GROSSETO. Era il 24 luglio scorso, alle 22.40: lui è Andrea Canessa, 40 anni, di Grosseto, costretto in sedia a rotelle da anni a causa della tetraplegia. Quella sera stava transitando — a bordo della sua sedia a rotelle elettrica — in via Giusti, all’incrocio con via Pirandello, a Grosseto, quando una vettura non si fermò allo stop e lo investì o lo tamponò.
L’impatto non fu fatale, ma lasciò segni: la vulnerabilità evidente, la sedia instabile al centro di una strada pensata per le auto. Quella sedia, che per Andrea è libertà, quella sera è diventata motivo di ansia.
La multa che sorprende
Due mesi dopo l’incidente, Andrea riceve un verbale: una multa di 41 euro per violazione del comma 1 dell’art. 190 del Codice della Strada — in pratica, perché «circolava sulla carreggiata in qualità di pedone». I vigili scrivono che in quel tratto «ci sono scivoli per salire e scendere dal marciapiede». Ma Andrea replica: “C’è lo scivolo per salire, non per scendere”.
In sintesi: Andrea è stato investito da un’auto che non si è fermata, e ora viene sanzionato per aver usato la carreggiata «come pedone». Un paradosso che – oltre al danno subito – aggiunge l’amarezza di sentirsi penalizzato due volte: prima dalla mancata attenzione di un automobilista, poi da una multa che sembra non tenere conto della sua disabilità.

La carrozzina come simbolo
La sedia a rotelle elettrica di Andrea non è un lusso, è un mezzo di mobilità, di dignità, di uscita di casa. È la sua “auto” in miniatura, che però non gode delle stesse tutele né della stessa visibilità. Quel mezzo lo porta ogni giorno a restare parte del mondo, ad esserci nonostante la tetraplegia.
Eppure, per la legge — così come interpretata dalla multa — quella sedia viene trattata come un pedone quando è sulla carreggiata, e lui viene considerato come “pedone che non utilizza il marciapiede o lo spazio a lui riservato”. Ma è davvero così semplice? Quando l’accesso al marciapiede è difficoltoso o lo scivolo non è completo, può un disabile essere obbligato a “circolare sulla carreggiata” e poi punito per questo?
Il contesto urbano
Via Giusti, all’incrocio con via Pirandello, quartiere popolare di Barbanella: una strada che, la sera, vede traffico, luci, auto che passano. Per Andrea — e per chiunque si muova su sedia — ogni tratto diventa una sfida: gli scivoli che mancano o sono unilaterali, i marciapiedi impraticabili, le auto che ignorano lo stop. Il diritto alla mobilità, insomma, scontra spesso la realtà di un’asfalto pensato per le ruote delle auto, non per le ruote di una carrozzina.
Perché questo caso fa riflettere
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Rarità: Non capita spesso che un disabile in carrozzina riceva una multa per comportamento da pedone — e ancora meno dopo un incidente in cui lo stesso soggetto è stato investito.
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Disparità: Il combinato tra incidente e sanzione getta una luce su come la mobilità urbana e la normativa possano diventare ostacoli invece che aiuti.
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Normativa poco chiara: Il paradosso giuridico è evidente: se la sedia è “ausilio” e funziona come mezzo di mobilità, perché considerarla “pedone sulla carreggiata”? Se lo spazio pedonale adatto è assente o non accessibile, è davvero giusto sanzionare?
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Dignità vs burocrazia: Andrea non chiedeva nulla di speciale, solo di poter transitare in sicurezza. Invece, dopo l’impatto, riceve la multa. L’emozione è quella del doppio smacco: «Investito e multato».
Cosa può fare Andrea e cosa può chiedere
Andrea può valutare di impugnare il verbale, segnalando che la sedia a rotelle elettrica rientra nella categoria delle macchine per uso di persone invalide, che secondo il comma 7 dell’art. 190 del Codice della Strada “possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni”.
Può evidenziare che gli “scivoli” non sono completi o non consentono la discesa, rendendo impraticabile il marciapiede, e che quindi la carreggiata — se pure non ideale — è l’unica via.
Può chiedere che il Comune verifichi adeguamento degli scivoli, accessibilità dell’attraversamento e che la mobilità delle persone in carrozzina sia davvero tutelata.
Una storia di fragilità e di sistema che non va
In una sera d’estate, Andrea è stato sbalzato dalla carrozzina e investito da un’auto che non si è fermata. Qualche settimana dopo, riceve pure una multa per aver circolato su strada come “pedone”. È una storia che parla di fragilità, di resilienza, ma anche di sistema. La carrozzina di Andrea è sì una conquista, ma trova un contesto che la penalizza: che non garantisce rampe, che non protegge abbastanza, che sanziona quando forse dovrebbe tutelare.
In sostanza, se un uomo in carrozzina può trovarsi a circolare in carreggiata e poi a essere sanzionato, c’è un problema di fondo.
📌 Verifica normativa essenziale
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L’art. 190 del Codice della Strada – “Comportamento dei pedoni” – al comma 1 stabilisce: «I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sui viali e sugli altri spazi ad essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli…»
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Il comma 7 dello stesso art. 190 prevede inoltre che: «Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, … possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade…»
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Quindi, le carrozzine elettriche, gli scooter per disabili, non sono “veicoli” ai sensi dell’art. 46 del Codice della Strada, e pertanto si applicano le regole dei pedoni.
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Interpretazione: se lo spazio pedonale accessibile al disabile esiste davvero (marciapiede + scivolo pienamente fruibile) e non viene usato, la sanzione può essere legittima. Se invece lo spazio pedonale non è fruibile, interrotto, o lo scivolo è solo parziale, si può argomentare che la sedia debba potersi muovere sulla carreggiata o su margine e la sanzione risulta ingiusta.



