Pescatori di Orbetello, respinta la richiesta da 76mila euro | MaremmaOggi Skip to content

Pescatori di Orbetello, respinta anche in appello la richiesta da 76mila euro

La Corte dei conti conferma la sentenza di primo grado: il progetto per il ripopolamento delle anguille fu realizzato e non è stato dimostrato alcun danno erariale
Pescatori di Orbetello, assolto Piro e la Peschereccia: nessun danno erariale per i fondi per il ripopolamento delle anguille
Pescatori di Orbetello, assolto Piro e la Peschereccia: nessun danno erariale per i fondi per il ripopolamento delle anguille

ORBETELLO. Nessun danno erariale nella gestione del progetto dedicato alla tutela e al ripopolamento dell’anguilla europea nella laguna di Orbetello. La Corte dei conti ha respinto integralmente l’appello presentato dalla Procura regionale, confermando la sentenza di primo grado favorevole a Pier Luigi Piro e alla Cooperativa Pescatori La Peschereccia.

Al centro del procedimento c’era una richiesta di risarcimento da 76.272,80 euro, oltre a rivalutazione, interessi e spese, relativa all’utilizzo di finanziamenti del programma europeo Feamp 2014-2020.

La sentenza numero 199 del 2026 è stata pronunciata dalla Prima sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti il 10 luglio e depositata il 4 settembre 2026.

Il progetto per salvare l’anguilla europea

Il finanziamento era stato assegnato nell’ambito della misura 2.54 del Feamp, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

Il progetto aveva l’obiettivo di contribuire alla tutela dell’anguilla europea e alla ricostituzione della sua popolazione nella laguna di Orbetello. Prevedeva l’acquisto delle ceche, cioè gli esemplari più giovani dell’anguilla, il loro allevamento e accrescimento, il controllo quotidiano degli impianti, il monitoraggio sanitario e ambientale e, infine, la liberazione degli animali nella laguna.

Secondo quanto ricostruito nella sentenza, le anguille furono effettivamente acquistate, allevate, controllate e successivamente immesse nell’ambiente lagunare. Il progetto contribuì così alle finalità previste dal Piano Anguilla.

La richiesta di risarcimento da oltre 76mila euro

La Procura regionale della Corte dei conti aveva contestato alcune modalità di gestione e rendicontazione del progetto.

Uno dei principali rilievi riguardava i tre preventivi presentati per l’affidamento di alcuni servizi. Secondo l’accusa, le imprese coinvolte, pur essendo formalmente distinte, sarebbero state riconducibili a un unico centro decisionale.

Veniva inoltre contestato l’inserimento tra le spese finanziate del costo di cinque soci lavoratori. Secondo la Procura si sarebbe trattato di normali costi di gestione della cooperativa e non di spese specificamente sostenute per il progetto.

Altri rilievi riguardavano le prestazioni fatturate dallo Studio Cerulli & Collantoni e dal Cirspe, il Centro italiano ricerche e studi per la pesca. Secondo l’impostazione accusatoria, alcuni servizi sarebbero stati inesistenti, non pertinenti oppure riconducibili all’ordinaria attività amministrativa e contabile della cooperativa.

La Procura sosteneva infine che una parte delle attività previste non fosse stata svolta oppure fosse stata realizzata con modalità diverse rispetto a quelle indicate nel progetto finanziato.

La prima sentenza aveva già respinto le accuse

La Corte dei conti della Toscana, con la sentenza numero 282 del 2023, aveva già respinto integralmente la richiesta di risarcimento.

Contro questa decisione la Procura regionale aveva presentato appello, chiedendo una nuova valutazione delle prove e dei documenti acquisiti anche durante la precedente indagine penale.

Il procedimento penale si era concluso con un provvedimento di archiviazione. La Corte dei conti d’appello ha però precisato che il giudizio contabile è autonomo rispetto a quello penale: l’archiviazione non determina automaticamente l’esito della causa davanti alla magistratura contabile, ma gli atti raccolti durante l’indagine possono essere esaminati e valutati liberamente dai giudici.

Perché la Corte dei conti ha respinto l’appello

La Corte ha ritenuto che i legami personali o professionali esistenti tra alcuni amministratori e soci delle cooperative coinvolte non fossero sufficienti a dimostrare l’esistenza di un unico centro decisionale.

