I pipistrelli non bastano. Il Tar dice sì all'antenna | MaremmaOggi Skip to content

I pipistrelli non bastano. Il Tar dice sì all’antenna

Castell’Azzara: la sentenza pubblicata il 9 maggio dice con chiarezza che non esistono i presupposti per bloccare l’antenna Wind
L'antenna Wind di Castell'Azzara
L’antenna Wind di Castell’Azzara

CASTELL’AZZARA. Il Comune ci ha provato chiedendo aiuto ai pipistrelli.

Ma la colonia di chirotteri della grotta del Sassocolato non è bastata a convincere i giudici del Tar, che hanno annullato la sospensione dell’autorizzazione a Wind per la realizzazione dell’antenna per la telefonia. Antenna che, peraltro, già c’è.

La sentenza pubblicata il 9 maggio, in sostanza, dice con chiarezza che non esistono i presupposti per bloccare l’antenna. Il Comune sta adesso valutando se appellarsi al Consiglio di Stato.

La vicenda dell’antenna Wind di Castell’Azzara si trascina da anni. E la gestione della vicenda, fra le altre cose, ha probabilmente influito anche sulla “fuga” dei sei consiglieri che hanno messo il sindaco in minoranza.

Il ricorso al Tar dell’azienda Wind è l’ultimo atto di una lunga battaglia ed è conseguente del tentativo fatto dall’Unione dei Comuni Montani dell’Amiata Grossetana (a cui è affidato il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di telefonia mobile) di annullare, con provvedimento in autotutela del 28 luglio 2021, la precedente autorizzazione rilasciata a Wind Tre il 28 gennaio 2020 per la realizzazione dell’impianto GR110 a Castell’Azzara.

All’atto dell’Unione Comuni Montani, peraltro, sono legate anche due determinazioni dirigenziali della Regione, Direzione Ambiente ed Energia – Settore Tutela della Natura e del Mare. Perché proprio sul tema ambientale si basano le motivazioni che avevano spinto l’Unione dei Comuni ad annullare l’autorizzazione.

La colonia di pipistrelli della grotta

E qui entrano in scena i pipistrelli.

Il provvedimento dell’Unione dei Comuni è stato emanato sul presupposto che l’autorizzazione unica già rilasciata fosse illegittima, per mancato svolgimento della verifica preliminare di assoggettabilità dell’impianto alla valutazione d’incidenza ambientale (Vinca), ritenuta necessaria per accertare l’assenza di compromissioni ad una colonia di chirotteri (pipistrello comune) presente nella grotta del Sassocolato per effetto della realizzazione dell’impianto.

La grotta del Sassocolato
La grotta del Sassocolato

La determinazione della Regione, a cui fa riferimento l’atto dell’Unione dei Comuni, recita infatti: «[le incidenze significative] non consentono di ritenere compatibile la stazione radio-base con la tutela dei valori naturalistico-ambientali presidiati dalla normativa di salvaguardia sopra richiamata, in quanto permangono margini di incertezza tali da non poter escludere effetti significativi sul sito Natura 2000».

La Wind Tre ha fatto quindi ricorso, sostenendo l’illegittimità dell’atto dell’Unione dei Comuni.

In giudizio si sono costituiti l’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, il Comune di Castell’Azzara e la Regione Toscana, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso.

In particolare le tre parti resistenti sostengono che non sarebbe possibile escludere “il rischio” che l’impianto di telefonia Wind Tre “pregiudichi significativamente” il sito interessato, ed in particolare, le specie di pipistrelli presenti all’interno della Grotta del Sassocolato.

Il Tar, in un primo momento (ottobre 2021) aveva accolto la sospensiva cautelare. Mentre la discussione nel merito è andata in scena nell’aprile scorso.

Il Tar dà ragione alla Wind

Il tribunale ha richiamato una precedente sentenza che così recitava: «prima di procedere a Vinca vera e propria, si valuti l’incidenza significativa dell’intervento sul sito, comunemente definita fase I di “screening”. Solo, dunque, se si conclude che l’intervento determini un’incidenza significativa, è conseguentemente dovuta anche la fase II di c.d. “valutazione appropriata” ovvero di Vinca vera e propria. In altri termini, prima di procedere alla Vinca, è necessario verificare che l’intervento comporti un’incidenza significativa, restando, quindi, esclusi dalla valutazione di incidenza gli interventi che non determinano un impatto significativo sul sito».

Per questo – ha sottolineato il Tar nella sentenza – la Wind Spa ha depositato una relazione di screening trasmessa all’Unione dei Comuni e alla Regione, nella quale ha evidenziato l’assenza di compromissioni nello stato di conservazione degli habitat e delle specie afferenti la Zsc (zona speciale di conservazione) monte Penna, bosco della Fonte e monte Civitella e, ciò, proprio con riferimento alle colonie di chirotteri presenti nella grotta di Sassocolato, posta a oltre 400 metri di distanza dall’impianto.

