GROSSETO. La Corte di Cassazione non si è ancora espressa, ma il sostituto procuratore generale Antonio Balsamo nella sua requisitoria si è opposto alla richiesta di nuovi esperimenti giudiziali. Proprio come aveva fatto il tribunale dii Grosseto che lo scorso luglio aveva respinto il ricorso presentato da Francesco Innocenti.
La richiesta della difesa – finalizzata a svolgere nuovi esperimenti giudiziali in vista di una possibile revisione della condanna – è stata giudicata inammissibile e infondata dal sostituto procuratore generale.
Perché il procuratore ha detto no
A chiedere il rigetto del ricorso è stata la Procura generale della Cassazione, con una requisitoria firmata dal sostituto procuratore generale Antonio Balsamo.
L’avvocato Stefano Giorgio, difensore di Francesco Innocenti, aveva chiesto due esperimenti giudiziali – uno sui tempi di percorrenza del tragitto fatto da una delle due testimoni e uno sulla percezione dei colpi di arma da fuoco, da svolgere tramite incidente probatorio, come passaggio preliminare alla richiesta di revisione.
Ma per la Procura, non ci sono i presupposti di legge.
Come spiega la requisitoria, l’incidente probatorio è ammesso solo in casi molto limitati e urgenti, quando la prova rischia di andare persa o di deteriorarsi. Qui, invece, le prove richieste sono considerate ripetibili.
In altre parole, non c’è alcuna urgenza che giustifichi l’anticipo della prova fuori dal processo ordinario.
«Non c’è indifferibilità»
Il cuore della decisione è in una frase che pesa come un macigno sulla vita di Francesco Innocenti: «Non si ravvisano le ragioni di indifferibilità previste dalla legge».
Secondo la Procura, il test sui tempi di percorrenza è facilmente ripetibile e anche la verifica sull’intensità dei colpi di pistola non presenta caratteristiche tali da renderla irripetibile.
Per questo la richiesta di incidente probatorio è stata dichiarata inammissibile dal procuratore Balsamo.
Il nodo della competenza
C’è anche il nodo della competenza da dover essere sciolto. Il procuratore generale scrive infatti che dopo una condanna definitiva, se la difesa vuole svolgere attività preliminari alla revisione che richiedono l’intervento di un giudice, il giudice competente è quello dell’esecuzione, cioè la Corte di assise di Grosseto.
È proprio quella Corte che ha dichiarato inammissibile la richiesta di Innocenti, e per il procuratore quella decisione è stata corretta.
Nessun diritto “assoluto” alla prova
Nella requisitoria si legge anche un principio che chiude ogni spiraglio: «Non esiste, tra la condanna definitiva e la revisione, un diritto assoluto alla prova».
Tradotto: il condannato può cercare nuovi elementi, ma non può pretendere qualsiasi tipo di accertamento se non ricorrono le condizioni previste dalla legge.
Chiesto il rigetto del ricorso
Alla fine, la richiesta è stata respinta su tutti i punti. La Procura generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Per Innocenti, almeno per ora, la strada verso una revisione della condanna sembra in salita. Ora dovrà aspettare la decisione della corte. suprema.