Le società, secondo i giudici, avevano una propria personalità giuridica, differenti compagini sociali, consigli di amministrazione autonomi, sedi operative distinte e svolgevano concretamente attività economiche.

Il bando Feamp richiedeva la presentazione di tre preventivi comparabili provenienti da operatori economici distinti dal punto di vista giuridico. Non imponeva invece, sottolinea la sentenza, la totale assenza di qualsiasi collegamento personale o professionale tra i soggetti interessati.

Anche la contestazione relativa ai cinque soci lavoratori è stata respinta. La Corte ha ricordato che il rapporto tra una cooperativa e un socio lavoratore non può essere considerato identico a quello di un normale dipendente.

Il socio lavoratore partecipa infatti alla vita e all’attività della cooperativa attraverso un rapporto che ha contemporaneamente una componente associativa, mutualistica e lavorativa. Inoltre, il progetto non prevedeva che tutte le operazioni dovessero essere affidate a soggetti esterni.

Per assicurare l’alimentazione delle anguille, il funzionamento degli impianti e i controlli quotidiani era necessaria una presenza continua di personale sul posto.

Le consulenze erano collegate al progetto

Secondo i giudici, il Cirspe fornì un’effettiva assistenza tecnica e scientifica, occupandosi della supervisione delle operazioni, del coordinamento, dell’analisi dei dati e della predisposizione delle relazioni conclusive.

Il fatto che alcune attività materiali fossero svolte direttamente dai lavoratori della cooperativa non escludeva quindi il valore e l’utilità della consulenza scientifica.

Anche le prestazioni dello Studio Cerulli & Collantoni sono state considerate specificamente collegate alla gestione amministrativa del progetto e distinte dalla normale contabilità della cooperativa.

La Procura, secondo la Corte, non ha dimostrato che le fatture fossero false o che i servizi indicati non fossero mai stati svolti.

Il progetto è stato realizzato

Uno dei passaggi centrali della sentenza riguarda il concetto di distrazione delle risorse pubbliche.

Per configurare un danno erariale non basta riscontrare una possibile irregolarità amministrativa o contabile. È necessario dimostrare che il denaro pubblico sia stato utilizzato per finalità diverse da quelle per le quali era stato concesso. Nel caso del progetto per le anguille, questa prova non è stata raggiunta.

La Corte ha accertato che le attività ambientali furono realizzate, che gli animali furono acquistati, allevati, monitorati e liberati nella laguna e che la Regione Toscana ottenne il risultato pubblico previsto dal finanziamento. Non è stata quindi riconosciuta alcuna indebita destinazione delle risorse europee.

Respinta definitivamente la richiesta di risarcimento

La Corte dei conti ha così respinto integralmente l’appello della Procura regionale e confermato la decisione pronunciata in primo grado.

Viene meno la richiesta di risarcimento da 76.272,80 euro nei confronti di Pier Luigi Piro, personalmente e in qualità di rappresentante legale della Cooperativa Pescatori La Peschereccia.

La sentenza pone inoltre a carico della Regione Toscana il rimborso delle spese legali sostenute dalle parti appellate, quantificate in 4.900 euro, oltre Iva, contributo previdenziale e spese generali.

Una vicenda distinta dal concordato dei Pescatori

Il giudizio sui finanziamenti destinati al progetto per l’anguilla deve essere tenuto distinto dalle altre vicende giudiziarie ed economiche che hanno interessato il sistema dei Pescatori di Orbetello.

Nel luglio 2025, infatti, la Corte d’appello aveva ammesso il concordato dei Pescatori di Orbetello, aprendo la strada al voto dei creditori e al piano necessario per garantire la continuità dell’attività.

Pochi giorni dopo era arrivata un’altra decisione favorevole: la Corte d’appello di Firenze aveva confermato il lodo arbitrale sui canoni della laguna, riconoscendo che Orbetello Pesca Lagunare non deve corrispondere al Comune i canoni fino alla scadenza della concessione prevista nel 2029, in conseguenza dei gravi eventi calamitosi che avevano colpito la laguna.

La sentenza adesso pronunciata dalla Corte dei conti riguarda invece esclusivamente l’impiego dei finanziamenti europei destinati al progetto per la tutela dell’anguilla. Anche in questo caso, i giudici hanno concluso che le attività previste sono state realizzate e che non è stato dimostrato alcun danno per le casse pubbliche.

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