GROSSETO. Una decisione destinata a incidere in modo significativo sulla ricostruzione di carriera dei docenti arriva dal Tribunale di Firenze. Il giudice del lavoro ha stabilito che il servizio svolto nella scuola dell’infanzia deve essere considerato integralmente valido ai fini dell’anzianità e della progressione stipendiale, anche in caso di passaggio alla scuola secondaria di primo e secondo grado.
Ricostruzione di carriera giudicata illegittima
La sentenza accoglie il ricorso presentato da una docente di ruolo, oggi in servizio in provincia di Grosseto, che aveva contestato il calcolo effettuato dall’amministrazione scolastica. Secondo il tribunale, la ricostruzione di carriera risultava penalizzante, perché non valorizzava correttamente tutto il servizio statale svolto, sia come pre-ruolo sia nel ruolo della scuola dell’infanzia.
Questo servizio, invece, deve essere pienamente riconosciuto anche quando viene utilizzato per determinare il trattamento economico nei gradi scolastici superiori.
Il principio di non discriminazione
Nelle motivazioni, il giudice richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ribadendo un principio fondamentale: il servizio statale pre-ruolo non può essere trattato in modo deteriore rispetto a quello dei docenti assunti direttamente a tempo indeterminato.
L’anzianità di servizio, quindi, non si perde e non si svaluta con il passaggio da un grado di istruzione all’altro.
Escluso il servizio nelle paritarie
La sentenza chiarisce anche un altro punto: il servizio svolto nelle scuole paritarie non è valutabile, in assenza di una specifica previsione normativa. Al contrario, deve essere interamente computato il servizio statale pre-ruolo e quello maturato nel ruolo dell’infanzia, anche quando incide sulla progressione economica nella scuola secondaria.
Condanna al ministero e pagamento degli arretrati
Sulla base di questi principi, il Ministero dell’istruzione è stato condannato a ricalcolare la carriera della docente, riconoscendole la corretta fascia stipendiale e liquidando le differenze retributive arretrate, con interessi o rivalutazione monetaria.
La condanna comprende anche il versamento dei contributi previdenziali e il pagamento degli arretrati maturati dal primo scatto di anzianità, risalente al 2012, fino a oggi.
Un precedente importante per altri insegnanti
A seguito della pronuncia, l’istituto superiore di Grosseto in cui insegna la docente dovrà emanare un nuovo decreto di ricostruzione di carriera, adeguandosi ai criteri indicati dal tribunale.
La decisione rappresenta un precedente di rilievo per il personale scolastico, perché conferma la piena utilità dell’esperienza maturata nella scuola dell’infanzia ai fini dell’anzianità, anche nei successivi percorsi professionali. Una sentenza che apre ora la strada a nuovi ricorsi da parte di altri docenti nella stessa situazione.



