GROSSETO. Una sentenza destinata a fare giurisprudenza arriva dal tribunale ordinario di Grosseto, sezione lavoro. Il giudice del lavoro Giuseppe Grosso ha dichiarato nullo il licenziamento di un educatore professionale, riconoscendone la natura ritorsiva e ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno subito.
Il lavoratore, per far valere i propri diritti, si è rivolto alla Fp Cgil, che attraverso l’avvocato Paolo Martellucci ha promosso e sostenuto l’azione legale conclusasi con una decisione definita storica.
La ricostruzione dei fatti
La vicenda ha origine nel gennaio 2025, quando l’educatore aveva redatto una relazione professionale riguardante una paziente seguita dalla struttura. Pochi giorni dopo, la parte datoriale ha chiesto al lavoratore di sottoscrivere una nuova versione della stessa relazione, contenente modifiche rilevanti rispetto al documento originale.
L’educatore ha rifiutato di firmare, ritenendo che le modifiche non rispecchiassero l’effettivo svolgimento dei fatti e omettessero elementi da lui considerati fondamentali dal punto di vista professionale ed etico.
Il trasferimento e il licenziamento
Il giorno successivo al rifiuto, il datore di lavoro ha disposto il trasferimento del lavoratore dalla sede in provincia di Grosseto a una sede in Sicilia, motivandolo con ragioni risultate poi contraddittorie e smentite nel corso del giudizio.
Di fronte al legittimo rifiuto del dipendente, l’azienda ha proceduto al licenziamento, formalmente motivato come «assenza ingiustificata dal luogo di lavoro per insubordinazione».
Assistito dalla Fp Cgil Grosseto e dall’avvocato Martellucci, il lavoratore ha impugnato il provvedimento davanti al giudice del lavoro.
La sentenza: licenziamento ritorsivo e abuso del potere datoriale
Il tribunale ha accertato che il licenziamento era animato da una finalità illegittima, cioè punire il lavoratore per il rifiuto di sottoscrivere una documentazione non corrispondente ai fatti reali.
La sentenza evidenzia in particolare che:
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il licenziamento è ritorsivo, con motivazioni solo formalmente legittime ma in realtà pretestuose
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il trasferimento disposto il giorno successivo al dissenso configura un uso distorto del potere datoriale e un vero e proprio abuso del diritto
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il lavoratore ha tenuto un comportamento pienamente legittimo, esercitando il diritto di contestare l’inesattezza di una relazione professionale.
Come sottolineato dal giudice, il rifiuto di firmare un documento non veritiero rientra nella tutela della correttezza e integrità professionale.
Reintegro, risarcimento e contributi
Il tribunale ha quindi condannato il datore di lavoro a:
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reintegrare il lavoratore nel posto precedentemente occupato
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risarcire il danno dal giorno del licenziamento fino all’effettiva reintegrazione, con un minimo di cinque mensilità
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corrispondere interessi legali e rivalutazione monetaria
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ricostruire la posizione previdenziale, versando tutti i contributi per il periodo di estromissione.
La soddisfazione della Fp Cgil Grosseto
La Fp Cgil Grosseto esprime grande soddisfazione per una sentenza che rafforza in modo concreto la tutela dei diritti dei lavoratori. La decisione ribadisce che nessun datore di lavoro può utilizzare i poteri organizzativi come strumento di ritorsione contro chi difende la verità e la propria integrità professionale.
Una pronuncia che assume un valore ancora più rilevante nel settore socio-assistenziale, dove correttezza, etica e trasparenza sono elementi fondamentali per la qualità della cura e la tutela dei soggetti più vulnerabili.



