MASSA MARITTIMA. Tenuto in un terreno pieno di rottami, senza mangiatoia né abbeveratoio. È in queste condizioni che un cavallo era stato trovato a Massa Marittima dai carabinieri forestali, durante un controllo effettuato insieme al personale dell’Asl per verificare il benessere animale.
Il sopralluogo risale al 10 gennaio del 2024 ed era scattato dopo che l’animale era stato visto vagare lungo la statale, creando pericolo alla circolazione. Il cavallo si era allontanato dal luogo in cui era solitamente custodito e i militari del Nucleo carabinieri forestale di Massa Marittima erano riusciti a risalire al responsabile, un uomo che oggi ha 85 anni.
L’area destinata all’animale era un lembo di terreno delimitato da due fossi, occupato da vasche, pneumatici e ferro. Condizioni giudicate incompatibili con le esigenze etologiche e di benessere del cavallo.
Cane maremmano in una struttura fatiscente
All’interno dello stesso recinto i militari avevano rilevato anche la presenza di un cane, un esemplare di pastore maremmano, detenuto in una struttura realizzata con metallo, vetroresina e tavole di legno.
Uno spazio giudicato insufficiente per un animale di quella taglia e in condizioni precarie. Il cavallo, inoltre, era privo di mangiatoia e di abbeveratoio.
Per questo motivo i carabinieri forestali avevano proceduto al sequestro preventivo di entrambi gli animali, affidandoli ad associazioni in grado di prendersene cura, e hanno contestato le violazioni al responsabile.
La sentenza della Cassazione: non serve la crudeltà per il reato
Condannato al pagamento di mille euro di multa dal tribunale di Grosseto, l’85enne si è rivolto alla Cassazione, che con la sentenza n. 1918 del 2026 ha chiarito alcuni punti fondamentali in materia di maltrattamento di animali.
La Suprema corte ha ribadito che la detenzione di un animale è penalmente rilevante non solo quando provoca vere e proprie patologie, ma anche quando causa meri patimenti, sofferenze o disagi legati a incuria e negligenza.
Nel caso esaminato, il cavallo era legato con una catena arrugginita, privo di riparo, acqua e cibo, mentre il cane era tenuto in una gabbia angusta e fatiscente, senza condizioni igieniche adeguate. Entrambi manifestavano comportamenti anomali riconducibili allo stress e alle modalità di custodia.
Secondo la Cassazione, non è necessario che vi siano sevizia o crudeltà: anche condotte colpose, che incidono sulla sensibilità psicofisica dell’animale, possono integrare il reato previsto dall’articolo 727 del codice penale.
Sofferenza animale e nesso causale
La corte ha sottolineato che l’evento giuridicamente rilevante è la sofferenza dell’animale, che deve essere collegata alle condizioni di detenzione attraverso un nesso causale.
Una linea interpretativa consolidata, che considera gli animali non più come meri oggetti di tutela indiretta, ma come esseri viventi titolari di una protezione penale diretta.
Annullamento con rinvio: va valutata la tenuità del fatto
La sentenza, tuttavia, non chiude definitivamente il procedimento. La cassazione ha annullato la decisione del tribunale di Grosseto limitatamente a un punto: la mancata valutazione dell’articolo 131-bis del codice penale, che riguarda la particolare tenuità del fatto.
Secondo i giudici, il tribunale avrebbe dovuto motivare in modo esplicito perché escludere o applicare questa causa di non punibilità, soprattutto in presenza di condotte colpose e non caratterizzate da crudeltà.
Per questo motivo il procedimento torna ora al tribunale di Grosseto, in diversa composizione, per una nuova valutazione su questo specifico aspetto.



