Concessioni acquacoltura nel golfo di Follonica: il Tar chiude il contenzioso | MaremmaOggi Skip to content

Concessioni acquacoltura nel golfo di Follonica: il Tar chiude il contenzioso

Dalle concessioni scadute alla gara per i campi a mare: cosa è successo e perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile
Alcuni degli impianti di Agroittica nel golfo di Follonica (foto Flag Golfo degli Etruschi)
Alcuni degli impianti di Agroittica nel golfo di Follonica (foto Flag Golfo degli Etruschi)

PIOMBINO. Una procedura per assegnare tre aree di mare destinate all’acquacoltura, concessioni scadute, proroghe contestate e un ricorso amministrativo che si conclude con una pronuncia netta: il Tar Toscana ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Agroittica Toscana contro gli atti del comune di Piombino.

Per comprendere il significato della sentenza è necessario ricostruire l’intera vicenda, partendo dal sistema delle concessioni demaniali e arrivando alla gara pubblica che ha ridisegnato l’assetto dei cosiddetti “campi a mare” nel golfo di Follonica.

Cosa sono le concessioni per l’acquacoltura in mare

L’attività di acquacoltura in mare aperto richiede una concessione demaniale marittima, cioè un provvedimento con cui l’amministrazione autorizza l’uso di una porzione di mare, bene pubblico, per fini produttivi.

Nel golfo di Follonica, per quanto riguarda le competenze comunali di Piombino, nel tempo si sono consolidate tre principali aree destinate all’allevamento ittico, gestite da operatori storici del settore.

La posizione di Agroittica Toscana e la scadenza della concessione

Agroittica Toscana è una società agricola attiva da anni nel settore dell’acquacoltura. Era titolare di una concessione demaniale rilasciata nel 2013, che a sua volta rinnovava una concessione ancora precedente, per uno specchio acqueo di circa un milione di metri quadrati nel golfo di Follonica.

La concessione aveva come scadenza naturale il 31 dicembre 2022.

Nel 2021 il comune di Piombino aveva adottato un atto con cui prorogava tutte le concessioni demaniali marittime in scadenza fino al 31 dicembre 2023, chiarendo però che quel termine sarebbe stato definitivo. Questo passaggio è centrale nella decisione del Tar, perché quell’atto non è mai stato impugnato da Agroittica.

Il nodo delle proroghe al 2033 e la distinzione tra settori

Nel dibattito nazionale sulle concessioni demaniali, una delle questioni più discusse riguarda le proroghe fino al 2033 previste da alcune norme statali.

Secondo Agroittica, anche le concessioni per l’acquacoltura avrebbero potuto beneficiare di questa estensione. Il Tar, però, richiama un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: le proroghe al 2033 riguardano esclusivamente le concessioni turistico-ricreative, non quelle per attività produttive come l’acquacoltura.

Di conseguenza, una volta scadute le concessioni, l’assegnazione di nuove aree di mare – considerata una risorsa limitata – può avvenire solo attraverso una procedura comparativa, nel rispetto dei principi di concorrenza.

L’avvio della procedura e il “prolungamento funzionale”

Dopo una precedente sentenza del Tar Toscana e nel contesto delle concessioni ormai scadute, il comune di Piombino ha avviato un procedimento per assegnare in concessione tre distinte aree demaniali marittime destinate all’acquacoltura.

Contestualmente, è stato previsto un prolungamento funzionale delle concessioni in essere: una misura temporanea pensata per consentire agli operatori uscenti di portare a termine i cicli produttivi e gestire l’eventuale trasferimento o smantellamento degli impianti senza interruzioni improvvise dell’attività.

Le modifiche alla procedura e l’ampliamento della pubblicità

Nel corso del 2024 il comune ha aggiornato la procedura, ampliando le forme di pubblicità e chiarendo alcuni aspetti dei criteri di partecipazione, anche alla luce di rilievi emersi in fase istruttoria.

L’obiettivo dichiarato era rendere il procedimento più trasparente e aperto al maggior numero possibile di operatori qualificati, evitando limitazioni ingiustificate alla concorrenza.

La gara, i lotti e la partecipazione degli operatori

Nel 2025 la procedura è entrata nella fase pienamente comparativa. Le aree sono state suddivise in lotti e diversi operatori hanno presentato manifestazioni di interesse e offerte.

Il confronto si è concentrato soprattutto su alcune aree considerate strategiche, mentre Agroittica ha partecipato alla procedura risultando poi assegnataria del lotto 2, ottenendo una nuova concessione di lunga durata.

Il ricorso di Agroittica e le contestazioni

Parallelamente allo svolgimento della procedura, Agroittica ha presentato ricorso contro gli atti del comune, contestando la scelta di indire una procedura comparativa; la mancata applicazione delle proroghe al 2033; i criteri di gara e la ridefinizione delle aree di mare e i costi organizzativi legati allo spostamento degli impianti già esistenti.

Nel corso del tempo il ricorso è stato integrato con motivi aggiunti, estendendo l’impugnazione anche agli atti successivi, fino alla lettera di invito relativa al lotto 2.

La decisione del Tar: ricorso inammissibile

Il Tar Toscana ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, fondando la decisione su più elementi convergenti.

In primo luogo, il tribunale ha rilevato che la concessione originaria di Agroittica era già scaduta e che la proroga al 2023 era stata stabilita con un atto mai contestato.

In secondo luogo, l’interesse al ricorso è venuto meno nel momento in cui Agroittica è risultata aggiudicataria del lotto 2, ottenendo una concessione con durata fino al 2040, quindi più favorevole rispetto all’orizzonte del 2033 invocato dalla società.

Infine, il Tar sottolinea che Agroittica non ha impugnato il provvedimento finale di assegnazione: un passaggio che, secondo la giurisprudenza, è indispensabile per mantenere in vita un ricorso contro gli atti della procedura.

Secondo il tribunale, l’eventuale annullamento degli atti impugnati avrebbe potuto addirittura produrre un effetto peggiorativo per la stessa ricorrente, facendo venir meno il titolo concessorio e il prolungamento funzionale di cui aveva beneficiato.

Cosa chiarisce la sentenza

La decisione non entra nel merito delle scelte amministrative, ma chiarisce alcuni principi chiave: le concessioni per acquacoltura non rientrano nelle proroghe automatiche al 2033; le aree di mare sono una risorsa limitata e richiedono procedure comparative; per contestare efficacemente una gara è necessario impugnare sia gli atti presupposti sia quelli conclusivi e l’ottenimento della concessione rende difficile dimostrare un interesse concreto all’annullamento della procedura.

Lo scenario dopo la sentenza

Con la pronuncia di inammissibilità, la vicenda giudiziaria si chiude su questo fronte. L’assetto delle concessioni per l’acquacoltura nel golfo di Follonica resta quindi quello definito dalla procedura comunale, con le nuove assegnazioni e le durate stabilite.

Ferrari: «Avevamo ragione»

Questo il commento del sindaco di Piombino, Francesco Ferrari: «𝗔𝘃𝗲𝘃𝗮𝗺𝗼 𝗿𝗮𝗴𝗶𝗼𝗻𝗲! Il Tar di Firenze conferma la decisione dell’Amministrazione di procedere con la messa a gara delle concessioni ormai scadute di tre campi di allevamenti ittici nel golfo di Follonica».

«Non abbiamo seguito la strada più semplice ma quella più giusta, dimostrando l’attenzione di questa Amministrazione al futuro imprenditoriale degli allevamenti ittici e ai suoi lavoratori, un comparto strategico per l’economia del territorio».

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