FOLLONICA. La Corte d’appello di Firenze, seconda sezione penale, ha assolto Luigi Costagli dall’accusa di calunnia ribaltando la sentenza emessa dal tribunale di Grosseto nel dicembre 2022. La decisione è arrivata oggi, al termine dell’udienza davanti ai giudici fiorentini: le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni.
Una decisione che chiude, almeno per ora, uno dei capitoli più controversi della lunga vicenda giudiziaria nata attorno al presunto «voto di scambio» durante la campagna elettorale follonichese del 2019. E che arriva dopo un altro clamoroso ribaltamento: nel maggio 2024, infatti, la stessa Corte d’appello aveva invece condannato Costagli per diffamazione dopo l’assoluzione ottenuta in primo grado.
Due processi paralleli, due sentenze speculari finite capovolte in appello.
Costagli, storico comunicatore politico e spin doctor follonichese, era stato condannato in primo grado a due anni e tre mesi di reclusione per aver presentato in procura un esposto relativo a una lettera anonima ricevuta durante la campagna elettorale per le Comunali di Follonica del 2020.
Parti civili nel procedimento erano Andrea Benini, Alessandro Gandi, Cinzia Zanaboni e Andrea Ancillotti. In appello il procuratore generale aveva chiesto la conferma della condanna pronunciata dal tribunale di Grosseto, così come avevano fatto le parti civili, depositando memorie difensive.
La Corte, però, ha deciso diversamente.
La storia della lettera anonima
Tutto nasce da un plico anonimo che Costagli disse di aver trovato nella cassetta delle lettere della sua abitazione a Follonica nel febbraio 2020. All’interno, tre fogli: uno conteneva la scritta «Voto di scambio», riferita al comitato elettorale dell’allora candidato sindaco Andrea Benini e ai nomi di Alessandro Gandi, Andrea Ancillotti e Cinzia Zanaboni; gli altri due erano una email interna del comitato e un allegato con i gruppi di lavoro della lista civica.
Costagli, all’epoca vicino politicamente al candidato sindaco Massimo Di Giacinto, si rivolse prima ai carabinieri e poi, tramite il suo legale, inviò un esposto alla Procura di Grosseto per segnalare quanto ricevuto. Contestualmente spedì una email ai destinatari contenuti nella mailing list allegata alla lettera anonima.
Da lì partirono le querele e due distinti filoni processuali: quello per calunnia e quello per diffamazione.
Il doppio ribaltamento in appello
La particolarità della vicenda giudiziaria è proprio questa: le due sentenze di primo grado sono state entrambe ribaltate.
Nel procedimento per diffamazione, infatti, Costagli era stato assolto in primo grado perché il giudice aveva ritenuto che il fatto fosse assorbito nell’accusa di calunnia, applicando il principio del ne bis in idem. Ma la Corte d’appello, nel maggio 2024, aveva invece stabilito che si trattasse di un reato diverso, condannando Costagli a 900 euro di multa, al risarcimento dei danni in sede civile e alle spese processuali.
Oggi il nuovo ribaltamento: l’assoluzione nel processo per calunnia.
Di fatto, il quadro giudiziario si è invertito completamente rispetto alle decisioni di primo grado.
La condanna del tribunale di Grosseto
Il tribunale aveva ritenuto che Costagli non si fosse limitato a trasmettere una segnalazione, ma avesse in realtà costruito e diffuso una falsa accusa di voto di scambio contro Benini e gli altri soggetti coinvolti.
Nella sentenza di primo grado il giudice aveva definito il documento anonimo «una grossolana stampa di computer» e aveva sostenuto che un uomo dell’esperienza politica di Costagli non potesse credere autentica una simile accusa.
Secondo il tribunale, l’esposto avrebbe avuto l’obiettivo di influenzare la campagna elettorale del ballottaggio follonichese, insinuando sospetti sull’entourage del candidato Benini. La condanna prevedeva anche risarcimenti civili per complessivi 80mila euro.
L’appello: «Non accusò nessuno»
La linea difensiva degli avvocati Davide Lera e Valeria Biagetti si è invece concentrata su un punto preciso: secondo la difesa, Costagli non avrebbe mai accusato direttamente nessuno di un reato, ma si sarebbe limitato a chiedere all’autorità giudiziaria di valutare il contenuto di quella lettera anonima.
Nell’atto di appello i legali hanno sostenuto che mancasse l’elemento centrale del reato di calunnia, cioè l’«incolpazione». Hanno inoltre evidenziato come la stessa Procura, inizialmente, avesse iscritto un procedimento per minacce aggravate considerando Costagli persona offesa e non accusatore.
La difesa ha contestato anche il ragionamento del tribunale secondo cui Costagli avrebbe orchestrato l’intera vicenda per destabilizzare il voto, definendo la motivazione «congetturale» e fondata su «pregiudizi».
Durante la discussione davanti alla Corte d’appello, l’avvocato Davide Lera ha citato Francesco De Gregori, parafrasandolo così: «Cercava giustizia e ha trovato il giudizio. Anzi, il pregiudizio».
Il nodo della “ingenuità”
Uno dei passaggi centrali del processo riguardava proprio la natura della lettera anonima. Per l’accusa e per le parti civili, quel documento era troppo ingenuo, troppo grossolano per poter essere preso sul serio da una persona esperta di politica come Costagli.
La difesa, invece, ha ribaltato il ragionamento: proprio perché non vi era una vera accusa diretta, ma soltanto la richiesta di verificare un contenuto anonimo potenzialmente destabilizzante in piena campagna elettorale, non poteva configurarsi il reato di calunnia. Al massimo, sostenevano i legali, si poteva discutere di diffamazione, non certo di una falsa incolpazione consapevole.
La Corte d’appello ha ora accolto questa impostazione, cancellando la condanna pronunciata in primo grado.
Restano da conoscere le motivazioni della sentenza, attese entro tre mesi, che chiariranno le ragioni giuridiche dell’assoluzione di uno dei casi politici e giudiziari più discussi degli ultimi anni a Follonica.



