Riconoscimento di mansioni superiori: la Cassazione ribalta le sentenze di Grosseto e Firenze | MaremmaOggi Skip to content

Riconoscimento di mansioni superiori: la Cassazione ribalta le sentenze di Grosseto e Firenze

Un ex operaio della raccolta rifiuti ottiene una nuova valutazione: per la Suprema Corte conta la qualificazione del lavoro, non il mezzo utilizzato
Raccolta rifiuti in centro

GROSSETO. Dopo una serie di sentenze sfavorevoli, un ex dipendente prima di Coseca (in liquidazione) e poi di Sei Toscana ha portato il proprio caso davanti alla Corte di Cassazione.

L’uomo aveva contestato l’inquadramento contrattuale assegnatogli, sostenendo di aver svolto per anni attività riconducibili a una qualifica superiore rispetto a quella formalmente prevista dal contratto.

La richiesta: mansioni più qualificate e differenze salariali

Il lavoratore aveva chiesto ai giudici di accertare che le mansioni svolte quotidianamente tra il 2006 e il 2011 fossero in realtà riferibili al terzo livello contrattuale, anziché al secondo. In conseguenza di ciò, aveva domandato il riconoscimento delle differenze retributive maturate nel periodo.

Sia il tribunale di Grosseto sia la Corte di Appello di Firenze avevano però respinto la richiesta.

Le motivazioni dei giudici di primo e secondo grado

Secondo il tribunale di Grosseto, la distinzione tra secondo e terzo livello sarebbe stata legata esclusivamente alla tipologia dei mezzi utilizzati. Il lavoratore, a giudizio dei magistrati, non avrebbe dimostrato di aver condotto veicoli non compatibili con il proprio inquadramento.

Su questa impostazione si era allineata anche la Corte di Appello di Firenze, confermando integralmente la decisione di primo grado.

L’intervento della Cassazione e il cambio di prospettiva

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso presentato dall’operaio – assistito dall’avvocata Francesca Bencini – ha invece ritenuto errate le valutazioni dei giudici precedenti.

Secondo gli ermellini, il tribunale di Grosseto avrebbe «sbagliato nella valutazione delle risultanze probatorie» relative allo svolgimento di mansioni riconducibili al terzo livello.

Mansioni, non mezzi: il principio di diritto

La Suprema Corte ha inoltre censurato l’interpretazione del contratto adottata nei precedenti gradi di giudizio. In particolare, è stato ritenuto scorretto basare il confronto tra i livelli esclusivamente sul tipo di mezzo condotto o sulla patente posseduta.

Per la Cassazione, infatti, «l’elemento discretivo fra i due livelli non è rappresentato dall’utilizzo di mezzi con particolari caratteristiche, ma dal diverso grado di qualificazione dell’attività svolta».

Atti rinviati alla Corte di Appello di Firenze

Alla luce di questi rilievi, la sentenza è stata annullata e il procedimento rinviato alla Corte di Appello di Firenze, che dovrà riesaminare il caso attenendosi ai principi di diritto indicati dalla Cassazione e «non facendo riferimento a criteri astratti».

Una decisione che riapre il contenzioso e potrebbe avere effetti anche su casi analoghi nel settore della raccolta dei rifiuti.

Autore

Riproduzione riservata ©

pubblicità

Condividi su

Articoli correlati

© 2021 PARMEDIA SRL – Via Cesare Battisti 85, 58100 – Grosseto – P.I.V.A. 01697040531
Tutti i diritti riservati.