Autovelox, approvazione e omologazione: cosa succede e cosa cambia con il censimento | MaremmaOggi Skip to content

Autovelox, approvazione e omologazione: cosa succede e cosa cambia con il censimento

Autovelox non omologati: sono valide le multe? Facciamo chiarezza su approvazione e omologazione, le pronunce della Cassazione, la decisione “contro-corrente” del tribunale di Bologna e il nuovo censimento nazionale degli autovelox
A sinistra l'autovelox di Campagnatico sulla Grosseto-Siena, a destra quello di Grosseto sull'Aurelia
A sinistra l’autovelox di Campagnatico sulla Grosseto-Siena, a destra quello di Grosseto sull’Aurelia

GROSSETO. Le ultime vicende sugli autovelox, a partire da quanto successo a Campagnatico, con la visita della stradale in Comune e l’acquisizione dei documenti, non chiariscono del tutto il quadro. Proviamo a districarci fra tutto quanto è accaduto.

Negli ultimi due anni la giurisprudenza ha insistito su un punto: “approvazione” ministeriale e “omologazione” non sono la stessa cosa. La Corte di Cassazione (Sez. II civile) con l’ordinanza n. 10505 del 19 aprile 2024 ha chiarito che la sola approvazione non basta a legittimare le sanzioni se il dispositivo non è anche omologato, distinguendo nettamente le due procedure. 

La linea è stata ribadita nel 2025: l’ordinanza n. 12924 del 14 maggio 2025 ha nuovamente affermato che l’omologazione è necessaria, arrivando ad annullare più verbali basati su apparecchi solo approvati. 

In sintesi: per la Cassazione, in via di principio serve l’omologazione; la mera approvazione non garantisce automaticamente la validità della multa. 


La sentenza di Bologna che fa eccezione

Nel settembre 2025 ha fatto rumore una decisione del tribunale di Bologna: in un ricorso contro multa per eccesso di velocità, i giudici hanno ritenuto valide le rilevazioni di un autovelox approvato ma non omologato, spostando l’onere su chi contesta: deve dimostrare un malfunzionamento concreto del dispositivo. È una lettura in chiave di “prevalenza della sicurezza stradale” che si discosta dall’impostazione più rigorosa della Cassazione. 

Perché è importante? Perché fotografa un contrasto giurisprudenziale: in attesa di un allineamento, alcune decisioni di merito (come Bologna) potrebbero convalidare verbali basati su apparecchi solo approvati, se non emerge un vizio tecnico specifico. 


Che cosa prevede la legge oggi (e dove nascono i dubbi)

L’art. 142 del Codice della strada richiama le “apparecchiature debitamente omologate” come fonti di prova. Su questa formulazione si innestano i dubbi: la circolare Mit 8176/2020 aveva accostato approvazione e omologazione, ma la Cassazione ha poi rimarcato la differenza e preteso l’omologazione per la piena legittimità degli accertamenti. 


Il “decreto autovelox”: arriva il censimento nazionale (e cosa comporta)

Per mettere ordine, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha varato un decreto direttoriale che istituisce il censimento obbligatorio degli autovelox in uso agli enti. Dal 18 agosto 2025 la misura è in vigore: gli enti locali devono trasmettere i dati dei dispositivi entro i termini, pena lo stop all’utilizzo degli apparecchi non censiti. 

Secondo le comunicazioni istituzionali, il censimento è condizione di legittimità d’uso: senza l’inserimento a sistema, il dispositivo non può operare. Ansa ha precisato che, dalla pubblicazione del modulo digitale, gli enti hanno 60 giorni per comunicare i dati, altrimenti scatterà il blocco. In pratica, si crea un registro pubblico per sapere quali apparecchi sono installati, dove, e con quali caratteristiche. 

Perché conta per gli automobilisti? Perché il censimento rende più trasparente la mappa degli autovelox e facilita i controlli su stato, tipo di approvazione/omologazione e tarature: elementi chiave anche in sede di ricorso. 


Differenza pratica tra approvazione e omologazione 

  • Approvazione: via libera ministeriale al modello di strumento, secondo specifiche tecniche.

  • Omologazione: attestazione (più stringente) che quel modello rispetta tutti i requisiti previsti per essere usato come fonte di prova. Per la Cassazione è la condizione necessaria a rendere la multa inattaccabile sul piano formale. 


Cosa fare se prendi una multa da autovelox

  1. Controlla i dati dell’apparecchio: modello, matricola, ente proprietario/gestore, luogo di installazione. Il censimento aiuterà a verificarli. 

  2. Verifica omologazione e taratura: le decisioni di legittimità si giocano qui. La Cassazione pretende l’omologazione; alcune sentenze di merito, come a Bologna, hanno ritenuto sufficiente l’approvazione se non si prova un difetto concreto. 

  3. Tempistiche e segnaletica: restano fondamentali (posizionamento e preavviso).

  4. Ricorso? Valuta se puoi documentare malfunzionamenti, errori di installazione o assenza di requisiti formali (omologazione/taratura). Nelle sedi dove prevale la linea “Bologna”, il ricorso ha più chance se dimostra criticità tecniche specifiche.  


Domande frequenti  

Le multe da autovelox non omologato sono tutte nulle?

No. La Cassazione tende a richiedere l’omologazione; però esistono sentenze di merito (Bologna, 2025) che hanno ritenuto valide le multe basate su apparecchi solo approvati, se non è provato un malfunzionamento. Dipende dal caso concreto e dall’orientamento del giudice. 

Il censimento “salva” gli autovelox non omologati?

No. Il censimento non sostituisce l’omologazione: serve a rendere trasparenti gli impianti e a condizionarne l’uso alla comunicazione dei dati. Non riscrive i requisiti tecnici fissati da legge e giurisprudenza. 

Quando entra a regime il censimento?

Il decreto è in vigore e, dalla pubblicazione del modulo digitale, gli enti hanno 60 giorni per inserire le informazioni, altrimenti i dispositivi non potranno essere utilizzati. 


Lo scenario probabile 

  • La cornice di principio fissata dalla Cassazione è chiara: serve l’omologazione.  

  • La pratica racconta però esiti diversi: a Bologna una sentenza ha dato valore probatorio anche agli autovelox non omologati ma approvati, se l’opponente non prova un vizio specifico.

  • Il censimento MIT non risolve da solo il nodo tecnico, ma alza la trasparenza e impone uno stop agli apparecchi non censiti. La mappa ufficiale renderà più semplice per utenti e avvocati verificare stato, ubicazione e caratteristiche dei dispositivi. 

Consiglio pratico per i lettori: se ricevete una multa, chiedete all’ente gli atti su omologazione, approvazione e taratura dell’apparecchio e verificate che l’impianto risulti censito. In assenza di omologazione, la linea della Cassazione è a favore dell’annullamento; dove prevale l’orientamento “Bologna”, diventa decisivo documentare malfunzionamenti o irregolarità concrete.  

 

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