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Centro storico: rivoluzione per sedie, tavoli e ombrelloni

Approvato il nuovo regolamento per il decoro: solo 4 colori concessi, no agli ombrelloni pubblicitari. Regole anche per le fioriere. E divieto di vendita di alcolici
Sedie, tavoli e ombrelloni in piazza del Sale. Con il nuovo regolamento è prevista una rivoluzione per tipologie e colori
Sedie, tavoli e ombrelloni in piazza del Sale. Con il nuovo regolamento è prevista una rivoluzione per tipologie e colori

GROSSETO. Il consiglio comunale, mercoledì 27 dicembre 2023, ha approvato il nuovo regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale e delle attività del centro storico di Grosseto. Il vecchio risaliva al 2018.

Molte norme restano invariate, ma il nuovo introduce alcune novità sostanziali.

Una, su tutte: in centro storico non sono consentite grandi strutture e medie strutture di vendita con superficie superiore a 500 metri quadri. In sostanza, niente supermercati dentro alle Mura.

Il regolamento, approvato dal consiglio comunale, è già in vigore.

Gli elementi di arredo, ecco le regole

Ma la vera novità sta nell’introduzione, nel regolamento, di una sorta di codice per gli elementi di arredo. Codice che riguarda tipologia, dimensioni, anche i colori. L’idea è chiara: uniformare il colpo d’occhio ed evitare sedie in plastica “elargite” da qualche marca di gelato, ombrelloni con i loghi del caffè, panchine mezze rotte, fioriere una diversa dall’altra.

Il centro storico, su questo c’è anche un protocollo con la Soprintendenza, deve avere un colpo d’occhio, appunto, decoroso.

Tutti i divieti previsti

Nell’area del centro storico di Grosseto, su suolo pubblico ovvero privato con servitù di uso pubblico, è sempre vietato:

  • utilizzare quali elementi di delimitazione dell’area in concessione, pannelli in legno, steccati, graticci, cannicci ovvero altri elementi a questi similari;
  • mostrare sugli elementi di arredo utilizzati a servizio dell’attività, segni, loghi di sponsor o altro materiale pubblicitario, ad eccezione del marchio, denominazione o logo della ditta e del nome dell’esercizio che utilizza gli arredi medesimi;
  • esporre esternamente agli esercizi, elementi bidimensionali o tridimensionali a forma di gelato, pupazzo, o di qualsiasi prodotto assimilabile di richiamo, anche laddove adibiti a cestino portarifiuti;
  • esporre esternamente agli esercizi qualsiasi forma di pubblicità mediante cavalletti espositori o mezzi pubblicitari simili, ad eccezione dei cavalletti espositori per menù, comunque in misura massima di due cavalletti per ciascuna attività;
  • esternamente alle attività oggetto del presente regolamento, esporre merce, installare supporti e scaffalature anche per l’esposizione di articoli in vendita, in modo difforme alle disposizioni vigenti in merito;
  • appendere qualsiasi tipologia di arredo, con o senza l’ausilio di giunzioni chiodate, a qualsiasi elemento architettonico di edifici vincolati ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” o di edifici aventi rilevanza storico-architettonica, archeologica o culturale, individuati da Pit e Ru;
  • installare esternamente agli esercizi, videogiochi, giochi per bambini ovvero altri intrattenimenti;
  • esporre esternamente agli esercizi, distributori automatici e dispenser, anche a gettone, di piccola oggettistica, giochi, gadget, dolciumi, caramelle, gomme o altri prodotti simili;
  • esporre esternamente agli esercizi, vetrine ed espositori refrigerati, frigoriferi o congelatori;
  • installare elementi di arredo che non siano contraddistinti da precarietà, facile amovibilità, agevole asportabilità e che non siano privi di elementi infissi nella pavimentazione;
  • installare elementi di arredo che danneggino le pavimentazioni pubbliche;
  • installare elementi di arredo oltre i limiti di superficie dell’area data in concessione.

È comunque sempre vietata l’installazione di banconi, banchi di vendita e qualsiasi elemento assimilabile di arredo, su suolo pubblico, nelle seguenti aree del centro storico di Grosseto:

  • Piazza del Duomo;
  • Piazza Dante Alighieri;
  • Corso Giosuè Carducci.

