Giustizia, i magistrati compatti per il no: «La Costituzione si cambia per migliorare i diritti, non per riequilibrare i poteri» | MaremmaOggi Skip to content

Giustizia, i magistrati compatti per il no: «La Costituzione si cambia per migliorare i diritti, non per riequilibrare i poteri»

Giampaolo Melchionna, presidente della sottosezione grossetana dell’Associazione Nazionale Magistrati, spiega le ragioni del fronte contrario alla riforma costituzionale sulla giustizia: «Il vero nodo non è la separazione delle carriere, ma l’equilibrio dei poteri e l’indipendenza della magistratura»
Il sostituto procuratore Giampaolo Melchionna - Opinioni a confronto sul referendum sulla giustizia
Il sostituto procuratore Giampaolo Melchionna – Opinioni a confronto sul referendum sulla giustizia

GROSSETO«La Costituzione si cambia per migliorare i diritti, non per riequilibrare i poteri».

È da questa frase, netta e volutamente conclusiva, che Giampaolo Melchionna sceglie di partire per spiegare perché, dentro la procura di Grosseto, oggi il fronte è compatto: i magistrati di Grosseto (procura e tribunale) si schierano per il no al referendum sulla giustizia.

Melchionna, presidente della sottosezione grossetana dell’Associazione nazionale magistrati, indica subito il punto centrale: secondo i magistrati non si tratta di una riforma tecnica limitata alla separazione delle carriere, ma di una revisione costituzionale molto più ampia che interviene sugli equilibri tra i poteri dello Stato.

Per il magistrato grossetano, i nodi più delicati sono soprattutto due: il ridisegno del Consiglio superiore della magistratura e il trasferimento del potere disciplinare all’Alta Corte, passaggi che – sostiene – rischiano di aumentare il peso politico sugli organi di autogoverno della magistratura.

La separazione delle carriere, tema più discusso nel dibattito pubblico, viene invece definita da Melchionna «il quesito che appassiona di più ma con meno ricadute pratiche», perché il vero effetto della riforma starebbe altrove: nel progressivo spostamento del baricentro istituzionale.

Secondo il presidente dell’Anm di Grosseto, il criterio del sorteggio previsto per i membri togati dei nuovi Csm e dell’Alta Corte rappresenta un elemento di forte criticità: magistrati scelti casualmente, senza mandato e senza una selezione legata all’esperienza consiliare, si troverebbero a confrontarsi con una componente laica politicamente organizzata e preparata, con il rischio che — spiega — una minoranza coesa finisca per orientare decisioni decisive sulle carriere, sulle nomine e sull’organizzazione stessa degli uffici giudiziari.

In questo quadro, la procura di Grosseto rivendica una posizione unitaria: non una presa di posizione ideologica, ma una lettura tecnica di un testo costituzionale che, secondo i magistrati, non affronta i problemi concreti della giustizia – tempi dei processi, carenze di organico, strutture amministrative – e interviene invece sull’architettura dei poteri.

Il fronte dei magistrati grossetani: «Qui il no è compatto»

Il referendum sulla giustizia riapre un dibattito che in Italia va avanti da molti anni. Perché l’Associazione nazionale magistrati ha deciso di schierarsi per il no?

«L’Anm si schiera per il no perché questa riforma, stravolgendo senza alcun confronto ben sette articoli della Costituzione, modifica l’assetto costituzionale, incidendo sull’equilibrio tra poteri dello Stato e sulla capacità della magistratura di essere indipendente e quindi di tutelare i diritti dei cittadini, senza tra l’altro risolvere i problemi reali della giustizia, cioè tempi, carichi e organici. Per chi ravvisa tale rischio, esprimere pubblicamente le proprie valutazioni non rappresenta un’ingerenza nel ruolo del legislatore, ma un dovere civico verso la collettività che trova il suo fondamento nello stesso art. 101 della Costituzione».

