Obbligo degli equipaggiamenti invernali in auto: quando scatta e cosa fare | MaremmaOggi Skip to content

Obbligo degli equipaggiamenti invernali in auto: quando scatta e cosa fare

Ecco cosa dice la normativa. Senza dimenticare le differenze tra le gomme invernali, da neve e quattro stagioni: la guida per orientarsi
Catene per pneumatici
Montaggio equipaggiamenti invernali

GROSSETO. Dalla metà del mese di novembre, come ogni anno, scatta l’obbligo per gli automobilisti di avere a bordo l’equipaggiamento invernale: catene, gomme invernali o le quattro stagioni. Intendiamoci, solo per chi percorre determinate strade, ma sapere le regole è comunque necessario.

L’obbligo delle gomme invernali dal 15 novembre

Dal 15 novembre per gli automobilisti scatta l’obbligo di circolare montando pneumatici invernali o avendo a bordo le catene da neve, e fino al 15 aprile 2026, salvo le diverse disposizioni emanate dalle singole amministrazioni locali. Con la diminuzione delle temperature le strade possono diventare ancora più insidiose a causa di freddo, acqua, gelo e neve. E per avere una maggiore sicurezza è fondamentale equipaggiare il proprio veicolo con gli pneumatici invernali, o tenendo sempre a bordo le catene da neve, evitando le sanzioni previste in caso di mancata osservanza delle prescrizioni.

Cosa dice la normativa

Secondo la legge, il cambio gomme invernali va effettuato nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile dell’anno successivo. Un mese di deroga, previsto all’inizio e alla fine del suddetto periodo, permette di cambiare i pneumatici a partire dal 15 ottobre, ma entro e non oltre il 15 novembre. Queste scadenze sono stabilite a livello nazionale, ma con apposite ordinanze. 

Il Codice della strada recita, all’articolo 6, comma 4, lettera e che “L’ente proprietario della strada può prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”. L’obbligo è stato formalizzato dalla direttiva 1580 del 16 gennaio 2013 emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

“Fuori dai centri abitati, lungo le strade frequentemente interessate da precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata nel periodo invernale, gli enti proprietari o concessionari di strade possono prescrivere che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali, ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio”.

L’obbligo è previsto dal 15 novembre al 15 aprile, ma “gli enti proprietari o concessionari che avessero già adottato provvedimenti con un intervallo temporale diverso sono invitati a rettificare la data del termine di fine periodo secondo l’indicazione che precede”.

“Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto“.

Questi provvedimenti possono anche essere adottati all’interno dei centri abitati se le condizioni climatiche lo richiedono.

Chi è esente dal cambio degli pneumatici invernali

L’obbligo viene applicato a tutti gli autoveicoli. Sono esenti solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, mezzi che, in condizioni di neve e ghiaccio sulla strada, non possono circolare. Esenti poi gli automobilisti che montano le gomme quattro stagioni, pneumatici validi per tutto l’anno contraddistinti dalla sigla M+S, Mud e Snow, che indica l’uso adatto per fango e neve.

Le sigle delle gomme invernali

Le gomme invernali, o gomme termiche, sono pneumatici realizzati con una particolare mescola di silice che si scalda rotolando e con un battistrada realizzato in conformazione lamellare. Più la gomma è calda sul manto freddo, più si mantiene flessibile e aderente al terreno. Quando nevica, la motricità è facilitata dalla presenza di una serie di lamelle intagliate nel battistrada. E catturando la neve sfruttano un principio fisico che, tramite il contatto tra neve nel battistrada e neve al suolo, aumenta l’aderenza degli pneumatici. Al punto da renderli esenti dall’obbligo delle catene a bordo, salvo durante abbondanti nevicate. Le gomme termiche o invernali si riconoscono da sigle e simboli posti sul fianco della struttura.

