Separazione delle carriere e Alta Corte, il pm Mauro Lavra: «Ecco perché i timori sulla riforma non sono infondati» | MaremmaOggi Skip to content

Separazione delle carriere e Alta Corte, il pm Mauro Lavra: «Ecco perché i timori sulla riforma non sono infondati»

Il sostituto procuratore analizza il sistema disciplinare previsto dalla riforma costituzionale e mette in guardia sul possibile squilibrio tra magistratura e potere politico
Il pm Mauro Lavra
Il pm Mauro Lavra

GROSSETO. Nel dibattito pubblico sulla riforma della magistratura si è spesso attribuita ai magistrati, e in particolare alla loro Associazione nazionale, la responsabilità di aver irrigidito il clima di contrapposizione. Le critiche si concentrano sull’opposizione espressa al disegno di legge governativo e sull’impegno con cui molti magistrati hanno manifestato il proprio orientamento in vista del referendum, assumendo una posizione che alcuni hanno ritenuto inopportuna.

Queste osservazioni, tuttavia, secondo il Comitato, non tengono conto di un profilo decisivo: numerosi magistrati ritengono che la riforma modifichi in profondità gli equilibri costituzionali relativi alla magistratura ordinaria, sino a porre a rischio l’autonomia e l’indipendenza che la Costituzione garantisce nell’ambito dell’equilibrio dei poteri.

Per chi ravvisa tale rischio, esprimere pubblicamente le proprie valutazioni non rappresenta un’ingerenza nel ruolo del legislatore, ma un dovere civico verso la collettività che trova il suo fondamento nello stesso articolo 101 della Costituzione: «La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge», in primo luogo quella costituzionale.

La tutela dell’autonomia della funzione giudiziaria non costituisce infatti un interesse di categoria: è un presidio che riguarda ogni cittadino che creda nello stato di diritto e nei contrappesi istituzionali che lo sorreggono, cioè i reciproci controlli tra i tre poteri: esecutivo, legislativo e giudiziario.

È in questo spirito che vengono offerti i contributi raccolti in questa serie di articoli. Il Comitato della società civile per il No al referendum sulla magistratura, promosso da associazioni, sindacati e forze politiche impegnate nella difesa della Costituzione e dell’autonomia della magistratura, precisa di sostenere la diffusione di tali contributi in piena autonomia e senza alcuna relazione organica o funzionale con l’Associazione nazionale magistrati né con gli autori dei testi.

Il pm Mauro Lavra: «L’Alta Corte disciplinare è il vero nodo della riforma»

«Chi sostiene la riforma costituzionale sulla cosiddetta separazione delle carriere ha spesso accusato i critici di agitare paure infondate, arrivando a parlare – senza basi, si dice – di una possibile subordinazione del pubblico ministero al potere esecutivo.

Secondo questa narrazione, nel testo della legge costituzionale non vi sarebbe alcun riferimento a simili scenari, che sarebbero frutto di sospetti pregiudiziali.

Eppure, leggendo con attenzione il contenuto della riforma, quelle che vengono liquidate come paure ideologiche appaiono come conseguenze tutt’altro che improbabili».

Il nodo dell’Alta Corte disciplinare

«Il nodo centrale – prosegue il pm Mauro Lavra – riguarda l’Alta Corte disciplinare, l’organo chiamato a giudicare i magistrati. La riforma prevede che sia composta da quindici membri, senza la presenza – e dunque la garanzia – del Presidente della Repubblica. Sei di questi sarebbero componenti laici: tre nominati dal Presidente della Repubblica e tre sorteggiati da una ristretta lista formata dal Parlamento in seduta comune, senza la previsione di maggioranze qualificate. Gli altri nove sarebbero magistrati: sei giudicanti e tre requirenti, tutti con almeno venti anni di esperienza e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità».

«Ne deriva che il rapporto tra componenti laici e togati si sposta sensibilmente a favore dei laici. Infatti, nell’Alta Corte non viene rispettata la proporzione attualmente prevista nel Csm tra componenti laici e togati: i laici diventano 6 su 15 (due quinti), a fronte della quota di 10 su 30 (un terzo) oggi vigente nel Csm. A ciò si aggiunge che il Presidente dell’Alta Corte sarà eletto proprio tra i componenti laici, con un ulteriore rafforzamento del loro peso istituzionale.

Già questo dato merita attenzione. Ma il quadro diventa più problematico guardando al funzionamento concreto dei collegi chiamati a decidere».

Il meccanismo dei collegi disciplinari

«La legge stabilisce che contro le decisioni dell’Alta Corte sia ammessa impugnazione soltanto davanti alla stessa Alta Corte, che giudica con un collegio diverso da quello che ha deciso in primo grado. L’Alta Corte è giudice di sé stessa e non è previsto ricorso in Cassazione per violazione di legge, in contrasto con l’art. 111, comma 7 della Costitituzione.

L’ultima tessera dell’argomentazione qui proposta è rappresentata dall’ultimo comma del futuro art. 105 Cost., che prevede che nei collegi disciplinari saranno rappresentati “i magistrati giudicanti o requirenti”, utilizzando una congiunzione disgiuntiva che esclude la presenza congiunta delle due categorie di magistrati. L’uso del verbo “rappresentare” non è casuale; non “in maggioranza”, non “in numero significativo”: è sufficiente la presenza di un solo magistrato. D’altronde, lo scopo dichiarato della riforma è proprio questo, evitare che i giudici e pubblici ministeri si valutino reciprocamente.

Il collegio disciplinare, com’è noto, non può essere composto da meno di tre membri».

Il rischio per il pubblico ministero

«Quindi, se si mettono insieme questi elementi – il numero dei magistrati requirenti dell’Alta Corte (pari a tre), quello dei componenti laici (pari a sei), il numero minimo necessario per la composizione di un collegio (tre) e la previsione secondo cui il collegio non può essere composto congiuntamente da magistrati giudicanti e requirenti – sorge un interrogativo difficilmente eludibile: come sarebbe possibile per i pubblici ministeri risultare in maggioranza sia nel collegio di primo grado sia in quello di secondo grado?

La previsione diviene più fosca se solo si considera che l’azione disciplinare è oggi esercitata dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione e dal Ministro della Giustizia – aggiunge il pm – Quest’ultimo, peraltro, ha anche il potere di impugnare le decisioni disciplinari.

Cosa impedirebbe a un Ministro della Giustizia di promuovere un’azione disciplinare nei confronti di un pubblico ministero ritenuto non in linea, nello svolgimento del suo lavoro, con le linee programmatiche del governo di turno?

Anche nelle ipotesi più ottimistiche, il pubblico ministero si troverebbe comunque ad affrontare un procedimento disciplinare potenzialmente lungo, esposto a maggioranze variabili e a un forte peso dei componenti laici. L’incidenza che avrebbe un simile sistema disciplinare sul modo di esercitare la funzione del pubblico ministero è palese».

La riflessione finale

«Ci sarebbe ancora molto su cui riflettere, ma credo che il lettore avrà già percepito il pericolo del sistema disciplinare previsto nella riforma – conclude il sostituto procuratore Lavra – Perché la Costituzione deve difendere il cittadino nei tempi più bui, quando la menzogna diventa verità e la violenza è legge».

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