CAMPAGNATICO. Non sappiamo se sia il primo caso, certo è che un caso che vale come esempio. Nei giorni scorsi il giudice di pace di Grosseto, dottor Raffaele Basile, ha annullato una multa fatta con l’autovelox “illegale” del Comune di Campagnatico.
Il ricorso è stato presentato, a nome di un’automobilista, dall’avvocato Walter Delfino che, dopo una vita passata in polizia, ultimo incarico da commissario a Piombino, ha iniziato la pratica forense.
Il giudice di pace ha accolto il ricorso perché l’apparecchio usato non risulta omologato, anche se nel verbale della polizia municipale c’è scritto che lo sarebbe. Le recenti sentenze, di cui abbiamo parlato in un altro articolo (LEGGILO QUI) dicono infatti che gli autovelox non devono solo essere approvati, ma anche omologati. E, al momento, visto che manca il decreto che disciplina l’omologazione, nessuno in Italia lo è.
Però, mentre alcuni Comuni si sono adeguati e, in attesa di una normativa chiara, hanno smesso di mettere gli autovelox in strada, il Comune di Campagnatico insiste nel piazzarlo sulla Grosseto-Siena.
Lo stesso avvocato Delfino fa notare che «è incredibile che – scrive – nonostante siano consapevoli dell’illegittimità dell’utilizzo, questi apparecchi siano ancora usati». Il Comune di Campagnatico era difeso dall’avvocata Rosanna Andreozzi.
La macchina viaggiava a 119 kmh
Nell’occasione la multa era stata fatta ad una donna che, con la sua auto, viaggiava a 119 kmh, secondo la rilevazione dell’autovelox, quindi a 29 kmh in più del consentito, essendo in quel tratto il limite a 90knh. Si trattava di una multa di 193 euro (141 se pagati entro 5 giorni) con 3 punti in meno sulla patente.
Il giudice di pace, ascoltate le parti, ha annullato la sanzione e anche la decurtazione dei punti. La sentenza è dello scorso 16 luglio 2025.
Autovelox a meno di 1 km
Dettaglio non secondario, è la stessa polizia municipale a certificare la violazione di un’altra norma, stavolta del decreto Salvini. Questo, fra le altre cose, dice chiaramente che l’autovelox non può essere piazzato a meno di 1 km dal cartello che dispone la variazione di velocità sulla strada interessata.
Scrive infatti la polizia municipale nel verbale di installazione dell’autovelox “Il dispositivo sopraindicato è stato installato al Km. 13,800 della strada S.S. 223 E.78 , sull’apposito cavalletto in adiacenza all’autovettura di servizio con colori istituzionali dove vige il limite di velocità di 90 Km/h segnalato con segnale stradale posto al Km 12,900 (prima è di 110 kmh, ndr)“. E dal km 13,800 al km 12,900 ci sono solo 900 metri.
Il pagamento in forma ridotta esclude il ricorso
Lo stesso Walter Delfino, a margine della questione, ha chiesto al giudice di verificare se sia costituzionalmente valida la norma (segnalata nei verbali, spesso in piccolo sul retro) che impedisce di fare ricorso contro una sanzione nel caso si scelga di pagarla entro i 5 giorni, quindi in forma ridotta.
«A mio avviso – dice – qui viene negato il diritto alla difesa, sancito con l’articolo 24 della Costituzione. Attendo che il giudice valuti se il problema che ho sollevato sia meritevole di attenzione e lo trasmetta alla Corte costituzionale».