Fioriere, solo 4 colori

Sono solo 4 i colori consentiti per le fioriere

  • Sono consentite fioriere realizzate in cotto, legno, materiale metallico, acciaio tipo corten, pietra o geopietra, materiale plastico e resine;
  • Le fioriere devono avere colorazione bianco, grigio, marrone o nero;
  • Le fioriere devono contenere essenze sempreverdi prive di spine:
  • Le dimensioni massime delle fioriere sono: a) altezza massima della fioriera dal piano di calpestio 1,20 metri lineari; b) dimensione massima del perimetro ovvero della circonferenza di ciascuna fioriera, misurata quale proiezione sul piano di calpestio: 2 metri lineari:
  • Sono consentite le fioriere in aderenza ai prospetti dei fabbricati, purché rimanga totalmente libera da ogni impedimento una zona antistante per la circolazione dei pedoni larga non meno di 1,50 metri lineari;
  • Le fioriere devono essere collocate e realizzate garantendo il rispetto delle vigenti norme di sicurezza nei luoghi pubblici e di poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno o incidente a persone e cose sarà a totale carico dell’intestatario della concessione per l’occupazione di suolo pubblico, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità in merito;
  • Le fioriere utilizzate ai fini della delimitazione delle aree concesse devono comunque essere posizionate internamente ed entro i limiti dell’area data in concessione;
  • L’ingombro delle fioriere deve comunque essere tale da evitare ostacoli e mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al passaggio dei pedoni, al traffico veicolare ordinario, dei mezzi di soccorso, delle forze di olizia, dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti e di trasporto pubblico circolanti nella zona;
  • Le piante messo a dimore devoro mentenute ben curate e potate, non devono sporgere oltre l’area di occupazion concessa e devono essere tempestivamete sostituite in caso di ammaloramento o se le fioriere risultino prive di vegetazione o con presenza di seccume;
  • Le foriere rotte o in cattivo stato di conservazione devono essere adeguate, sostituito o rimosse laddove risulti impossibile il recupero;
  • È sempre vietato l’utilizzo di fioriere dotate di illuminazione propria;
  • È sempre vietato l’utilizzo di fioriere sospese ovvero appoggiate non a terra.

Tavoli e sedie, uniformità fra esercizi

Ecco le regole introdotte per tavoli e sedie che valgono anche per panchine e poltrone.

  • È consentita l’installazione di tavoli e sedie realizzati in ghisa, metallo, midollino, resina, legno o vimini. Sono altresi consentiti tavoli e sedie in materiale plastico rigido unicamente se di alta densità ovvero qualora il contenuto di plastica riciclata sia almeno pari al 95%;
  • È sempre vietata l’installazione di tavoli-panche da esterno, a mero titolo di esempio assimilabili al modello “pic-nic”, di qualsiasi materiale;
  • Tavoli e sedie devono avere tinta monocromatica e colorazione bianco, grigio, marrone o nero. Nello specifico di tavoli e sedie realizzati in materiale ligneo, per questi arredi sono altresi consentite le tonalità del legno utilizzato per fabbricare tali arredi;
  • Tavoli e sedie e qualsiasi ulteriore elemento posto sopra a tali arredi non devono mostrare segni, loghi di sponsor o altro materiale pubblicitario, ad eccezione del marchio, denominazione o logo della ditta e del nome dell’esercizio che utilizza gli arredi medesimi;
  • Tavoli e sedie rotti o in cattivo stato di conservazione devono essere adeguati, sostituiti o rimossi.

Coperture e ombreggianti, no agli ombrelloni pubblicitari

È sempre vietata l’installazione di tende e qualsiasi altra tipologia di coperture ed ombreggianti negli spazi porticati.

È sempre vietata l’installazione di strutture qui definite come “tendoni'” “pergotende”, contraddistinte da tutte le seguenti caratteristiche:

  • struttura dotata di telo di copertura e costituita da sostegni a terra in quantità superiore ad uno;
  • altezza massima al colmo della struttura, misurata dal piano di calpestio, superiore a 2,30 metri lineari;
  • lunghezza della proiezione al suolo del lato maggiore della struttura, superiore a 3,00 metri lineari. 

Sono consentite le restanti tipologie di coperture ed ombreggianti, con dimensione massima complessiva della proiezione al suolo non superiore ai limiti dell’area data in concessione e nel rispetto delle seguenti disposizioni:

  • la struttura di sostegno deve essere in metallo, di colore bianco, grigio, marrone o nero;
  • il telo deve avere tinta unita con colorazione avorio, beige, bianco o tortora;
  • le basi zavorrate ed i supporti di appoggio possono essere realizzati in pietra arenaria o simile, ovvero in metallo, di colore bianco, grigio, marrone o nero;
  • è sempre vietato fuso di materialia finitura lucida;
  • l’altezza minima inferiore del telo ombreggiante o delle eventuali stecche degli ombrelloni, misurata dal bordo inferiore di questi al piano di calpestio, non deve essere inferiore a 2,20 metri lineari, comprese appendici, meccanismi ed eventuale fascia di finitura posta in basso.

