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Verso Capodanno: le regole per la vendita dei “botti”

Ecco le indicazioni per il commercio e le direttive da seguire per i rivenditori, dalla sicurezza del bollino CE alle categorie ammesse
Petardi botti di capodanno
L’accensione di un petardo

GROSSETO. Quella dei “botti” è una tradizione che arriva da lontano. Per salutare il Capodanno, la notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio oltre a musica e divertimento ha spesso ospitato anche spettacoli pirotecnici. Piccoli o grandi che siano.

Ricordando proprio l’abitudine all’uso dei ‘botti’, Confcommercio Grosseto richiama l’attenzione sulle modalità di vendita, acquisto e utilizzo di questi dispositivi che possono rivelarsi anche molto pericolosi. Lo fa ricorrendo a una specifica circolare del ministero dell’Interno che come ogni anno viene emessa dal Viminale in questo periodo.

«Sul mercato esistono diverse tipologie di materiali pirotecnici – dicono dall’associazione di categoria – articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE, e prodotti di 4ª e 5ª categoria riconosciuti e classificati dal Ministero dell’interno ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.u.l.p.s.)».

Per quanto riguarda la prima tipologia è bene ricordare che si intendono lecitamente immessi sul mercato gli articoli pirotecnici con marcatura CE di cui è stata inviata regolare e preventiva comunicazione alla Prefettura competente. «Spetta agli importatori e ai distributori l’obbligo di fornire tutte le informazioni e la relativa documentazione (in lingua italiana o in una lingua comprensibile) che attesti la conformità del prodotto pirotecnico – specificano da Confcommercio – Deve essere chiaro che la norma esclude da questo obbligo i titolari degli esercizi di vendita al dettaglio che non rientrino nella categoria né di importatore né in quella di distributore».

Il secondo gruppo di prodotti di categoria 4ª e 5ª, sprovvisti del marchio CE e non classificabili secondo le categorie europee, vengono riconosciuti come lecitamente detenibili nei depositi autorizzati, esclusivamente tramite un provvedimento del Ministero dell’interno, ai sensi dell’art.53 del Tulps (cfr. circolare pag.5).

I controlli sui botti

I controlli da parte delle autorità cambiano a seconda che si tratti di esercizi di vendita al dettaglio dotati di licenza di pubblica sicurezza, oppure di esercizi di vendita al dettaglio non muniti di licenza o che si trovano in aree pubbliche (venditori ambulanti).

Per gli esercizi di vendita al dettaglio dotati di licenza di pubblica sicurezza è fatto divieto di detenere:

  • polveri da mina;
  • alcune tipologie di razzi e petardi;
  • articoli pirotecnici della 4ª categoria destinati a persone con conoscenze specialistiche;
  • qualsiasi prodotto provvisto di marchio CE delle categorie F4, P2 o T2 destinato a persone con conoscenze specialistiche.

Il venditore deve, inoltre, dopo aver verificato i titoli ed i documenti necessari per l’acquisto, compilare il registro delle operazioni giornaliere (art. 55 del Tulps). A eccezione delle operazioni riguardanti articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE e appartenenti alle categorie F1- F2-T1-P1.

Per le rivendita nei tabaccai, cartolerie e supermercati

Per quanto concerne, invece, gli esercizi di vendita al dettaglio non muniti di licenza di pubblica sicurezza (tabaccai, cartolerie, supermercati ecc.), il Ministero dell’interno con decreto del 4 giugno 2014 ha individuato i quantitativi massimi, le modalità di vendita e la tipologia di prodotti vendibili.

Questi tipi di esercizi possono detenere e vendere 50 kg netti complessivi di artifici da divertimento, nelle loro confezioni minime di vendita, dei seguenti articoli pirotecnici marcati CE:

  • articoli pirotecnici categoria F1;
  • articoli pirotecnici della categoria P1 della sola tipologia di prodotti da gioco;
  • articoli pirotecnici della categoria F2, ad eccezione di alcuni prodotti quali artifici a effetto scoppio con massa attiva (Nec) superiore a 150 milligrammi (petardi; petardi flash; doppio petardo; petardo saltellante; batterie e combinazioni annesse) e artifici quali sbruffo;
  • mini razzetto;
  • razzo;
  • candela romana;
  • tubi di lancio (tubi monogetto);
  • batterie e combinazioni annesse;
  • articoli pirotecnici appartenenti alla categoria T1, della tipologia e nei limiti di massa attiva (Nec) a condizione che gli stessi non siano dotati di un sistema di accensione elettrica. Ne sono alcuni esempi la fiamma bengala con Nec non superiore a g 250,i bengala a torcia con Nec non superiore a g 250, bengala a bastoncino.

La medesima tipologia di articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE può essere venduta dai venditori ambulanti, a condizione che le quantità da esporre al pubblico siano di 50 chilogrammi.

Un altro settore sottoposto al controllo delle Autorità è quello dell’e-commerce. La sua regolamentazione disciplina non solo i prodotti che possono essere venduti ma anche le modalità con cui tali beni devono essere spediti.

Infatti, gli articoli pirotecnici che possono essere venduti on line devono appartenere alle categorie F1,F2,F3,T1 e P1 e seguono la normativa vigente in materia, mentre la loro spedizione può essere effettuata esclusivamente per il tramite di un corriere specializzato in trasporto di esplosivi.

Solo gli operatori economici (quelli autorizzati ai sensi dell’art.47 del Tulps)  possono acquistare tali prodotti per corrispondenza, a condizione che siano autorizzati a detenerli e nei limiti quantitativi previsti dalla licenza di pubblica sicurezza.

 

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