Gli pneumatici idonei per affrontare la neve e le basse temperature vengono identificati dalla sigla M+S, Mud e Snow in inglese, ovvero fango e neve, oppure M-S, M&S, MS. Un’altra importante sigla riportata sugli pneumatici invernali è 3PMSF, ovvero Three Peak Mountain Snow Flake: rappresenta il simbolo di un fiocco di neve al centro di una montagna con tre vette sovrastanti. Questo contrassegno indica che lo pneumatico è specificamente da neve e può affrontare condizioni climatiche avverse resistendo alle basse temperature. I test a cui vengono sottoposte le gomme 3PMSF sono molto severi e si concentrano sulla capacità di trazione e frenata, nonché sul comportamento dello pneumatico su superfici ghiacciate o innevate.

I codici di velocità

In conformità a quanto riportato dal Codice della strada, gli pneumatici devono rispettare il determinato codice di velocità riportato sulla carta di circolazione. Questo specifico codice contraddistingue la velocità massima raggiungibile da tali pneumatici. Per le gomme invernali si possono usare pneumatici invernali con codici velocità inferiori a quelli indicati sul libretto, purché non siano inferiori a “Q” (che equivale a 160 km/h), come stabilito dalla Direttiva 92/23/CE.

Il codice di velocità è visibile sul lato della gomma. Nel caso che questo codice sia inferiore rispetto a quello indicato sul libretto, è necessario esporre all’interno dell’abitacolo un’apposita etichetta che indichi la velocità massima assicurata dagli pneumatici invernali.

Gli pneumatici quattro stagioni vanno bene per tutto l’anno

Le gomme quattro stagioni, dette anche all season, sono valide per tutto l’anno essendo in grado di lavorare sia in condizioni invernali, sia in condizioni estive. Si tratta di un comodo compromesso che permette di non dover cambiare gomme durante le diverse stagioni, particolarmente utile in tutte quelle zone, tante nel nostro Paese, dove le temperature non scendono mai troppo, nemmeno in inverno.

Se si utilizza questo tipo di gomme è opportuno effettuare dei controlli periodici per valutare eventuali rischi di usura. Le gomme quattro stagioni costituiscono una soluzione intermedia tra quelle estive e quelle invernali, ma non sono in grado di garantire le stesse prestazioni di quelli invernali in caso di basse temperature e fondi scivolosi. Per questo motivo è opportuno ricordare che le gomme all season non sono adatte per chi vive in zone dove le temperature sono molto rigide e i fenomeni nevosi frequenti.

Multe e sanzioni

Le sanzioni si applicano a tutti gli automobilisti che, a partire dal 15 novembre e fino al 15 aprile, non hanno montato le gomme invernali o non dispongono a bordo del mezzo delle catene da neve dove è previsto l’obbligo. Per chi non rispetta quest’obbligo, la sanzione minima fuori dai centri urbani parte da 87 euro arrivando fino a 344 euro.

Nei centri urbani dei comuni che hanno emanato l’ordinanza, la multa va da 42 a 173 euro. Non solo, in base alle condizioni climatiche e del terreno, gli organi di polizia stradale possono impedire la marcia del mezzo fino alla dotazione degli pneumatici invernali o catene da neve, oppure obbligare l’abbandono immediato di strada, autostrada o strada extraurbana, dove è stata scoperta la violazione sempre relativa alla dotazione dei dispositivi richiesti.

Le sanzioni sono più pesanti se il codice di velocità è inferiore da quello indicato sulla carta di circolazione: come stabilito dall’articolo 78 del Codice della strada, la sanzione parte da 430 euro e può arrivare fino a 1.731 euro e viene anche ritirata la carta di circolazione del veicolo. Le sanzioni previste per chi non rispetta l’obbligo degli equipaggiamenti invernali sono cumulative, cioè si sommano tra loro in caso di più infrazioni. Inoltre, chi guida con pneumatici estivi in inverno può anche incorrere nella sospensione della patente da uno a tre mesi se il veicolo è coinvolto in un incidente stradale.

 

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