GROSSETO. La gestione delle pratiche sull’immigrazione passa anche dal rispetto delle procedure e da un’applicazione corretta delle norme. Lo ha chiarito la seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, che ha accolto il ricorso di un cittadino extracomunitario contro il diniego della Questura di Grosseto sulla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato.
Il collegio amministrativo ha annullato i provvedimenti impugnati, ritenendo illegittima la dichiarazione di irricevibilità dell’istanza e richiamando in modo puntuale il quadro normativo aggiornato nel 2024.
Il caso: domanda respinta e ricorso al Tar
Il lavoratore aveva presentato domanda di conversione del permesso di soggiorno prima della scadenza del titolo, fissata al 17 novembre 2024. Con un provvedimento del 4 aprile precedente, il questore aveva dichiarato l’istanza irricevibile, aggiungendo che «lo stesso non poteva essere rilasciato per altri motivi», senza ulteriori approfondimenti nel merito.
Dopo il primo diniego, l’interessato ha impugnato l’atto davanti al Tar Toscana. In giudizio si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la stessa questura.
Nel corso del procedimento è stato emesso un nuovo atto, sostanzialmente confermativo del precedente, con l’ulteriore rilievo che la domanda sarebbe dovuta essere presentata allo Sportello unico per l’immigrazione (Sui) presso la prefettura e non direttamente alla questura.
La normativa di riferimento: testo unico immigrazione e decreto 2024
Il Tar ha richiamato il quadro normativo che disciplina la materia, a partire dal Decreto legislativo 286/1998 (Testo unico sull’immigrazione), in particolare l’articolo 5 sul rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e l’articolo 22 relativo al lavoro subordinato.
La conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato è prevista anche dall’articolo 24 del medesimo decreto, che disciplina l’ingresso per lavoro stagionale e le successive possibilità di trasformazione del titolo.
Determinante, nel caso esaminato, è stato però il richiamo alla normativa intervenuta nel 2024 – collegata alle modifiche introdotte dal cosiddetto Decreto-legge 145/2024 – che ha chiarito la competenza della questura nel procedimento di conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Secondo i giudici amministrativi, il fatto che la norma individui il Sui come articolazione del ministero dell’interno presso cui presentare l’istanza ha un valore organizzativo, ma non può giustificare l’automatica irricevibilità della domanda presentata alla questura, senza attivare un contraddittorio con l’interessato.
«Stesso plesso amministrativo»: il principio affermato dal Tar
Nella sentenza, il collegio evidenzia che questura e Sportello unico per l’immigrazione appartengono al medesimo plesso amministrativo. Per questo motivo, l’errore nella presentazione dell’istanza non poteva comportare la chiusura immediata del procedimento.
In particolare, il Tar sottolinea che:
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non è stata messa in dubbio la sussistenza dei requisiti sostanziali per il rilascio del permesso;
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l’amministrazione avrebbe dovuto consentire al richiedente di sanare l’eventuale vizio procedurale;
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la competenza sulla conversione del permesso per lavoro subordinato, alla luce della normativa 2024, è riconducibile alla questura.
Da qui la decisione di annullare entrambi i provvedimenti impugnati.
Oltre un anno di attesa: i riflessi sul territorio di Grosseto
Dal momento della scadenza del precedente permesso a oggi è trascorso più di un anno. Un periodo lungo, che per il lavoratore ha significato incertezza giuridica e difficoltà occupazionali.
La sentenza del Tar Toscana assume rilievo anche per il territorio di Grosseto e della Maremma, dove il lavoro stagionale, soprattutto in agricoltura e turismo, rappresenta una componente essenziale dell’economia locale.
Il pronunciamento chiarisce che l’applicazione delle norme sull’immigrazione deve avvenire nel rispetto dei principi di collaborazione, buon andamento e tutela dei diritti, evitando rigidità formali che possano comprimere diritti in presenza dei requisiti sostanziali.




