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Senza permesso di soggiorno, ma ha diritto al bonus bebè

L’Inps ha prima chiesto indietro le somme e poi negato l’assegno di natalità: ma il tribunale di Grosseto lo ha condannato
Senza permesso di soggiorno, ma ha diritto al bonus bebè
Il bonus bebè esiste dal 2015

GROSSETO. Non ha un permesso di soggiorno di lungo periodo, ma solo un permesso per lavoro. Ma vive in Italia dal 2015 e ha due figli. L’Inps gli ha prima revocato l’assegno di natalità, chiedendo indietro parte delle somme erogate, poi glielo ha negato per entrambi i figli.

Ma il tribunale di Grosseto, accogliendo il ricorso dell’avvocato Francesca Mondei, e allineandosi all’orientamento della Corte di Giustizia europea e, dal 12 gennaio, della Corte Costituzionale, ha condannato l’Inps.

Così l’istituto di previdenza dovrà restituire le somme chieste indietro e erogare l’assegno di natalità, per i due figli del ricorrente, un giovane albanese.

Il bonus bebè esiste dal 2015

Il bonus bebè nasce nel 2015 quando il Parlamento ha introdotto una misura di sostegno economico delle famiglie (80 o 160 euro a mese, a seconda del reddito) escludendo tutti gli stranieri privi del permesso di soggiorno di lungo periodo.

Nel frattempo, l’Unione Europea aveva varato una direttiva in base alla quale tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti con un permesso che consente di lavorare hanno diritto alla parità di trattamento con i cittadini nelle prestazioni familiari e di sicurezza sociale.

Il ricorso è del 2020

Nel 2020, anche in provincia di Grosseto si è vista la presentazione di un ricorso in materia per accertare il carattere discriminatorio del mancato riconoscimento alla prestazione, consistente nell’avere negato al ricorrente il diritto all’assegno di natalità ex articolo 1, commi 125-129, legge 23 dicembre 2014, n. 190 e far ordinare agli enti preposti di cessare la condotta discriminatoria, riconoscendo al ricorrente il diritto alla prestazione per i figli.

Assegno di natalità, interviene la Corte di Giustizia europea

Con la causa aperta, il 2 febbraio del 2021, con una sentenza, la Corte di Giustizia europea ha dichiarato il contrasto dell’esclusione prevista dalle norme italiane con la direttiva 2011/98 e con la Carta dei diritti fondamentali UE, stabilendo

«l’illegittimità dell’esclusione dalle prestazioni di sicurezza sociale (fra le quali l’assegno di natalità) dei lavoratori extra-UE che non siano in possesso di permesso di soggiorno “di lungo periodo”, in quanto tale esclusione si pone in contrasto con l’art. 34 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione e con la direttiva 2011/98 che riconosce il diritto alla sicurezza sociale a tutti gli stranieri con un permesso di soggiorno, anche breve».

Il tribunale di Grosseto e la Corte Costituzionale

Coì il tribunale di Grosseto, in conformità alla pronuncia della Corte di Giustizia Europea, con una sentenza, ha accolto integralmente il ricorso, accertando il carattere illegittimo, perché discriminatorio, del mancato riconoscimento della prestazione a cittadino extracomunitario, soggiornante anni nel territorio dello Stato, ma privo di permesso di soggiorno di “lungo periodo”.

Infine il 12 gennaio 2022 la Corte Costituzionale ha sancito con sentenza che l’esclusione degli stranieri privi del permesso di lungo periodo dal bonus bebè e dalla indennità di maternità di base è in contrasto con la Costituzione, riconoscendo definitivamente a tutti coloro che hanno un permesso di lavoro di almeno 6 mesi di accedere alla prestazione.

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