La separazione delle carriere

Il quesito più discusso riguarda la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Perché, secondo voi dell’Anm, questa riforma rischierebbe di indebolire l’equilibrio della giustizia?

«È il quesito che appassiona di più l’opinione pubblica ma che avrà meno ricadute pratiche. La separazione delle carriere ha soprattutto un valore simbolico‑politico, senza utilità pratica sul funzionamento del processo ed inoltre si basa su una rappresentazione semplificata del processo penale come scontro tra due squadre contrapposte, con il giudice nel ruolo di arbitro “amico” del pm. Ma questa metafora è profondamente errata: in primo luogo perché il processo reale ha una pluralità di interessi in gioco (anche la persona offesa entra nel procedimento e può costituirsi parte civile con un proprio difensore). Ma soprattutto perché il pm non è l’avvocato dell’accusa: nel processo penale non si tratta di vincere o perdere, ma di accertare la verità nel rispetto delle regole e i protagonisti hanno ruoli diversi, che non possono essere confusi. L’avvocato difensore ha il compito di difendere al meglio l’imputato e svolge, legittimamente, un’attività di parte. Il pubblico ministero, invece, non rappresenta un interesse privato, ma l’interesse della legge, che tutela tutti, cittadine e cittadini: non deve “vincere” il processo, né sostenere l’accusa ad ogni costo, ma deve cercare anche le prove a favore dell’indagato. Per questo l’indipendenza del pubblico ministero è essenziale. Ma attenzione: non è un privilegio della categoria, ma una garanzia per i cittadini. Questa indipendenza ha senso proprio perché il pubblico ministero fa parte della giurisdizione, cioè dello stesso sistema del giudice e ne condivide la cultura giuridica.

La parità e la terzietà non dipendono dall’assetto delle carriere, ma dalle regole del gioco, cioè dalle norme processuali che sono uguali per tutte le parti. Separare le carriere, invece, rompe l’equilibrio voluto dai costituenti e finisce per cambiare il pubblico ministero, spingendolo a essere percepito e a funzionare come “parte pura”, meno ancorata alla cultura della giurisdizione: e questo, nel medio periodo, indebolisce le garanzie per i cittadini».

Chi sostiene il sì ricorda spesso che nella maggior parte dei paesi occidentali le carriere di giudici e pubblici ministeri sono separate. Perché in Italia questo modello non sarebbe la soluzione giusta?

«Perché la separazione delle carriere non è un modello “neutro”, ma funziona in assetti istituzionali molto diversi da quello italiano, e trapiantarla isolatamente rischia di produrre effetti opposti a quelli dichiarati.

Nei sistemi occidentali citati dai sostenitori del Sì, infatti, la separazione delle carriere è quasi sempre accompagnata da altri elementi strutturali che la bilanciano:

  • in molti ordinamenti (Germania, Austria, Belgio, Olanda) il pubblico ministero dipende dall’esecutivo, riceve direttive o è inserito in una catena gerarchica governativa;
  • in altri (Francia, Spagna) esiste o è esistita una figura terza e indipendente di giudice istruttore, che svolge funzioni di garanzia oggi assenti in questa riforma;
  •  nei modelli anglosassoni, infine, il pm è una parte pura, ma il sistema è compensato da regole probatorie, filtri processuali e culture giudiziarie profondamente diverse.

Tra l’altro paesi con carriere separate o pm dipendenti dal Governo (Francia, UK, USA) errori giudiziari e ingiuste detenzioni sono molto più frequenti che in Italia.

Il modello italiano è un fiore all’occhiello nel panorama comparato, in quanto combina pm indipendente dall’esecutivo, assenza di giudice istruttore pm inserito nella giurisdizione; con gli stessi doveri di legalità del giudice (obbligo di ricercare anche prove a discarico) e autogoverno unitario e forte come presidio dell’indipendenza e garanzia per i cittadini.

