GROSSETO. Ventidue domande per fare emergere dal lavoro irregolare altrettanti braccianti. Tutte presentate dallo stesso datore di lavoro. Ma quando gli uffici hanno controllato i conti dell’azienda, si sono trovati davanti a un dato che ha fatto saltare la procedura: il reddito imponibile dichiarato dal titolare era di appena 13.478 euro.
Una sproporzione che ha portato la Prefettura di Grosseto a dire no alla regolarizzazione e che adesso ha superato anche il vaglio del Tar della Toscana.
I giudici amministrativi hanno infatti respinto il ricorso presentato da una lavoratrice originaria dello Sri Lanka, impiegata nel settore florovivaistico, confermando il provvedimento adottato dallo Sportello unico per l’immigrazione.
Le 22 domande presentate dallo stesso datore
La vicenda comincia nell’estate del 2020, durante la sanatoria introdotta per consentire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari in determinati settori.
Nel luglio di quell’anno il titolare di un’azienda agricola presenta la richiesta per regolarizzare la posizione della donna. Ma la sua non è l’unica pratica.
Dallo stesso datore di lavoro arrivano complessivamente 22 domande, relative ad altrettanti lavoratori.
È a quel punto che lo Sportello unico per l’immigrazione avvia le verifiche sulla capacità economica dell’imprenditore di sostenere tutti quei rapporti di lavoro.
Ed è dai numeri che nasce il problema.
Il volume d’affari e quel reddito di 13.478 euro
Dagli accertamenti emerge infatti un volume d’affari di circa 234mila euro e retribuzioni denunciate all’Inps per oltre 291mila euro.
Ma il dato preso in considerazione per valutare la capacità economica del datore di lavoro racconta una situazione diversa: il reddito imponibile dichiarato ammontava a 13.478 euro.
Una cifra che, secondo l’amministrazione, non era sufficiente a dimostrare la sostenibilità economica delle 22 assunzioni per le quali era stata richiesta la regolarizzazione.
La Prefettura ha quindi respinto la domanda.
Il ricorso della lavoratrice
La lavoratrice, assistita dall’avvocata Elena Pellegrini, ha deciso di impugnare il provvedimento davanti al tribunale amministrativo.
Con il ricorso è stato chiesto l’annullamento del diniego. In subordine, la difesa aveva chiesto che alla donna fosse consentito di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione oppure di proseguire la procedura attraverso il subentro di un nuovo datore di lavoro.
Richieste sulle quali si è pronunciata la Seconda sezione del Tar della Toscana, con la giudice Laura Patelli relatrice.
Per il Tar la procedura non può andare avanti
I giudici hanno respinto il ricorso.
Al centro della decisione c’è proprio l’insufficiente capacità reddituale del datore di lavoro rispetto al numero di rapporti che avrebbe dovuto sostenere.
Secondo il Tar, questo elemento incide sulla procedura di emersione fin dall’origine e impedisce anche di percorrere la strada del permesso di soggiorno per attesa occupazione richiesta dalla lavoratrice.
La disciplina introdotta con la sanatoria del 2020, ricordano in sostanza i giudici, aveva carattere eccezionale e prevedeva verifiche sulla reale capacità del datore di lavoro di sostenere economicamente i rapporti dichiarati.
Nel caso arrivato davanti al tribunale amministrativo, le 22 richieste di regolarizzazione e il reddito imponibile di 13.478 euro non hanno superato quella verifica.
Il diniego della Prefettura di Grosseto resta quindi valido.



