GROSSETO. Il Tar della Toscana ha annullato il provvedimento con cui il Comune di Grosseto aveva disposto la chiusura dell’area slot all’interno di un bar di via Scansanese, ritenendo che la sanzione fosse stata applicata prima della conclusione del procedimento amministrativo.
La vicenda nasce da una verifica avviata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’attività commerciale era stata aperta nel 2017 da una precedente gestione e nel 2020 era passata all’attuale titolare, assistita dagli avvocati Luca Giacobbe e Livio Sannino. Le slot machine erano già presenti nel locale e hanno continuato a funzionare anche dopo il subentro.
Il controllo
Durante un controllo effettuato dalla polizia municipale nell’aprile del 2025, all’interno del bar sono stati trovati sei slot machine. Gli agenti hanno inoltre accertato che il locale si trova a circa 432 metri dalla chiesa del Cottolengo, considerata un luogo sensibile dalla normativa regionale contro la ludopatia.
Da qui la contestazione della violazione della legge regionale e l’applicazione di una sanzione amministrativa, accompagnata dall’avvio del procedimento per la chiusura dell’area dedicata al gioco. I giudici amministrativi, però, non sono entrati nel merito della questione relativa alle distanze dalla chiesa.
Il Tar si è concentrato esclusivamente sulla procedura seguita dal Comune, evidenziando che la titolare aveva contestato il verbale e presentato le proprie osservazioni difensive e che il procedimento sanzionatorio non era ancora arrivato alla sua conclusione.
Secondo il tribunale, al momento della chiusura non era stato ancora accertato in modo definitivo l’illecito amministrativo contestato alla titolare. Per questo la sanzione accessoria della chiusura non poteva essere applicata.
Nella sentenza si legge infatti che la responsabilità amministrativa della ricorrente non era ancora stata definitivamente accertata quando il Comune ha disposto la chiusura dell’attività di gioco. I giudici ricordano inoltre che una sanzione accessoria può essere applicata soltanto dopo la conclusione del procedimento principale e l’accertamento definitivo della violazione.
Per questo motivo il Tar ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato.
La sentenza non chiude però definitivamente la vicenda. I giudici hanno infatti precisato che il Comune potrà tornare a valutare eventuali provvedimenti una volta concluso correttamente l’iter previsto dalla legge e definita in maniera definitiva la contestazione amministrativa.



