Balneari, la scure del Consiglio di Stato. Concessioni nulle | MaremmaOggi Skip to content

Balneari, la scure del Consiglio di Stato. Concessioni nulle

La sentenza stabilisce solo una piccola proroga fino al 2023. Dal 2024 tutte le concessioni in essere saranno prive di effetto
Il bagno La Bussola, a Marina di Grosseto
Il bagno La Bussola, a Marina di Grosseto

GROSSETO. Una sentenza (anzi, 2, analoghe, la 17 e la 18-2021) che cambia le carte in tavola per i balneari, quella arrivata nella tarda serata di martedì 9.

Nella sentenza il Consiglio di Stato, ha stabilito che le proroghe delle concessioni non sono più valide ma, al tempo stesso, ha deciso una proroga… per «evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere». In sostanza nessuno può fare proroghe, se non il Consiglio di Stato.

Però il problema, serio, resta.

Dal 2024 «anche in assenza di una disciplina legislativa» le concessioni «cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’Unione Europea».

La decisione arriva pochi giorni il rinvio della questione da parte del Governo, l’ennesimo peraltro, visto che dal 2006, anno in cui la Commissione Europea approvò la Bolkestein, avrebbe dovuto liberalizzare le concessioni pubbliche per le quali dovrebbero essere organizzate gare pubbliche con regole equilibrate e pubblicità internazionale.

Il Consiglio di Stato ha fatto sapere che la sentenza è stata fatta per «garantire ai cittadini una gestione del patrimonio nazionale costiero e una correlata offerta di servizi pubblici più efficiente e di migliore qualità e sicurezza». A partire dal 2024, «tutte le concessioni demaniali dovranno considerarsi prive di effetto, indipendentemente da se vi sia – o meno – un soggetto subentrante nella concessione». Va tenuto presente, infatti, che i balneari che, nella maggior parte dei casi, hanno concessioni firmate in mano fino al 2033. 

Peraltro la sentenza non vale solo per i balneari, ma per tutte le concessioni demaniali. Quindi anche per gli ambulanti. O per le frequenze tv.


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Se ne parla alla Confcommercio

Ancor prima di conoscere questa sentenza, la Confcommercio Grosseto aveva organizzato per venerdì prossimo 12 novembre un incontro rivolto ai gestori degli stabilimenti balneari, anche non associati Ascom, che si svolgerà alle ore 10 nell’aula magna del Polo Universitario grossetano in via Ginori 43 a Grosseto.

Aprirà i lavori il presidente nazionale del Sindacato Italiano Balneari SIB Confcommercio Antonio Capacchione, in collegamento da remoto, e seguirà l’intervento della presidente regionale della Toscana Stefania Frandi, che sarà per l’occasione a Grosseto per incontrare gli operatori della nostra provincia e per rispondere alle loro domande.

L’incontro di venerdì mattina si dividerà in due parti. Dopo la parte pubblica, aperta a tutti gli interessati, seguirà l’assemblea ordinaria in cui gli associati Confcommercio Grosseto saranno chiamati al rinnovo delle cariche sociali. Si voterà infatti per l’elezione del nuovo Consiglio Sib Grosseto, il quale a sua volta individuerà il nuovo presidente.

Nel rispetto delle misure di contenimento del contagio Covid 19, l’associazione precisa che per prendere parte all’assemblea è obbligatoria l’esibizione del green pass, oltre all’utilizzo della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale.

Per maggiori informazioni scrivere ad info@confcommerciogrosseto.it.

Il dettaglio della sentenza

Questo il testo finale della sentenza

  1. Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dall’art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione.
  2. Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari. Non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l’effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata. La non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l’esistenza di un giudicato. Venendo in rilievo un rapporto di durata, infatti, anche il giudicato è comunque esposto all’incidenza delle sopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto.
  3. Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedura di gara richieste e, altresì, nell’auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’U.E.

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