Approvato o omologato? Caos autovelox con 2 sentenze. Multe non valide | MaremmaOggi Skip to content

Approvato o omologato? Caos autovelox con 2 sentenze. Multe non valide

Autovelox, due sentenze della Cassazione stabiliscono che sono nulle le multe se il rilevatore è solo approvato e non omologato. Ma nessuno lo è in Italia
L'autovelox di Rispescia, una macchina da soldi per il Comune di Grosseto e, a destra, quello di Campagnatico
L’autovelox di Rispescia, una macchina da soldi per il Comune di Grosseto e, a destra, quello di Campagnatico

GROSSETO. Se c’è una materia caotica è quella della normativa italiana sull’uso degli autovelox. Con decreti fondamentali in ritardo di oltre 30 anni, modifiche alle leggi, circolari ministeriali che dovrebbero chiarire e spesso ingarbugliano e una serie infinita di sentenze, di Tar, Consiglio di Stato e anche Cassazione, che “aggiustano” i disastri dei legislatori. Normativa caotica nella quale sguazzano i Comuni, e non solo loro, piazzando le macchinette dove capita e, spesso, senza rispettare le regole. Tanto solo una piccola parte di automobilisti ricorre al giudice di pace.

Ora due recenti ordinanze della Cassazione – entrambe pubblicate il 26 maggio scorso e firmate dalla stessa sezione e con lo stesso relatore – contribuiscono a complicare il quadro e, soprattutto, a confermare che nessuna multa fatta in Italia sarebbe valida. Entrambe, confermano la stessa cosa: non basta l’approvazione di un macchinario, serve anche l’omologazione

E quest’ultima è impossibile in Italia, perché il decreto sull’omologazione degli autovelox non è mai stato adottato. Ecco perché tutte le multe possono essere annullate, anche se la procedura è tutt’altro che semplice. Lo spieghiamo in fondo a questo articolo.

Nei mesi scorsi il ministero aveva mandato a Bruxelles una bozza di decreto a sanatoria, che avrebbe considerato “omologati” tutti gli autovelox costruiti dopo il 13 aprile 2017, ma è stata poi ritirata. Il decreto sarà ripresentato ma, al momento, non c’è.

La sentenza della Cassazione dell’aprile 2024

Facciamo un passo indietro, partendo da cosa dice il codice della strada.

L’articolo 45, comma 6, del codice della strada del 1992 stabilisce che le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono essere costruite in modo tale da garantire l’affidabilità delle misurazioni e devono essere approvate e omologate dal ministero dei trasporti.

Quindi la legge prevede due fasi distinte: l’approvazione dei dispositivi, che è  regolamentata ed è di competenza del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e l’omologazione, che dovrebbe garantire che ogni dispositivo rispetti determinati standard tecnici prima di essere messo in commercio e utilizzato. Omologazione che, al momento, non è regolamentata, proprio perché da 33 anni non è mai stato fatto il decreto che dice come farla.

Per uscire da questo impasse, il ministero nel novembre del 2020, ha emanato una circolare (la 8176) che equipara autorizzazione e omologazione. Questo il testo:

La differenza tra un procedimento di omologazione e uno di approvazione è da ricercarsi unicamente nel fatto che per il primo esistono le relative norme tecniche di riferimento, europee e/o italiane, specifiche per la funzione fondamentale svolta dal dispositivo/sistema, mentre per il secondo manca tale riferimento. Ciò non significa che nel caso dell’approvazione non si seguano procedure standardizzate e non vengano verificate le funzionalità e i requisiti dei medesimi dispositivi, in modo omogeneo. Pertanto, una volta approvati, i dispositivi possono essere utilizzati per l’accertamento delle violazioni, parimenti a quelli omologati.

Per quanto detto sopra, i decreti di approvazione dei diversi sistemi di regolazione e controllo della circolazione e, in particolare, dei sistemi di misurazione della velocità, sono tecnicamente validi ed efficaci ai fini dell’accertamento del superamento del limite di velocità e della contestazione della relativa infrazione.

Deve essere approvato e anche omologato

La circolare del ministero regge poco più di tre anni, perché nell’aprile del 2024, arriva la scure della Cassazione.

La Corte di Cassazione con la sentenza 10505/2024 relativa a una multa per eccesso di velocità rilevata da un autovelox della tangenziale di Treviso ha stabilito infatti che un conto è approvato, altra cosa è omologato. E perché un’infrazione rilevata da un autovelox sia valida, il dispositivo deve essere sia approvato che omologato.  

E sul tentativo del ministero dell’interno di equiparare approvazione ed omologazione la Suprema Corte ha ritenuto tale argomento incompatibile con i principi del nostro ordinamento, considerato che le circolari amministrative non hanno valore normativo e non possono, dunque, modificare né disapplicare una norma di rango primario (l’art. 142 del Codice della strada), che prescrive l’omologazione per i misuratori di velocità.

Le sentenze “gemelle” di fine maggio

Con due sentenze gemelle, di fine maggio scorso, la Cassazione ha ribadito ancora una volta la differenza sostanziale fra approvazione ed omologazione. Ma ha aggiunto un dettaglio non di poco conto: per ottenere l’annullamento della multa non basta il ricorso per la mancata omologazione, ma serve anche la querela di falso.

La prima sentenza (13996/2025) afferma che le multe derivanti da autovelox non omologati sono tutte nulle, la seconda (13997/2025) sostiene che sono effettivamente nulle, tuttavia per l’annullamento della sanzione non basta la mancanza di omologazione ma serve anche una denuncia per falso contro chi ha redatto il verbale.

Per capire meglio, la differenza è in quanto scritto nel verbale in cui viene contestata l’infrazione. Se non c’è la parola “omologato” basta il semplice ricorso per ottenere l’annullamento. Se al contrario sul verbale si attesta l’omologazione dell’autovelox (impossibile perché manca il decreto ministeriale) bisogna prima sporgere denuncia per falso. La vittoria nel ricorso è certa, ma il procedimento è più complicato.

Come spiegato dal professor Mauro Renna, docente di diritto amministrativo all’Università Cattolica di Milano, la situazione è quantomeno curiosa: «È incontrovertibile che nessun autovelox sia stato omologato secondo quanto richiesto dagli articoli 45 e 142 del Codice della Strada». Tuttavia, mentre una sentenza riconosce che questo basta a invalidare la multa, l’altra pretende un’azione legale costosa e complessa – la querela di falso – per smentire un verbale che attesta qualcosa di impossibile.

E daI 12 giugno nuove regole

In questo caos, da oggi, 12 giugno, le amministrazioni locali, con l’entrata in vigore definitiva delle nuove regole varate con il decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell’aprile dello scorso anno, non possono più mettere gli autovelox dove capita, ma devono rispettare distanze minime tra una postazione e l’altra e installarli, dopo il parere dei prefetti, solo dove ricorrano i presupposti previsti dalla normativa.

Inoltre gli autovelox che non rispettano gli standard previsti dal ministero devono essere disattivati dai Comuni, in attesa del completamento dell’iter per ottenere l’omologazione ministeriale, quando ci sarà il decreto: in caso contrario, qualsiasi sanzione elevata da apparecchi approvati – ma non omologati secondo le nuove regole – sarà dichiarata nulla da prefetti e giudici di pace, e si rischiano ricorsi a pioggia.

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  • Direttore di MaremmaOggi. Dopo 30 anni di carta stampata ho capito che il presente (e il futuro) è nel digitale. Credo in MaremmaOggi come strumento per dare informazione di qualità. Maremma Oggi il giornale on line della Maremma Toscana - #UniciComeLaMaremma

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