In questo contesto, separare le carriere senza introdurre contrappesi alternativi significa modificare radicalmente l’equilibrio del sistema, spingendo il pm verso una logica di parte, senza però dotare l’ordinamento di strumenti di garanzia equivalenti a quelli presenti altrove. Il nostro assetto attuale è frutto di una precisa e meditata scelta dei nostri Padri Costituenti che avevano vissuto l’esperienza del fascismo e di una magistratura sottoposta al potere politico. Si badi che anche quando è stata scritta la Costituzione erano presenti gli stessi sistemi comparati oggi tanto di moda ma, ciononostante, la scelta è stata precisa e, mi sia consentito, nella nostra storia repubblicana ha consentito di sconfiggere il terrorismo e la mafia stragista anche al prezzo della vita di tanti magistrati». 

Il vero nodo della riforma: Csm e Alta Corte

E allora perché una riforma della Costituzione?

«Questo è il vero tema e la domanda dovrebbe far riflettere tutti i cittadini sulla reale intenzione di chi propone la riforma, anche perché la separazione delle carriere ben avrebbe potuto essere realizzata con legge ordinaria e senza alcuno stravolgimento degli equilibri costituzionali, come desumibile dai principi affermati dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 37 del 2000). La riforma viene “venduta” come separazione delle carriere, ma in realtà chi la promuove sa bene che il vero oggetto della riforma costituzionale è indebolire magistratura nel suo complesso, non solo dei pubblici ministeri, ma anche dei giudici. E lo fa colpendo l’organo di autogoverno della Magistratura, attraverso la frammentazione del Csm, svuotato altresì della funzione disciplinare, e l’estrazione a sorte dei suoi membri, spostando il baricentro del potere verso la politica».

Il sorteggio previsto dalla riforma della giustizia per la scelta dei componenti del Csm può garantire maggiore indipendenza della magistratura oppure rischia di ridurre la qualità della rappresentanza?

«Il criterio del sorteggio indebolisce i meccanismi di responsabilità e controllo da parte dell’elettorato, perché il sorteggiato non deve rendere conto a nessuno. Inoltre, è una “autentica umiliazione delle regole democratiche e dei principi costituzionali dell’elettorato attivo e passivo”, come denunciato dalla stessa Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI), nell’ottobre 2024, in un atto formale indirizzato ai deputati della Commissione Affari Costituzionali della Camera. Non esiste nelle democrazie costituzionali contemporanee alcun organo di vertice stabile composto integralmente o prevalentemente per sorteggio (pensiamo a un consiglio comunale formato con sorteggio). La stessa Unione delle Camere Penali Italiane lo ha definito una “autentica umiliazione delle regole democratiche e dei principi costituzionali dell’elettorato attivo e passivo”; per quale motivo poi le Camere Penali abbiano così profondamente cambiato idea, però, non è dato sapere.

Ciò detto, il sorteggio asimmetrico pone un’evidente disparità di trattamento tra togati e laici: mentre i membri togati saranno individuati mediante sorteggio secco tra migliaia di magistrati, i laici saranno prima eletti dal Parlamento per comporre un elenco ristretto, e solo successivamente sorteggiati. Peraltro, il testo di riforma costituzionale non fissa per l’elezione dei laici maggioranze qualificate (mentre ora sono eletti con maggioranza di 3/5): è evidente che saranno schietta espressione della maggioranza politica.

Questa modalità di selezione rappresenta un grave pericolo per l’indipendenza della magistratura perché i nuovi Csm (che si ricorda assumono le decisioni fondamentali sull’organizzazione e sulle carriere della magistratura), saranno composti da una maggioranza di magistrati “senza mandato”, inesperti, isolati, più influenzabili, mentre la componente laica sarà strutturata, coesa, politicamente organizzata e tecnicamente preparata. Non c’è alcun dubbio su chi orienterà le decisioni».

I Csm perdono la funzione disciplinare, che viene trasferita all’Alta Corte. Quali conseguenze può avere?

