Morì a 40 anni con lo scooter, l'Appello conferma: «Non fu colpa sua» Skip to content

Morì a 40 anni con lo scooter, l’Appello conferma: «Non fu colpa sua»

Riccardo Rossini finì contro il guard rail sulla strada delle Collacchie: l’Ente di previdenza, condannato a pagare l’indennità ai suoi due bambini ha presentato appello. I giudici confermano la sentenza del tribunale di Grosseto
Riccardo Rossini @maremmaoggi
Riccardo Rossini

GROSSETO. La colpa dell’incidente mortale nel quale rimase ucciso a soli 40 anni non è stata sua. Lo aveva già detto il Tribunale del lavoro di Grosseto, lo ha ribadito la sezione lavoro e previdenza della Corte d’appello. 

A rivolgersi ai giudici fiorentini è stata l’Enpaia, l’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati agricoli, condannata in primo grado a pagare l’indennità che spettava ai due figli piccoli dell’uomo, ovvero 10 volte la retribuzione annuale aumentata del 25% per l’età di Riccardo Rossini

La tragedia sulla strada verso casa

Riccardo Rossini, la sera del 31 luglio 2020 intorno alle 18 stava tornando a casa, a Marina di Grosseto, dove l’aspettavano la compagna e i due figli piccoli. Lavorava alla cooperativa Raspollino, al Casotto Pescatori, dove era entrato dopo il diploma di perito Agrario. 

Quella sera era in sella al suo scooter: finì contro il guard rail e lo schianto fu così violento che Riccardo morì sul colpo. L’Ente di previdenza, chiamato in causa per il pagamento dell’indennizzo ai due bambini dell’ex campione di baseball, sostenne che i familiari di Rossini non avrebbe avuto diritto a quell’indennità perché l’incidente era stato causato proprio da Riccardo. Uno schiaffo, questo, per i suoi genitori, per la sua compagna, per i suoi bambini e per tutti coloro che gli volevano bene. 

Il giudice del Lavoro Giuseppe Grosso, a settembre dell’anno scorso, dette ragione all’avvocata Giada Manciulli, che aveva sostenuto che la morte di Rossini era avvenuta proprio per «diretta ed esclusiva conseguenza di causa imprevista, esterna e violenta», requisito questo, indispensabile, per ottenere l’indennizzo. 

La conferma della sentenza

Ora, a distanza di più di un anno dalla sentenza di primo grado, il collegio composto da Roberta Santoni Rugiu (presidente), Nicoletta Taiti e Flavio Baraschi, giudici, hanno ribadito quanto stabilito dal tribunale di Grosseto: la morte di Riccardo Rossini rientrava perfettamente nella nozione di infortunio indennizzabile in base al regolamento della Fondazione. 

Si trattava, infatti, di un infortunio extraprofessionale: la morte del quarantenne era stata provocata da una causa violenta, imprevista ed esterna. E soprattutto, il fatto che con il suo scooter, con il quale viaggiava a una velocità di 60 Km orari, poco sopra il limite di 50, fosse finito addosso al guard rail, non era stata colpa sua. Secondo il perito del pm infatti, l’ex campione di baseball aveva prestato attenzione durante la guida del suo scooter

La tragedia, che si era consumata in pochi attimi, era avvenuta per motivi impossibili da stabilire che non gli avevano fatto inserire per tempo il due ruote nella traiettoria necessaria per effettuare la curva in sicurezza. Motivi, comunque, che non erano dipesi da lui

I giudici hanno quindi respinto i motivi di merito sui quali poggiava l’appello dell’Enpaia: l’Ente dovrà pagare anche le spese di lite di secondo grado oltre al raddoppio del contributo unificato. 

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