GROSSETO. Prima il rifiuto di firmare una relazione che era stata modificata dai suoi superiori. Il giorno successivo il trasferimento dalla Maremma alla Sicilia. Poi, di fronte alla sua opposizione, il licenziamento.
Una vicenda cominciata nei primi mesi del 2025 e trasformata in una lunga battaglia giudiziaria arriva ora a un nuovo pronunciamento favorevole al lavoratore: l’ex educatore professionale dovrà ricevere 52.825 euro.
E per la cooperativa sociale che lo aveva licenziato arriva anche la condanna per lite temeraria.
A stabilirlo è stato il Tribunale del Lavoro di Grosseto, con il giudice Giuseppe Grosso, respingendo l’opposizione presentata dalla cooperativa contro il precetto notificato dall’ex dipendente.
Il lavoratore è stato assistito dalla FP Cgil di Grosseto, attraverso l’ufficio vertenze, e dall’avvocato Paolo Martellucci.
Il rifiuto di firmare e il trasferimento in Sicilia
Tutto era cominciato mentre l’educatore lavorava in una struttura della provincia di Grosseto.
All’uomo era stato chiesto di firmare una relazione relativa a un ospite della struttura che, secondo quanto ricostruito nel contenzioso, era stata modificata dai suoi superiori. L’educatore aveva deciso di non sottoscriverla perché riteneva che fossero stati omessi elementi importanti.
Il giorno successivo era arrivato il provvedimento destinato a cambiare tutto: il trasferimento coatto dalla provincia di Grosseto alla Sicilia.
La cooperativa aveva motivato la decisione facendo riferimento a «comprovate esigenze tecniche e organizzative».
Il lavoratore si era opposto al trasferimento. Il 5 marzo 2025 era stato licenziato.
Il tribunale: licenziamento nullo
Da quel momento era cominciata la battaglia legale sostenuta dalla FP Cgil.
Il Tribunale del Lavoro aveva già riconosciuto le ragioni dell’educatore, giudicando ritorsivo e illegittimo il trasferimento e dichiarando nullo il conseguente licenziamento.
Era stato quindi disposto il reintegro del lavoratore.
L’educatore aveva però scelto, come previsto dalla normativa, l’indennità sostitutiva equivalente a 15 mensilità.
La controversia, tuttavia, non era finita.
L’appello respinto a Firenze
La cooperativa aveva impugnato la decisione, ma anche questo tentativo non aveva avuto successo.
La Corte d’Appello di Firenze aveva infatti respinto il ricorso, definendolo, secondo quanto riferisce il sindacato, «palesemente infondato».
Nel maggio scorso l’ex educatore aveva quindi notificato alla cooperativa un precetto per ottenere il pagamento di 52.825 euro.
Ma l’azienda si era opposta anche a questo.
Ed è proprio sull’ultima opposizione che è arrivata la nuova decisione del Tribunale del Lavoro di Grosseto.
Oltre 52mila euro e la condanna per lite temeraria
Il giudice ha confermato la correttezza dei calcoli relativi alle spettanze dell’ex dipendente e quindi l’importo richiesto.
Ma nella decisione c’è un altro passaggio particolarmente significativo.
Secondo quanto emerge dalla ricostruzione della FP Cgil, la cooperativa non aveva pagato neppure oltre 32mila euro che essa stessa riconosceva come dovuti, sollevando inoltre contestazioni che il tribunale ha ritenuto tali da giustificare la condanna per lite temeraria.
Oltre ai 52.825 euro destinati all’ex educatore, la cooperativa dovrà quindi sostenere 6.700 euro di spese legali, altri 1.500 euro per la lite temeraria e 1.000 euro da versare alla cassa delle ammende.
La Cgil: «Restituita dignità al lavoratore»
«Siamo estremamente soddisfatti dell’esito di questa vicenda, che restituisce dopo l’ennesimo appello dignità e giustizia a un lavoratore colpito da un provvedimento iniquo», commenta la FP Cgil di Grosseto.
Per il sindacato, la vicenda dimostra che «i datori di lavoro non possono utilizzare il proprio potere organizzativo, come nel caso di trasferimenti improvvisi e ingiustificati, in modo strumentale per colpire chi fa il proprio dovere con coscienza e si rifiuta di avallare forzature».
La FP Cgil sottolinea poi il lavoro dell’avvocato Paolo Martellucci e dell’ufficio vertenze della Cgil grossetana, che avrebbe permesso «non solo di smontare pezzo per pezzo un licenziamento palesemente ritorsivo, ma anche di far sanzionare l’atteggiamento ostruzionistico dell’azienda nei vari gradi di giudizio».
Una battaglia cominciata con una firma negata e proseguita tra trasferimento, licenziamento e ricorsi. Ora, per l’ex educatore, arriva un’altra decisione favorevole del tribunale.



