FOLLONICA. Si chiude definitivamente la vicenda giudiziaria legata al luna park previsto a Pratoranieri. Con una decisione arrivata all’inizio di febbraio, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato dai privati coinvolti, confermando la correttezza delle scelte adottate dal Comune di Follonica.
Il risultato è netto: il luna park non poteva essere realizzato su quell’area privata e il Comune ha agito legittimamente nel bloccare l’iniziativa.
L’area e il progetto del luna park
La vicenda riguarda un’area privata di oltre sei ettari, situata a Pratoranieri, a poche decine di metri dalla pineta e dal litorale, in una zona caratterizzata dalla presenza di abitazioni e strutture ricettive.
Una porzione del terreno era stata promessa in vendita a una società attiva nel settore dello spettacolo viaggiante, che nel frattempo aveva ottenuto la disponibilità dell’area in comodato. L’obiettivo era realizzare un luna park di grandi dimensioni, con numerose attrazioni, per un’intera stagione estiva.
Le richieste presentate al Comune
Nel maggio 2022 la società aveva presentato al Comune: una segnalazione certificata di inizio attività per l’allestimento delle attrazioni e una richiesta di autorizzazione per l’esercizio di attività di pubblico spettacolo.
L’intervento prevedeva l’installazione di strutture di notevole impatto, in un’area aperta al pubblico ma di proprietà privata.
Il no dell’amministrazione comunale
Il Comune di Follonica ha però bloccato l’iniziativa, dichiarando improcedibili le istanze presentate, negando l’autorizzazione e ordinando il ripristino della destinazione urbanistica originaria dell’area.
Alla base del diniego c’erano motivazioni precise: l’area non rientrava nella programmazione comunale delle attività di spettacolo viaggiante; le domande erano state presentate oltre i termini previsti; il regolamento comunale consente l’installazione dei luna park solo su aree di proprietà comunale e la zona è sottoposta a vincoli paesaggistici.
Il primo ricorso e la conferma del no
I privati hanno impugnato i provvedimenti davanti al tribunale amministrativo, che ha confermato in larga parte la posizione del Comune, ritenendo legittimi i dinieghi e le ordinanze adottate.
Da qui il ricorso al Consiglio di Stato.
Perché il Comune ha avuto ragione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, chiarendo alcuni principi fondamentali.
La programmazione è indispensabile
Le attività di spettacolo viaggiante non possono essere autorizzate liberamente ovunque. Devono svolgersi solo nelle aree individuate preventivamente dal Comune, sulla base di una programmazione annuale.
Consentire iniziative al di fuori di questo schema significherebbe aggirare le regole e compromettere il controllo pubblico del territorio.
La Scia non era utilizzabile
Nel caso specifico, il ricorso alla segnalazione certificata di inizio attività non era ammesso. Quando esistono limiti numerici, strumenti di programmazione e vincoli ambientali, la Scia non può produrre effetti.
L’attività di spettacolo viaggiante richiede autorizzazioni espresse e valutazioni preventive, non attivabili automaticamente.
I luna park solo su aree comunali
Un punto centrale riguarda il regolamento urbanistico comunale: i luna park e le grandi attrazioni possono essere installati esclusivamente su aree comunali, proprio per consentire all’amministrazione di valutare in anticipo: sicurezza; viabilità; afflusso di pubblico e impatto acustico e visivo.
Autorizzarli su aree private renderebbe impossibile una gestione ordinata e controllata.
Tutela del territorio e sicurezza
Un luna park di grandi dimensioni comporta un afflusso significativo di persone e veicoli, con effetti diretti sulla circolazione e sull’ambiente circostante.
Secondo i giudici, queste valutazioni devono avvenire prima del rilascio delle autorizzazioni e non a posteriori.
Appello respinto e spese a carico dei privati
Alla luce di queste considerazioni, l’appello è stato respinto e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese legali sostenute dal Comune.
Cosa cambia ora
La decisione mette fine al contenzioso e conferma un principio chiaro: iniziative di grande impatto come un luna park devono rispettare la pianificazione pubblica, soprattutto in aree sensibili dal punto di vista urbanistico e ambientale.
Per il Comune di Follonica si tratta di una conferma piena della linea seguita fin dall’inizio; per Pratoranieri, della certezza che quell’area non potrà essere utilizzata per un luna park privato.



