PIOMBINO. Circa 10mila metri quadrati di prateria di Posidonia oceanica distrutti al largo di Piombino. Un danno ambientale accertato da Ispra dopo la realizzazione del nuovo collegamento elettrico sottomarino tra l’Isola d’Elba e il continente e finito al centro di un procedimento avviato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.
Una vicenda complessa, arrivata anche davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, dopo il ricorso presentato da Terna.
Il Tar, con la sentenza numero 13583/2026, pubblicata il 24 luglio, ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando Terna al pagamento di 3mila euro di spese processuali.
Ma occorre chiarire subito un punto fondamentale: questa sentenza non stabilisce che Terna sia responsabile della distruzione della Posidonia.
Il procedimento amministrativo per individuare le eventuali responsabilità è ancora in corso. Ed è lo stesso Tar a precisare che una cosa è essere qualificati come “operatore” ai sensi della normativa ambientale, altra cosa è essere individuati come “responsabile” del danno.
Una distinzione fondamentale per comprendere correttamente una sentenza che, allo stesso tempo, porta alla luce numeri molto pesanti sul danno riscontrato sui fondali davanti a Piombino.

Il cavo sottomarino tra Piombino e l’Elba
Tutto nasce dal progetto denominato “Portoferraio-Colmata”, il nuovo collegamento elettrico a 132 kV tra l’Isola d’Elba e il continente.
Si tratta di un’infrastruttura inserita nel piano di sviluppo della rete nazionale e considerata strategica per garantire sicurezza e affidabilità al sistema elettrico dell’Elba.
Terna, proprietaria e gestore della rete elettrica nazionale, aveva promosso la realizzazione dell’opera ottenendo nel 2021 l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del collegamento.
Il decreto interministeriale del 30 aprile 2021 aveva inoltre dichiarato l’opera di pubblica utilità, urgente e indifferibile.
Il problema ambientale era però conosciuto fin dalla progettazione. Il tracciato del collegamento interessava infatti per circa tre chilometri una prateria di Posidonia oceanica al largo di Piombino, classificata come habitat prioritario di rilevanza europea.
Cos’è la Posidonia e perché il tratto interessato era delicato
La Posidonia oceanica non è semplicemente una vegetazione presente sul fondale. Le sue praterie costituiscono un habitat marino di particolare rilevanza ambientale.
Ed è proprio la sentenza a ricordare che quella attraversata dal tracciato del cavo costituisce un habitat prioritario di rilevanza europea.
La delicatezza della zona era dunque nota prima dell’inizio dei lavori. Per questa ragione, nell’autorizzazione erano state inserite specifiche prescrizioni finalizzate a ridurre l’impatto dell’intervento sulla prateria.
Tra queste c’erano l’utilizzo di una particolare tecnica per la posa del cavo, un sistema articolato di monitoraggio e interventi compensativi attraverso il trapianto di Posidonia oceanica.
I lavori affidati a Prysmian, il trenching subappaltato a SisGen
La ricostruzione contenuta nella sentenza consente anche di capire chi abbia materialmente partecipato alla realizzazione dell’opera.
Terna affidò attraverso una gara europea la progettazione e la realizzazione del collegamento a Prysmian Powerlink srl.
Le attività specialistiche di trenching, cioè quelle connesse alla realizzazione della trincea necessaria per l’interramento del cavo, furono invece subappaltate a SisGen srl.
Questo elemento diventerà successivamente centrale nella posizione assunta da Terna davanti al Ministero e poi davanti ai giudici amministrativi. Contestualmente alle opere venne effettuato anche un importante intervento compensativo.
La sentenza parla del trapianto di circa 53mila talee di Posidonia oceanica, distribuite su una superficie superiore a 1.650 metri quadrati nel Golfo di Follonica, accompagnato da un programma di monitoraggio pluriennale.
Il collegamento entra in funzione nel luglio 2023
I lavori vengono portati avanti e il nuovo elettrodotto Portoferraio-Colmata entra in esercizio il 27 luglio 2023.
È successivamente, con i controlli effettuati sui fondali, che emerge il problema. Terna fa eseguire attraverso una società specializzata alcuni rilievi post operam, cioè successivi alla realizzazione dell’infrastruttura, utilizzando sistemi ROV, veicoli sottomarini controllati a distanza.
La documentazione di monitoraggio viene quindi trasmessa al Ministero. Ed è a quel punto che viene fuori un dato ben diverso da quello preventivato.
La perdita di Posidonia è molto superiore alle previsioni
Secondo quanto ricostruisce il Tar, dai rilievi emerge «una perdita di Posidonia oceanica significativamente superiore a quella preventivata».
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica decide quindi di chiedere a Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di svolgere le valutazioni previste dalla normativa in materia di danno ambientale.
