Cocaina, eroina e marijuana: clienti abituali e telefoni cambiati spesso. La Cassazione chiude il caso | MaremmaOggi Skip to content

Cocaina, eroina e marijuana: clienti abituali e telefoni cambiati spesso. La Cassazione chiude il caso

Cocaina, eroina e marijuana, più acquirenti e appuntamenti in luoghi diversi. Inammissibile il ricorso di Mohamed Dkhil: resta la pena di 4 anni, 3 mesi e 20 giorni
La Corte di Cassazione

GROSSETO. Cocaina, eroina e marijuana. Clienti che tornavano, contatti telefonici, utenze cambiate frequentemente e appuntamenti fissati in posti diversi. E poi l’auto, utilizzata per spostarsi e rendere gli incontri più rapidi e meno visibili.

È questo il quadro dello spaccio di droga a Grosseto che emerge dall’ordinanza con cui la Corte di Cassazione ha messo la parola fine al procedimento nei confronti di Mohamed Dkhil, nato nel 1973.

La settima sezione penale della Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro la sentenza pronunciata il 3 novembre 2025 dalla Corte d’appello di Firenze. Resta quindi ferma la pena rideterminata in secondo grado in 4 anni, 3 mesi e 20 giorni di reclusione e 17.900 euro di multa. 

Lo spaccio per quasi tre anni

La vicenda giudiziaria era arrivata davanti al tribunale di Grosseto, che aveva pronunciato la sentenza di primo grado il 7 maggio 2024. Mohamed Dkhil era stato arrestato dalla guardia di finanza.

In appello una parte delle contestazioni, quella relativa alle cessioni commesse fino al 2 agosto 2017, era stata dichiarata prescritta. Ma era rimasta in piedi l’accusa per la detenzione di cocaina, eroina e marijuana il 12 marzo 2020 e per numerose cessioni di stupefacenti avvenute a Grosseto in diversi periodi tra giugno 2017 e marzo 2020, nei confronti di più consumatori.

Ed è proprio la continuità dell’attività uno degli elementi sui quali si concentra la Cassazione.

Cocaina, eroina e marijuana

La difesa aveva chiesto che i fatti fossero ricondotti all’ipotesi dello spaccio di lieve entità, prevista dall’articolo 73, comma 5, del Testo unico sugli stupefacenti.

Secondo il ricorso, avrebbero dovuto pesare il numero circoscritto dei clienti, l’assenza di collaboratori e di strumenti per il confezionamento della droga, la condizione di consumatore dello stesso imputato e anche alcune cessioni effettuate gratuitamente. 

La Cassazione, però, ha ritenuto corretta la valutazione compiuta dai giudici fiorentini.

Tra gli elementi presi in considerazione c’è innanzitutto la disponibilità contemporanea di tre sostanze diverse: cocaina, eroina e marijuana.

I quantitativi di principio attivo indicati nell’ordinanza erano rispettivamente di 3.553 milligrammi per la cocaina, 2.476 milligrammi per l’eroina e 453 milligrammi per la marijuana.

Clienti abituali, telefoni e appuntamenti sempre diversi

Ma a pesare non è stata soltanto la droga trovata.

Nell’ordinanza viene descritta un’attività caratterizzata dalla reiterazione delle cessioni, dalla presenza di più acquirenti e dalla stabilità dei rapporti con alcuni di loro.

Gli incontri venivano organizzati attraverso contatti telefonici, con un frequente cambio delle utenze. Variavano anche i luoghi scelti per gli appuntamenti.

E c’era l’utilizzo dell’automobile, che secondo quanto ricostruito dai giudici serviva a rendere gli scambi più veloci e meno facilmente percepibili. 

Un sistema che, secondo i giudici, non poteva essere considerato occasionale.

Quella «clientela fidelizzata»

È forse uno dei passaggi più significativi dell’ordinanza della Suprema Corte.

Le singole cessioni potevano anche essere di modesta entità, ma per i giudici questo elemento perde peso quando viene inserito in un’attività continuativa.

La Corte d’appello aveva infatti individuato una «clientela fidelizzata» e modalità operative considerate indicative di un’attività capace di soddisfare richieste differenti, svolta con continuità e accortezza. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione coerente e priva di contraddizioni. 

Non è bastato, dunque, sostenere che i clienti fossero pochi, che non fossero stati trovati registri o strumenti per confezionare le dosi o che alcune cessioni fossero gratuite.

Per la Suprema Corte, quei dati erano già stati valutati dai giudici di merito e non erano sufficienti a ribaltare il quadro complessivo.

Il ricorso è inammissibile

La Cassazione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso.

Con una conseguenza ulteriore per l’imputato: oltre alle spese processuali, Dkhil dovrà versare 3mila euro alla Cassa delle ammende. La decisione è stata presa il 15 settembre 2026. 

Si chiude così, dopo anni, una vicenda giudiziaria nata da un’attività di spaccio che, secondo quanto definitivamente valutato dai giudici, non aveva i caratteri dell’episodio isolato: più tipi di droga, più clienti e un sistema di incontri e contatti costruito per portare avanti le cessioni nel tempo.

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