GROSSETO. Il Daspo si può emettere solo se i fatti avvengono mentre sono in corso manifestazioni sportive. O in conseguenza di queste. Altrimenti non è giustificato. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, pronunciandosi sul ricorso presentato da Riccardo Ciani e Simone Ceri per l’annullamento del provvedimento Daspo, rispettivamente di 8 e 10 anni, emesso dal questore di Grosseto il 3 ottobre 2022, lo ha così accolto cancellando la condanna.
Daspo annullato, la ricostruzione dei fatti
Il 26 settembre 2022 il questore di Grosseto emana, in relazione ai fatti accaduti il 24 giugno quando al centro sportivo di Roselle il magazziniere della società fu colpito al volto, un provvedimento Daspo ai due tifosi Ceri e Ciani corredato dall’obbligo di presentazione in questura nelle giornate delle gare disputate dall’Us Grosseto.
Il 29 settembre il tribunale accoglie le tesi difensive non convalidando l’obbligo di presentazione perché «i fatti di violenza posti a base della misura erano da ricondurre a una vicenda privata tra i soggetti parte della vecchia gestione societaria e i nuovi titolari, senza una diretta relazione tra gli stessi e lo svolgimento di una manifestazione sportiva ed inoltre l’aggressione era avvenuta nel centro sportivo “ma in un momento in cui non si svolgeva nessuna manifestazione sportiva (né i calciatori si stavano allenando), tanto che era presente soltanto il magazziniere».
Preso atto della decisione del giudice il 3 ottobre il questore di Grosseto annulla il provvedimento del 26 settembre emanando, lo stesso giorno, un identico Daspo aggiungendo solo che durante l’aggressione era in corso l’allenamento della squadra Giovanissimi del Grosseto 1912.
Il 6 ottobre il tribunale non convalida il nuovo Daspo sostenendo che «non è sufficiente una qualsiasi relazione e o collegamento occasionale con un evento sportivo, bensì un immediato univoco nesso eziologico con il medesimo».
Ceri e Ciani presentano istanza di autotutela che in data 4 novembre 2022 viene rigettata dalla questura, che si costituisce in giudizio col Ministero dell’Interno.
Non ci sono presupposti per il Daspo
La linea difensiva dei due tifosi poggia sulla carenza del presupposto necessario per l’emissione del Daspo, cioè che la condotta contestata sia stata compiuta in occasione o a causa di manifestazioni sportive e che gli episodi di violenza contestati non possono essere collegati agli allenamenti dei Giovanissimi.
I giudici del Tar hanno accolto tale tesi.
Ciani e Ceri sono stati difesi dall’avvocato Giovanni Adami.

70 anni, ho viaggiato sulla carta stampata, ho parlato alla radio e alla televisione.
Ora ho la fortuna e il privilegio di scrivere online su maremmaoggi.net.
Come lavagna uso il cielo.
Maremma Oggi il giornale on line della Maremma Toscana – #UniciComeLaMaremma