Ispra realizza così il Report CRE-DAN numero 8/2025, dedicato proprio alla posa del cavo sottomarino fra l’Elba e il continente.
Ed è qui che compare il dato più rilevante dell’intera vicenda.
Ispra: distrutti circa 10mila metri quadrati
Secondo quanto riportato testualmente nella sentenza, Ispra ha «accertato la sussistenza di un danno ambientale».
Il danno consiste nella distruzione di circa 10mila metri quadrati di habitat prioritario 1120, quello costituito dalle praterie di Posidonia, e nella conseguente perdita dei relativi servizi ecosistemici.
Ispra ha inoltre individuato le misure di riparazione considerate necessarie. Questo è un punto sul quale occorre distinguere bene i diversi livelli della vicenda.
L’esistenza del danno ambientale è riportata nella sentenza come accertata da Ispra.
Ciò che invece non è stato ancora definitivamente stabilito è a chi debba essere imputata la responsabilità di quel danno.
Il Ministero apre il procedimento
Sulla base del rapporto Ispra, il 3 settembre 2025 il Ministero dell’Ambiente avvia formalmente il procedimento previsto dall’articolo 305 del Testo unico ambientale.
Nella comunicazione, Terna viene qualificata come “operatore”. È proprio questa scelta a diventare uno dei punti centrali del successivo contenzioso.
Terna, infatti, sostiene che nel procedimento dovrebbero essere coinvolte formalmente anche le società che hanno materialmente eseguito i lavori.
Durante le interlocuzioni con il Ministero, la società chiede più volte che il procedimento venga esteso anche a Prysmian Powerlink, in qualità di appaltatore, e SisGen, in qualità di subappaltatore.
La motivazione è chiara: secondo Terna, sono queste società ad aver materialmente eseguito le attività di scavo della trincea e di interramento del cavo sul tratto di posidonieto successivamente risultato danneggiato.
Perché Terna ricorre al Tar
Non ottenendo risposta alla richiesta di estendere formalmente il procedimento anche alle altre due società, Terna decide di rivolgersi al Tar del Lazio.
La società impugna sia la comunicazione con la quale il Ministero aveva avviato il procedimento, sia il report tecnico di Ispra.
Uno dei timori manifestati nel ricorso è che quegli atti potessero rappresentare una sorta di anticipazione dell’attribuzione di responsabilità per il danno.
Terna contesta inoltre il fatto di essere stata l’unica società coinvolta inizialmente nel procedimento, sostenendo che questo contrasterebbe con il principio “chi inquina paga”, dato che gli scavi e la posa del cavo erano stati materialmente effettuati da appaltatore e subappaltatore.
La società sottolinea inoltre di non aver materialmente eseguito le attività che potrebbero aver provocato il danno e di aver svolto le attività di controllo e monitoraggio richieste.
Il Tar: il ricorso è inammissibile
Il Tar del Lazio non accoglie il ricorso. Ma anche qui bisogna capire esattamente il significato della decisione.
I giudici dichiarano il ricorso inammissibile per carenza di interesse perché gli atti contestati da Terna non sono ancora provvedimenti definitivi.
La comunicazione del Ministero è, appunto, soltanto una comunicazione di avvio del procedimento.
Il report di Ispra è invece un atto tecnico-istruttorio. Nessuno dei due, secondo il Tar, determina allo stato attuale un effetto definitivo e immediatamente lesivo nei confronti della società.
Tradotto in termini semplici: il procedimento è ancora aperto e non è stata ancora pronunciata la parola finale sulle responsabilità.
Per questo, secondo il tribunale amministrativo, Terna non può impugnare oggi quegli atti come se contenessero già una decisione definitiva.
«Non è stata attribuita la responsabilità a Terna»
Il Tar insiste molto su questo punto. Nella comunicazione ministeriale, scrivono i giudici, non ci sono misure che anticipino definitivamente il provvedimento conclusivo.
Non ci sono nemmeno, allo stato, costi di ripristino definitivamente addebitati a Terna, né altri elementi capaci di anticipare in modo irreversibile un’imputazione di responsabilità sostanziale.
Il Ministero, in sostanza, ha aperto un procedimento. E quel procedimento deve ancora arrivare alla conclusione.
Anche il report Ispra non è un provvedimento finale
Lo stesso ragionamento viene applicato al report di Ispra. Per il Tar si tratta di una relazione tecnico-istruttoria che serve al Ministero per svolgere le proprie valutazioni.
Non è un provvedimento amministrativo conclusivo e, quindi, non può essere impugnato preventivamente come se già producesse conseguenze definitive nei confronti di Terna.
Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Ma il Tar entra anche nel merito
La sentenza, però, non si ferma alla questione procedurale. Ed è questo uno dei passaggi più interessanti.