Nello specifico degli ombrelloni, in aggiunta alle precedenti si applicano anche le seguenti disposizioni:

  • è sempre vietato l’uso di materai a finitura lucida nonché di teli o stoffe plastificate;
  • deve essere mantenuta la medesima tipologia di ombrellone, per materiali, struttura e colorazione, all’interno di ciascuna occupazione di suolo publico a servizio della medesima attivita;
  • ombrelloni, tende e qualsiasi ulteriore tipologia di struttura retrattile assimilabile devono essere chiusi in caso di vento forte;
  • coperture ed ombreggianti non devono mostrare, segni, loghi di sponsor ovvero altro materiale pubblicitario, ad eccezione del marchio, denominazione o logo della ditta e del nome dell’esercizio che utilizza gli arredi medesimi;
  • Coperture ed ombreggianti devono essere collocati rispettando il decoro edilizio ed ambientale dei luoghi. Ciascun elemento di arredo installato non può in alcun modo ostacolare la viabilità, coprire la segnaletica stradale e toponomastica, occultare la pubblica illuminazione, coprire o manomettere eventuali elementi decorativi delle facciate degli edifici;
  • coperture ed ombreggianti devono essere collocati e realizzati garantendo il rispetto delle vigenti norme di sicurezza nei luoghi pubblici e di poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno o incidente a persone e cose sarà a totale carico dell’intestatario della concessione per l’occupazione di suolo pubblico, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità in merito;
  • coperture ed ombreggianti di qualsiasi tipo devono comunque garantire il corretto convogliamento delle acque meteoriche;
  • coperture ed ombreggianti e le parti di queste aggettanti sulla carreggiata stradale, devono in ogni caso essere retrattili e tali da evitare ostacoli e mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al passaggio dei pedoni, al traffico veicolare di ogni genere;
  • coperture e ombreggianti rotti o in cattivo stato di conservazione devono essere adeguati, sostituiti o rimossi.

Bevande alcoliche, no alla vendita dalle 21 alle 6

Il regolamento regola anche la vendita di bevande alcoliche.

  • Nell’area del centro storico interna al perimetro delle Mura Medicee, nelle aree in quota e nell’area perimetrale esterna alle stesse Mura Medicee, è fatto divieto di vendita, anche da parte dei produttori diretti (artigiani, industriali, imprenditori agricoli) e di vendita per asporto che può essere effettuata da chi è abilitato alla somministrazione, anche in forma temporanea, di alcolici di ogni gradazione, in qualunque contenitore, dalle ore 21 fino alle ore 6.
  • È inoltre fatto divieto, dalle ore 21 alle ore 6, di vendita per asporto da parte dei somministratori, di ogni bevanda in contenitori di vetro.
  • Il sindaco, con apposita ordinanza, può disporre ulteriori restrizioni per tipologia di contenitore, di bevanda e degli orari per la vendita per asporto da parte di somministratori, e di limitarne l’applicabilità ad alcune aree, ad eccezione del servizio al tavolo nell’ambito delle sole attività di somministrazione di alimenti e bevande.
  • Il presente articolo non si applica agli esercizi commerciali ed ai soggetti organizzatori, durante lo svolgimento di eventi e manifestazioni di qualsiasi natura, patrocinati ovvero organizzati dall’Amministrazione Comunale.

Le sanzioni: dalla revoca della concessione alla sospensione dell’attività

Come detto, il regolamento è già in vigore: i controlli sono a cura della polizia municipale.

Sono previste varie sanzioni, che vanno dalla revoca della concessione del suolo pubblico, alla sospensione dell’attività da 5 a 15 giorni.

Due anni per adeguarsi

«Abbiamo ritenuto importante – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle Attività produttive Bruno Ceccherini – inserire nel regolamento anche un grafico aggiornato dell’area del centro storico, nell’ottica di migliorare la fruibilità e la conoscibilità delle disposizioni richiamate nella nuova disciplina».

«Sarà possibile inoltre consultare il regolamento anche in formato informatico aperto, sarà dunque garantita così l’accessibilità del file anche ai soggetti diversamente abili che necessitino di tecnologie assistive di lettura dei testi. Tutti gli interessati avranno 2 anni di tempo per adeguarsi alla nuova disciplina in modo da non gravare eccessivamente sui commercianti».

Autore

  • Guido Fiorini

    Direttore di MaremmaOggi. Dopo 30 anni di carta stampata ho capito che il presente (e il futuro) è nel digitale. Credo in MaremmaOggi come strumento per dare informazione di qualità. Maremma Oggi il giornale on line della Maremma Toscana - #UniciComeLaMaremma

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