«L’istituzione dell’Alta Corte disciplinare si inserisce nello stesso disegno della nuova composizione dei Csm: aumentare l’influenza esterna sulla magistratura, ridisegnando il funzionamento della materia più delicata per la carriera dei magistrati, ovvero il disciplinare.

Il rapporto laici/togati nell’Alta Corte si sposta sensibilmente a favore dei «laici», che saranno 6 su 15 (pari a due quinti), a fronte della quota di 10 su 30 (un terzo) oggi vigente nel Consiglio Superiore della Magistratura. A ciò si aggiunge che il presidente dell’Alta Corte non sarà il Presidente della Repubblica – venendo meno la sua funzione di garanzia istituzionale – sarà eletto proprio tra i componenti laici, con un ulteriore rafforzamento del loro peso istituzionale.

Le modalità di selezione dei membri presenteranno le stesse criticità già evidenziate per i Csm, con un sorteggio secco per i togati ed uno temperato per i laici, preselezionali senza maggioranza qualificata, che avranno dunque forte matrice politica».

Perché, secondo lei, l’Alta Corte disciplinare prevista dalla riforma della giustizia rischia di indebolire l’indipendenza della magistratura invece di rafforzarne le garanzie?

«Allarmante non è tanto quello che la norma dice, ma quello che la norma sottintende: la norma dice espressamente che “contro le sentenze emesse dall’Alta Corte  in  prima  istanza  è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte”. Così facendo si sottintende che anche i motivi di legittimità saranno di esclusiva competenza dell’alta Corte, con la conseguenza che le sentenze disciplinari non potranno più, differentemente da quanto avviene adesso, essere impugnate dinanzi alla Corte di Cassazione, in contrasto con l’art. 111 della Costituzione.

La norma dice poi che la legge ordinaria dovrà assicurare “che i magistrati giudicanti o  requirenti siano rappresentati nel collegio”. Così facendo – si noti la disgiuntiva “o” che non è una “e” (né può essere intesa come tale) – si sottintende che sarà possibile (e lecito) costituire collegi ad assoluta maggioranza politica: la previsione sarà rispettata, infatti, anche mediante l’inserimento di un unico componente togato nel collegio: non può escludersi, dunque, che a giudicare sulle sanzioni disciplinari dei magistrati, possa essere, tanto in primo quanto in secondo grado, un collegio composto (ad esempio) da due laici e un unico magistrato requirente (se l’incolpato è un pm) ovvero da due laici e un unico magistrato giudicante (se l’incolpato è un giudice).

La questione è tutt’altro che tecnica e stupisce che il dibattito pubblico non la affronti con la serietà che meriterebbe.

Questo è tanto più rilevante se si tiene conto che l’azione disciplinare è di competenza anche del Ministro della Giustizia, con la conseguenza che, dove la riforma dovesse essere confermata dal referendum, il giudice e il pm si troveranno esposti a sanzioni disciplinari avviate e decise principalmente da soggetti di matrice politica.

Per quanto detto, questo nuovo organo di rango costituzionale non potrà rappresentare rafforzamento delle garanzie, bensì un indebolimento dell’indipendenza della magistratura».

I tempi della giustizia e le vere priorità

Molti cittadini hanno la percezione di una giustizia lenta e complicata. Questo referendum potrebbe incidere davvero sui tempi dei processi?

«No. Come ammesso dagli stessi promotori della riforma, non migliora la macchina della giustizia, non riduce le carenze di organico, non accelera i processi. Interviene solo sugli assetti di potere».

Se il referendum non fosse la strada giusta, quali riforme sarebbero davvero utili?

«Servono riforme organizzative. Occorre rafforzare il personale amministrativo, investire in digitalizzazione affidabile, infrastrutture e gestione dei flussi, intervenire sugli organici e sulla distribuzione del lavoro, migliorare la qualità della legislazione penale. Quando arrivano risorse, la giustizia funziona meglio: il Pnrr lo ha dimostrato riducendo arretrati e tempi».






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