente appariva particolarmente agitato. Quel comportamento spinse i militari ad approfondire gli accertamenti.
La successiva perquisizione portò al ritrovamento di due confezioni di sostanza stupefacente, nascoste sotto il sedile dell’auto.
A quel punto gli uomini dell’Arma chiesero al conducente di sottoporsi al prelievo di campioni biologici per verificare un’eventuale assunzione di droga.
L’uomo si rifiutò.
La difesa: «Non bastava»
Condannato dal tribunale di Grosseto e poi dalla Corte d’Appello di Firenze, l’imputato si è rivolto alla Cassazione.
La difesa sosteneva che non esistessero elementi sufficienti per giustificare la richiesta degli esami tossicologici.
Secondo il ricorso, lo stato di agitazione poteva dipendere dal fatto che l’uomo stesse guidando senza patente e la droga, inoltre, non era stata trovata addosso a lui ma sotto il sedile di un’auto intestata a un’altra persona.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte non ha condiviso questa ricostruzione.
Secondo i giudici, i carabinieri avevano raccolto elementi sufficienti per avere un ragionevole sospetto che il conducente potesse trovarsi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Non solo la droga trovata nell’auto, ma anche i comportamenti osservati durante il controllo costituivano motivi validi per chiedere gli accertamenti previsti dalla legge.
Per questo il rifiuto di sottoporsi agli esami integra il reato previsto dall’articolo 187 del Codice della strada.
Un principio importante
La Cassazione coglie anche l’occasione per ricordare un principio destinato ad avere effetti pratici nei controlli su strada.
I giudici spiegano che il reato di rifiuto scatta quando gli operatori hanno un ragionevole motivo, fondato su elementi concreti, per ritenere che il conducente abbia assunto sostanze stupefacenti.
Non serve quindi che l’alterazione sia già dimostrata: è sufficiente che vi siano indizi seri che giustifichino la richiesta degli accertamenti sanitari.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il conducente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Cosa cambia per gli automobilisti
La sentenza ribadisce un principio già presente nella giurisprudenza, ma molto importante nei controlli stradali:
- se gli agenti hanno elementi concreti che fanno pensare all’assunzione di droga, possono chiedere gli accertamenti;
- il conducente non può rifiutarsi senza conseguenze;
- il rifiuto costituisce un reato autonomo, punito dal Codice della strada.




