GROSSETO. Un dj multato in Maremma per oltre mille euro durante una serata in un locale della provincia. È quanto accaduto nei giorni scorsi, quando il personale della Questura di Grosseto ha applicato l’articolo 75 bis del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), notificando una sanzione da 1.050 euro.
Secondo quanto contestato, il musicista non avrebbe presentato la comunicazione preventiva al questore prevista dalla normativa.
Cosa prevede l’articolo 75 bis del Tulps
La disposizione rientra nel Titolo III del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dedicato agli spettacoli e ai trattenimenti pubblici.
L’articolo 75 bis stabilisce che chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, duplicazione, riproduzione, vendita o utilizzo di supporti contenenti fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive, debba darne preventivo avviso al questore.
Secondo l’interpretazione adottata dalla questura, l’obbligo non riguarderebbe soltanto il locale che organizza l’evento, ma anche il singolo musicista che si esibisce, il quale dovrebbe inviare una Pec preventiva indicando luogo e data della performance.
In assenza della comunicazione e della relativa ricevuta, scatterebbe una sanzione amministrativa di circa 1.038 euro.
L’opposizione al giudice di pace
Il dj è socio della società cooperativa “Esibirsi”, che riunisce circa 13mila musicisti in tutta Italia. Dopo la notifica della multa, la documentazione è stata trasmessa alla società che, tramite l’avvocato Giovanni Albanese, ha presentato opposizione al giudice di pace.
L’udienza è fissata per luglio.
Secondo il legale, l’interpretazione adottata sarebbe giuridicamente discutibile. «La norma – spiega l’avvocato – si circoscrive all’utilizzo di immagini video, fotogrammi di film o sequenze audiovisive durante gli spettacoli. E, anche nel caso in cui venissero utilizzati, la richiesta dovrebbe essere presentata dai gestori dei locali, non dal singolo artista».
Un precedente che può fare giurisprudenza
Secondo quanto riferito dall’associazione, si tratterebbe del primo caso in Italia in cui l’articolo 75 bis viene applicato direttamente a un musicista per un’esibizione dal vivo.
Il nodo centrale riguarda l’interpretazione della norma: è sufficiente che il locale rispetti le autorizzazioni previste per la musica dal vivo oppure l’obbligo di comunicazione preventiva ricade anche sul singolo artista?
Una questione che ora sarà valutata dal giudice di pace e che potrebbe avere ripercussioni su tutto il settore della musica live in Italia.



