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Pesucci vince anche in appello e resta sindaco

La corte di appello conferma la sentenza di primo grado. Pesucci era eleggibile e rimane al suo posto
Elismo Pesucci brinda con la giunta a Campagnatico
Elismo Pesucci brinda con la giunta a Campagnatico

CAMPAGNATICO. Elismo Pesucci rimane sindaco di Campagnatico. Stavolta è stata la corte di appello di Firenze, prima sezione civile, a scrivere la parola fine sulla vicenda, nata dopo un’azione popolare proposta da alcuni elettori del paese, che ritenevano che l’attuale primo cittadino fosse ineleggibile.

Ricorso che era stato già bocciato in primo grado, nell’ottobre del 2022.

I ricorrenti sono quindi andati in appello, che ha confermato la sentenza di primo grado.

Il caso della Asd Nuova Arcille

Fra le tante contestazioni avanzate dai ricorrenti nei confronti di Pesucci, difeso dall’avvocato Antichi,  c’era il caso della Asd Nuova Arcille.

Affermavano infatti i ricorrenti che fosse «causa di ineleggibilità e/o incompatibilità ex art. 61, comma 1 bis, Tuel (testo unico enti locali) per avere il Pesucci rivestito la carica di presidente della Asd Nuova Arcille, aggiudicataria della concessione del campo di calcio comunale, carica che era poi passata al figlio Davide Pesucci, mentre la Momini rivestiva la carica di consigliere in detta associazione, gestendola di fatto insieme al nuovo presidente».

La corte di appello, confermando quanto già sostenuto dal giudice di primo grado, ha confermato «l’estraneità del rapporto in essere tra il Comune di Campagnatico e la ASD Nuova Arcille dall’ambito di applicazione dell’art. 61, comma 1 bis, TUEL. La norma in questione prevede che “Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti, discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nella rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali (…)”».

«È quindi dirimente l’accertamento della sussistenza o meno di un contratto di appalto di servizi comunali. Ipotesi da escludere, posto che, nella fattispecie, trattasi di “Concessione in gestione di Impianto sportivo situato in Campagnatico, loc. Arcille, composto da n°1 campo da calcio, n°1 campo polivalente e un fabbricato adibito a spogliatoi, uffici e magazzino” a fronte della corresponsione da parte del concessionario di un canone annuo (art. 9 della convenzione)».

 

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