Canone per la laguna, i Pescatori vincono in appello con il Comune | MaremmaOggi Skip to content

Canone per la laguna, i Pescatori vincono in appello con il Comune

La corte d’appello conferma il lodo arbitrale, dopo le calamità i Pescatori non devono alcun canone al Comune fino al 2029
La moria del 2024 nella laguna di Orbetello
La moria del 2024 nella laguna di Orbetello

ORBETELLO. La corte di appello sorride di nuovo ai Pescatori di Orbetello. Qualche tempo fa era stata, infatti, la corte d’appello a ribaltare la sentenza di primo grado, che aveva negato il concordato ai Pescatori, accogliendolo. I creditori voteranno ad ottobre, ne abbiamo parlato in un altro articolo che potete leggere QUI.

Adesso è sempre la corte di appello ad emettere una sentenza favorevole ad Orbetello Pesca Lagunare, società che ha appaltato alla Cooperativa Pescatori la pesca in laguna e la gestione del ristorante, confermando quanto deciso da un lodo arbitrale concluso nel 2021 sui canoni di concessione della laguna. Lodo contro il quale il Comune di Orbetello aveva fatto ricorso.

La vicenda, a cascata, potrebbe influire anche su un’altra udienza, prevista ad ottobre, su un decreto ingiuntivo del Comune nei confronti dei Pescatori, ancora per i canoni, in quanto la giudice aveva sospeso il giudizio in attesa, appunto, del pronunciamento della corte di appello sul lodo.

ll lodo del 2019 sui canoni per la laguna

Tutta la vicenda inizia quando, alla scadenza della concessione nel 2019, Orbetello Pesca Lagunare e Comune vanno ad un lodo arbitrale.

Il lodo arbitrale, poi impugnato dal Comune in appello, era tra la società Orbetello Pesca Lagunare ed il Comune di Orbetello, titolare del diritto di uso civico di pesca sulle acque lagunari, sulla concessione dell’esercizio della pesca come disciplinato dal regolamento del Comune di Orbetello approvato con il decreto dirigenziale 4109 del 14 luglio 1998.

Per l’articolo 2 del regolamento, l’ente comunale esercita la gestione della pesca nelle acque lagunari, riservandosi la facoltà di concederne l’esercizio a società di capitali o cooperative, composte da soci residenti nel capoluogo, per la quota eccedente le necessità derivanti dagli usi civici.

Il lodo era stato chiesto per interpretare gli articoli 5, 9 11 e 14 della convenzione fra le parti del 21 dicembre 1999 sulla ripartizione delle spese, la determinazione del canone., i termini di pagamento e la salvaguardia azionabile in caso di eventi negativi di carattere straordinario.

La convenzione, nell’articolo 5, stabilisce  che gravano sul concessionario le spese di manutenzione ordinaria degli immobili,  la pulizia degli immobili, i canoni di fornitura di acqua ed energia elettrica, la disinfestazione periodica e la manutenzione degli impianti. La manutenzione straordinaria, invece, è a carico dell’Amministrazione comunale.

Nell’articolo 9 il canone di concessione è determinato in parte in misura fissa e in parte in misura percentuale, in rapporto al fatturato annuale realizzato.

L’articolo 11 sancisce la natura essenziale e perentoria dei termini di pagamento, prevedendo che il mancato rispetto degli stessi comporti un grave e insanabile inadempimento, con conseguente diritto del Comune alla immediata riacquisizione del possesso di tutti gli immobili e strutture, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora.

Infine, nell’articolo 14,, la clausola di salvaguardia  stabilisce che, in caso di eventi che abbiano inciso negativamente sulla redditività delle attività di pesca, il Comune possa intraprendere iniziative a tutela del proprio interesse e di quello del concessionario; tali eventi non possono incidere sull’ammontare del canone fisso annuale dovuto all’amministrazione comunale, salvo il verificarsi di eventi naturali ed imprevedibili.

