Hockey, la sentenza: le bambine Under 11 del Grosseto possono giocare Skip to content

Hockey, la sentenza: le bambine Under 11 del Grosseto possono giocare

Il giudice sportivo ha sostanzialmente respinto il ricorso presentato dal Sarzana che le considerava “irregolari”. Le due Under 11 possono giocare
Alice Sorbo e Viola Ugas, le ragazzine del Cp Grosseto che giocano nell’under 11

GROSSETO. Nelle scorse settimane il ricorso presentato dall’Hockey Sarzana aveva sollevato un bel polverone.

Due bambine del Cp Grosseto, Alice Sorbo e Viola Ugas, secondo la società ligure non potevano disputare il campionato con una semplice deroga del Settore tecnico.

Sono troppo brave e, anche se giocano con i maschietti, fanno la differenza.

Da qui il reclamo.

Il Cp Grosseto aveva chiesto una deroga

Ricordiamo come siamo arrivati a questo punto.

Il Cp Grosseto per far giocare le due ragazzine nel campionato u11, aveva chiesto una deroga al Settore tecnico, prontamente concessa, in considerazione che avrebbero giocato in una categoria inferiore rispetto alla loro età.

Un provvedimento che non era stato contestato da nessuno, fino alla fine della stagione e all’avvicinarsi delle finali nazionali di categoria. Da qui la protesta del Sarzana, di fatto rigettata dal Giudice territoriale.

La sentenza: «La posizione delle atlete è regolare»

Questo il testo della sentenza del giudice sportivo.

  • «Letti il reclamo prevenuto a questo giudice in data 18.4.2024 alle ore 16.39, presentato dalla società Asd Hockey Sarzana, preannunciato al Settore tecnico avente oggetto “reclamo per posizione irregolare atleta” (in particolare per Alice Sorbo), la successiva integrazione contenente il versamento della tassa di reclamo e la successiva memoria inviata con pec del 21.4.2024 alle ore 19.56.
  • Lette le memorie pervenute a questo giudice in data 19.4.2024 alle ore 11.44 e in data 24.4.2024 alle ore 19.19 dalla società Asd Cp Grosseto.
  • Considerato che il regolamento norme per l’attività 23/24 all’art. 1.5 non indica alcuna tassa per i reclami di competenza del giudice.
  • Considerato, altresì, che il reclamo è stato presentato in difformità di quanto previsto all’art 71 del regolamento, non essendo stato preannunciato all’ufficio del giudice sportivo entro le ore 15 del giorno successivo a quello in cui si è disputata la gara, né è stato formalizzato nelle 72 ore successive a quelle entro cui avrebbe dovuto essere preannunciato.
  • Tenuto in ogni caso conto di quanto disposto dall’art. 67 del regolamento.
  • Visto quanto disposto dall’art. 10.1.1 regolamento norme per l’attività.
  • Per quanto di competenza del giudice non si rileva la posizione irregolare delle atlete, Alice Sorbo e Viola Ugas dell’Asd cp Grosseto, in ragione della specifica deroga concessa dal Sthp in data 12.9.2023, come da documentazione prodotta dalla società contro interessata.
  • Dispone altresì la restituzione integrale della tassa di reclamo in quanto non prevista per i reclami di competenza del Gst.
  • Il giudice territoriale Ilaria Biagiotti»

Autore

  • Enrico Giovannelli

    Giornalista di MaremmaOggi. Ho iniziato a scrivere a 17 anni in un quotidiano. E da allora non mi sono mai fermato, collaborando con molte testate: sport, cronaca, politica, l’importante è esagerare! Maremma Oggi il giornale on line della Maremma Toscana - #UniciComeLaMaremma

    Visualizza tutti gli articoli

Riproduzione riservata ©

Condividi su

Articoli correlati

Reset password

Inserisci il tuo indirizzo email e ti invieremo un link per cambiare la tua password.

Powered by Estatik