Grosseto, Daspo di 8 anni cancellato dal Tar. È il terzo su tre | MaremmaOggi Skip to content

Grosseto, Daspo di 8 anni cancellato dal Tar. È il terzo su tre

Annullato dal Tar il Daspo di 8 anni a Marietto Moni. Quelli a Simone Ceri e Riccardo Ciani erano già stati annullati a giugno
Annullato anche il terzo Daspo ai tifosi del Grosseto, nella foto la curva biancorossa
Annullato anche il terzo Daspo ai tifosi del Grosseto, nella foto la curva biancorossa

GROSSETO. Quei tre Daspo, uno di 10 anni e 2 di 8, non dovevano essere emanati. Due sono stati annullati dal Tar nello scorso giugno, uno è stato cancellato dal tribunale amministrativo lunedì scorso, 18 dicembre.

I tre Daspo erano stati emanati, peraltro per due volte di seguito, nei confronti di Simone Ceri (10 anni), Riccardo Ciani (8) e Marietto Moni (8), dopo una lite avvenuta al campo sportivo di Roselle nel giugno del 2022.

Quelli di Ceri e Ciani sono stati annullati dal Tar qualche mese fa, stavolta la scure del Tar cancella il provvedimento per Marietto Moni, sostanzialmente con le stesse motivazioni. Perché non basta che al centro sportivo fosse in corso l’allenamento dei Giovanissimi, in quanto la lite è avvenuta in contesti non riconducibili a quell’evento. 

Quindi, Daspo annullato una volta per tutte. Come peraltro aveva anche riconosciuto il tribunale ordinario.

Daspo dato due volte e due volte annullato

Vale la pena ricostruire quanto avvenuto, data per data.

Il 26 settembre 2022 il questore di Grosseto emana, in relazione ai fatti accaduti il 24 giugno quando al centro sportivo di Roselle il magazziniere della società fu colpito al volto, un provvedimento Daspo ai due tifosi Ceri e Ciani, con obbligo di presentazione in questura nelle giornate delle gare disputate dall’Us Grosseto.

Il 29 settembre 2022 il tribunale accoglie le tesi difensive non convalidando l’obbligo di presentazione perché «i fatti di violenza posti a base della misura erano da ricondurre a una vicenda privata tra i soggetti parte della vecchia gestione societaria e i nuovi titolari, senza una diretta relazione tra gli stessi e lo svolgimento di una manifestazione sportiva ed inoltre l’aggressione era avvenuta nel centro sportivo “ma in un momento in cui non si svolgeva nessuna manifestazione sportiva (né i calciatori si stavano allenando), tanto che era presente soltanto il magazziniere».

Preso atto della decisione del giudice il 3 ottobre 2022 il questore di Grosseto annulla il provvedimento del 26 settembre emanando, lo stesso giorno, un identico Daspo aggiungendo solo che durante l’aggressione era in corso l’allenamento della squadra Giovanissimi del Grosseto 1912.

Il 6 ottobre 2022 il tribunale non convalida il nuovo Daspo sostenendo che «non è sufficiente una qualsiasi relazione e o collegamento occasionale con un evento sportivo, bensì un immediato univoco nesso eziologico con il medesimo».

I tre destinatari del Daspo chiedono la cancellazione in autotutela, ma la questura la rigetta e va al Tar.

Due sentenze, stesse motivazioni

Ma il Tar, sia nella sentenza del giugno scorso, che in quella emessa il 18 dicembre 2023, dà torto alla questura e annulla i Daspo, con le stesse motivazioni.

Del resto la norma è chiara: “il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza”.

Il Tar lo ribadisce nella sentenza

Si legge infatti

  • L’art. 6 della legge n. 401 del 1989 prevede che il Daspo possa essere applicato a coloro che siano denunciati per fatti di violenza su persone o cose posti in essere “in occasione o a causa di manifestazioni sportive”. La norma, invero, distingue due diverse evenienze, e cioè che i fatti contestati siano posti in essere o “in occasione di manifestazioni sportive” ovvero “a causa delle stesse”, ma nel caso in esame non ricorre alcuna delle due previsioni.
  • Non può dirsi che la violenza fisica e verbale attribuita al ricorrente sia stata compiuta “in occasione di manifestazioni sportive”, essendo verosimile che il ricorrente neppure fosse a conoscenza dell’essere in corso una manifestazione sportiva; né è riprova la circostanza che l’amministrazione (la questura, ndr), nel primo adottato atto, neppure ha citato l’allenamento dei Giovanissimi, emerso solo successivamente.
  • È certo, sulla base della stessa narrativa dei fatti risultante dal provvedimento impugnato, che il ricorrente non era certo pervenuto al centro sportivo per assistere agli allenamenti dei Giovanissimi della squadra, né risulta che abbia di fatto assistito a tali allenamenti; gli episodi di violenza contestati non possono dirsi avvenuti con un qualche tipo di collegamento con i suddetti allenamenti, che avevano luogo in altra parte del centro sportivo e risultano quindi estranei ai fatti di violenza stessa.
  • Né può dirsi che i fatti di violenza contestati siano stati posti in essere “a causa delle manifestazioni sportive”. Infatti non risulta che i fatti medesimi siano in alcun modo correlati all’essere i soggetti appartenenti a tifoserie diverse, ovvero comunque causati da fatti sportivi, per quanto distortamente interpretati.
  • Dallo stesso provvedimento si ricava che le vicende alla base del violento alterco hanno la loro scaturigine in altre ragioni, com’è reso evidente dal fatto che le minacce di cui il ricorrente è accusato atterrebbero all’intimazione ai soggetti rinvenuti nell’impianto sportivo di andarsene, evocando quindi tematica proprietarie o gestorie non riconducibili alle “manifestazioni sportive” di cui parla la norma.
  • Ad analoghe conclusioni è pervenuto il giudice ordinario in sede di convalida dell’obbligo di presentazione.

Autore

  • Guido Fiorini

    Direttore di MaremmaOggi. Dopo 30 anni di carta stampata ho capito che il presente (e il futuro) è nel digitale. Credo in MaremmaOggi come strumento per dare informazione di qualità. Maremma Oggi il giornale on line della Maremma Toscana - #UniciComeLaMaremma

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