Nella relazione si è valutata l’assenza di compromissioni, sia per quanto riguarda le radiazioni elettromagnetiche e i loro effetti sull’ambiente a corto e medio raggio, sia con riferimento al disturbo termico, ritenendo che non risultasse dimostrato il venire in essere di “un disturbo sufficiente a causare effetti sulla salute”.

La ricorrente ha avuto cura di precisare come, ad oggi, non fossero presenti in letteratura studi specifici relativi alle interazioni fra tale componente e le emissioni elettromagnetiche dovute alle antenne di radiocomunicazione per telefonia cellulare.

Soprattutto è dirimente constatare come la ricorrente avesse evidenziato, nella propria relazione, come l’area potenzialmente inibita alla frequentazione della chirotterofauna fosse completamente esterna al perimetro della zona di cui si tratta.

Il Tar “bacchetta” anche la Regione.

La sentenza del Tar chiarisce anche gli errori degli uffici della Regione: «Malgrado dette argomentazioni la Regione (con i provvedimenti impugnati e presupposti all’atto di annullamento di autotutela) ha sancito la necessità di svolgere la valutazione di impatto ambientale, ritenendo esistenti quelle “incidenze significative” e, ciò, con una motivazione che non dà conto delle ragioni e dell’istruttoria svolta e, ancor di più, senza che siano state contestate le conclusioni alle quali era pervenuta la ricorrente e che avevano portato l’Unione dei Comuni a rilasciare l’autorizzazione di cui si tratta».

E ancora: «Pur dando atto come fossero del tutto assenti studi specifici sull’argomento, la Regione afferma che il segnale radio emesso potrebbe determinare un allontanamento dei pipistrelli, senza fornire ulteriori riscontri rispetto alle conclusioni della relazione di screening».

Prosegue il Tar: «Nemmeno sono stati esaminati in concreto i valori del campo elettromagnetico generato dall’impianto nell’area interessata dalla presenza di pipistrelli e dedotti dalla ricorrente che, in quanto inferiori ai 3 V/m, sono stati ritenuti non in grado di produrre un aumento termico tale da poter essere considerato un fattore critico per la riproduzione dei chirotteri. Si consideri, inoltre, che dal documento di analisi di impatto elettromagnetico (A.I.E.) è possibile constatare che l’impianto si compone di tre settori, nessuno dei quali è orientato verso la Grotta del Sassocolato e che ospita le colonie di chirotteri».

Infine, scrive il Tar: «È  allora, evidente che la determinazione della Regione, secondo cui non sarebbe possibile escludere possibili interferenze negative del campo elettromagnetico generato dall’impianto sullo stato di salute degli esemplari della Grotta del Sassocolato, non prende in considerazione le caratteristiche tecniche del progetto, né la sua collocazione rispetto all’habitat protetto, ma si basa sul mero assunto secondo cui, in astratto ed in mancanza di studi specifici sull’argomento, non si potrebbe escludere che i campi elettromagnetici prodotti dagli impianti di telefonia in generale, possono avere effetti significativi sulla conservazione dei chirotteri».

Le conclusioni del Tar

Così, il Tar conclude: «L’esistenza di un difetto di istruttoria risulta confermata dal fatto che l’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, nel momento in cui ha disposto l’annullamento del titolo autorizzativo per mancanza della Valutazione Incidenza Ambientale, si è contestualmente rifiutato di concedere alla proponente la proroga del termine richiesta per procedere alla trasmissione dello studio d’incidenza funzionale al passaggio alla fase II del processo di valutazione».

«È’ altrettanto evidente che, stante l’inesistenza di precedenti in letteratura scientifica relativi alle interazioni fra la chirotterofauna e le emissioni elettromagnetiche dovute alle antenne di telefonia mobile, lo studio da svolgersi avrebbe necessitato di un periodo di analisi e monitoraggio delle specie protetta, inconciliabile con il breve termine concesso dall’amministrazione (10 gg) per procedere alla integrazione».

«Il rispetto dei principi di proporzionalità, buona fede e correttezza, tipici del rapporto procedimentale obbligano l’Amministrazione ad adottare tutti i comportamenti possibili a consentire l’effettivo completamento della fase istruttoria, consentendo lo svolgimento delle attività correlate alle verifiche da svolgere, in relazione alle specifiche caratteristiche e del procedimento amministrativo».

«Ciò premesso deve ritenersi altrettanto illegittima la decisione di annullare il titolo, senza mettere la proponente in condizione di poter integrare lo Studio d’Incidenza e, ciò, anche considerando la precedente decisione dello stesso Suap di dare avvio al procedimento di convalida. In conclusione l’accoglimento delle sopracitate censure consente di ritenere assorbite le ulteriori deduzioni, annullando i provvedimenti impugnati nei termini sopra citati».

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