Dopo aver dichiarato il ricorso inammissibile, i giudici aggiungono infatti che le difese di Terna appaiono infondate anche nel merito.
Secondo il tribunale, il procedimento per danno ambientale doveva necessariamente essere aperto nei confronti di Terna, perché la società può essere correttamente qualificata come “operatore” secondo il Testo unico ambientale.
Cosa significa essere «operatore»
La distinzione è tecnica, ma può essere spiegata in modo semplice. La normativa considera “operatore” non soltanto chi materialmente compie un determinato lavoro.
La definizione comprende anche chi esercita o controlla un’attività professionale con rilevanza ambientale, chi ha potere decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari e il titolare dell’autorizzazione necessaria a svolgere l’attività.
Ed è proprio quest’ultimo elemento che riguarda Terna. La società è infatti titolare dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’elettrodotto Portoferraio-Colmata.
Per questo, stabilisce il Tar, la sua qualificazione come operatore nel procedimento ministeriale rappresenta una diretta applicazione della normativa.
Operatore non significa responsabile
Ed eccoci alla cautela più importante di tutta la vicenda. Essere qualificati come operatore non significa essere stati dichiarati responsabili del danno ambientale. Lo dice espressamente il Tar.
Negli atti contestati non esiste alcuna identificazione automatica tra Terna, individuata come operatore, e il soggetto responsabile della distruzione della Posidonia.
Quest’ultimo, scrivono i giudici, «potrà essere individuato solo all’esito dell’istruttoria in corso» e con il provvedimento definitivo che chiuderà il procedimento ministeriale.
È quindi sbagliato leggere questa sentenza come una condanna di Terna per aver distrutto 10mila metri quadrati di Posidonia.
La sentenza non dice questo.
Dice invece tre cose diverse e ben precise: Ispra ha accertato un danno ambientale di quelle dimensioni; il Ministero ha correttamente coinvolto Terna nel procedimento come “operatore”; l’individuazione del soggetto o dei soggetti responsabili è ancora da compiere.
Restano aperte le eventuali responsabilità di appaltatore e subappaltatore
La sentenza non chiude nemmeno la questione relativa a Prysmian e SisGen. Terna aveva chiesto al Ministero di estendere formalmente anche a loro il procedimento.
E parallelamente aveva avviato davanti allo stesso Tar un altro giudizio contro il silenzio dell’amministrazione proprio su questa richiesta.
Nella sentenza viene citato questo secondo procedimento, iscritto con il numero 6878/2026 davanti alla Seconda sezione Ter del Tar Lazio.
Terna aveva chiesto di rinviare o sospendere il giudizio in attesa degli sviluppi dell’altro procedimento, ma il tribunale ha respinto la richiesta, ritenendo che tra le due cause non ci fossero elementi di connessione sufficienti, se non sotto il profilo dei soggetti coinvolti.
Anche per questo sarebbe prematuro trarre oggi conclusioni definitive su chi dovrà rispondere del danno.
Il nodo dei 10mila metri quadrati resta
Al di là della battaglia amministrativa sulle responsabilità, resta però un fatto ambientale di grande rilevanza.
Un’infrastruttura strategica progettata sapendo che avrebbe attraversato per circa tre chilometri una prateria di Posidonia oceanica era stata sottoposta a precise prescrizioni proprio per ridurre al minimo gli effetti sull’habitat.
Erano stati previsti monitoraggi. Era stata indicata una specifica tecnica di posa. Erano stati realizzati interventi compensativi attraverso il trapianto di circa 53mila talee nel Golfo di Follonica.
Eppure i rilievi successivi all’opera hanno evidenziato una perdita di Posidonia significativamente superiore a quella preventivata, fino al successivo accertamento Ispra della distruzione di circa 10mila metri quadrati di habitat prioritario.
Ora la parola torna al Ministero
La sentenza del Tar, dunque, non chiude la vicenda. Semmai chiarisce il terreno sul quale il procedimento potrà andare avanti.
Il ricorso di Terna è stato dichiarato inammissibile e la società è stata condannata a versare 3mila euro di spese di lite, oltre agli accessori previsti dalla legge, ma la questione fondamentale resta aperta.
Il Ministero dovrà completare l’istruttoria, valutare le cause del danno, individuare le eventuali responsabilità e definire le misure di riparazione.
Soltanto alla fine di questo percorso sarà possibile sapere chi sarà ritenuto responsabile della distruzione della Posidonia e quali interventi dovranno essere concretamente realizzati per riparare il danno ambientale.
Per ora c’è una certezza documentata negli atti riportati dalla sentenza: Ispra ha accertato la distruzione di circa 10mila metri quadrati di un habitat prioritario europeo nei fondali interessati dal collegamento elettrico fra Piombino e l’Isola d’Elba.
Su chi debba risponderne, invece, l’ultima parola non è ancora stata pronunciata.