Dragaggio al porto di Scarlino, la Cassazione chiude la causa dopo 15 anni e dà ragione a Pro.Mo.Mar | MaremmaOggi Skip to content

Dragaggio al porto di Scarlino, la Cassazione chiude la causa dopo 15 anni e dà ragione a Pro.Mo.Mar

Respinto il ricorso della società appaltatrice: lavori eseguiti male e niente rimborso per il fermo cantiere. Le barche con pescaggio più profondo non potevano navigare
Una panoramica del porto Marina di Scarlino
Il porto di Scarlino

SCARLINO. Si chiude definitivamente la lunga battaglia giudiziaria sul dragaggio del porto di Scarlino. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla società Dal Pont snc di Dal Pont David & C., confermando quanto già stabilito dalla Corte d’appello di Firenze.

La vicenda nasce da un contratto di appalto firmato il 24 maggio 2010 per i lavori di dragaggio dell’imboccatura del canale Fiumara, nel porto di Scarlino. La società appaltatrice aveva richiesto il pagamento di 124.560 euro sulla base della fattura emessa per l’intervento. Tuttavia la società committente, allora Marina Management srl, oggi Pro.Mo.MAR, si era opposta al decreto ingiuntivo sostenendo che i lavori non fossero stati eseguiti correttamente.

Il fondale irregolare e il nuovo intervento

Secondo quanto accertato in appello, il fondale non era stato livellato in modo uniforme e non consentiva il passaggio delle imbarcazioni con maggiore pescaggio, che era proprio l’obiettivo dell’intervento. La sabbia, come riportato nella sentenza, era stata dragata creando una sorta di “groviera”, con “poggi e buche” distribuiti in modo irregolare sul fondale, passando da quote di meno 5,5 metri a meno 2 metri.

In sostanza, invece di un canale navigabile e omogeneo, si era formato un tracciato irregolare che rendeva necessario un nuovo intervento. Per risolvere il problema, la committente aveva incaricato un’altra impresa, sostenendo un costo di 54.000 euro per eseguire il dragaggio a regola d’arte.

Il ribaltamento in appello

In primo grado il tribunale aveva dato ragione alla società appaltatrice, ma la situazione si era ribaltata in appello. I giudici fiorentini avevano infatti riconosciuto l’inadempimento dell’appaltatrice, revocato il decreto ingiuntivo e rideterminato il credito effettivamente spettante.

Era stato escluso anche il pagamento per il cosiddetto “fermo tecnico”, cioè i giorni di stop per maltempo che la società aveva chiesto di farsi riconoscere.

Il ricorso respinto dalla Cassazione

Nel ricorso in Cassazione, Dal Pont ha sostenuto che il contratto fosse stato interpretato in modo errato, che la valutazione delle prove non fosse corretta e che il fermo tecnico dovesse essere riconosciuto. La società lamentava inoltre che la compensazione tra le somme fosse stata disposta senza una specifica richiesta.

La Corte di Cassazione ha però respinto tutti i motivi di ricorso. I giudici hanno chiarito che l’interpretazione del contratto è una valutazione di merito già compiuta correttamente in appello e che il fermo tecnico, per essere riconosciuto, doveva essere dimostrato dall’appaltatrice. Quanto alla compensazione tra le somme, è stata ritenuta una conseguenza naturale delle domande contrapposte tra le parti.

Nel giudizio di legittimità, la società Dal Pont è stata rappresentata dagli avvocati Alberto Renzi e Paolo Pecchioli, mentre la Pro.Mo.Mar srl è stata difesa dagli avvocati Andrea Pietropaoli e Giuseppe Ignazio Nicosia.

Con la decisione della Cassazione si chiude quindi una controversia iniziata oltre quindici anni fa, legata a un intervento considerato strategico per la navigabilità del porto di Scarlino. La società ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio e dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

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