La clausola compromissoria 

Proprio sulla base della clausola compromissoria pattuita fra le parti in data 20 agosto 2020, la Orbetello pesca lagunare andava all’arbitrato, chiedendo tre cose:

  1. accertare l’esistenza dell’obbligo del Comune di Orbetello di provvedere alla rideterminazione del canone di concessione ai sensi dell’articolo 14, in ragione degli eventi straordinari sopravvenuti (alluvione del 2012 e moria del 2015)
  2. provvedere alla rideterminazione del canone fisso di concessione, sempre in applicazione dell’articolo 14, per l’esercizio del diritto alla pesca, applicabile a partire dall’annualità 2012;
  3. indicare le modalità per la rideterminazione dei canoni concessori in presenza di eventi straordinari incidenti sulla redditività del bene, per ottenere una riduzione del 100% anche dei canoni fissi dovuti successivamente alla pronuncia arbitrale e sino al termine di efficacia della concessione, fissato al 31 dicembre 2029.

Da parte sua il Comune, resistendo alla domanda arbitrale, chiedeva la determinazione dell’ammontare dei canoni dovuti dalla società con eventuale riduzione degli stessi e la conseguente quantificazione delle somme dovute.

Il lodo ha dato ragione ai Pescatori

Il collegio arbitrale con la decisione del 26 luglio 2021 (notificata il 10 settembre 2021) accertava un credito del Comune per i canoni concessori dovuti fino al 2019, stimabile in euro 776,805 e dichiarava tale somma non dovuta in ragione della riduzione del 100% del canone concessorio sino alla data di scadenza della concessione (31 dicembre 2029). Condannava, infine il Comune al pagamento delle spese del procedimento arbitrale.

Di fronte a questa decisione il Comune di Orbetello impugnava il lodo arbitrale lamentandone l’illegittimità. Spiegando che la Orbetello Pesca Lagunare aveva corrisposto, con ritardi, il canone di concessione fino al 2009, e, a decorrere dal 2010, si erano verificati ripetuti inadempimenti e richieste di rateizzazione da parte della concessionaria, via via accolte dall’amministrazione comunale e, nonostante i numerosi provvedimenti di rateizzazione, la società non aveva mai provveduto a saldare il pregresso debito.

In prossimità della scadenza della concessione (2019), la società aveva richiesto all’amministrazione comunale la proroga della convenzione; l’Amministrazione aveva avviato verifiche per valutare la richiesta, accertando i rapporti dare-avere tra le parti e incaricando il responsabile del settore lavori pubblici e il responsabile finanziario di redigere apposite relazioni. A seguito di tali verifiche, l’amministrazione aveva concesso la proroga decennale della convenzione, alle condizioni proposte dalla stessa società; alla relativa delibera risultava allegato il prospetto delle somme dovute al concessionario,  euro 998,587,37 escluse le competenze per interessi.

Successivamente alla sottoscrizione della clausola compromissoria, avvenuta il 30 gennaio 2020, l’amministrazione comunale riceveva notifica della domanda di attivazione del giudizio arbitrale.

Giudizio contro il quale, come detto, il Comune ha fatto ricorso in appello, contestando il lodo e chiedendone la nullità, per una serie di aspetti.

Niente canoni fino al 2029

Lo scontro fra Comune e Opl era insorto dopo gli eventi calamitosi ed imprevedibili, verificatisi durante il periodo della concessione nel 2012 e nel biennio 2014-2015, consistenti, rispettivamente, nell’alluvione che colpì Albinia, portando l’acqua sporca in laguna, la moria di pesci e l’inquinamento da mercurio. Tali eventi avevano determinato una temporanea interruzione dell’attività e un significativo decremento della redditività.

Per questo Opl chiedeva la rideterminazione del canone e chiedendo la riduzione del canone a partire dall’anno 2012. A seguito di trattative, le parti convenivano di prorogare la durata della concessione per un periodo di dieci anni, per consentire il ripristino della produttività del bene, e di andare ad arbitrato  per la controversia sulla determinazione dei canoni non corrisposti e di ogni altra pretesa economica reciproca, derivante dal verificarsi degli eventi straordinari ed imprevedibili del 2012-2015.

In data 30 gennaio 2020 veniva sottoscritto il compromesso arbitrale, cui era subordinata l’efficacia della proroga decennale.

Il lodo arbitrale accertava la sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle norme di salvaguardia e dichiarava non dovuto l’importo preteso dal Comune per il periodo sino al 31 dicembre 2019 e disponeva la riduzione del 100% del canone fisso dovuto sino alla data di definitiva scadenza della convenzione.

Ma gli arbitri erano andati oltre, accertando l’entità del danno subito dalla società ai fini della determinazione dell’ammontare della riduzione del canone, avevano ritenuto tale danno superiore all’importo rappresentato dalla somma dei canoni fissi sino al 2029 e del credito pregresso del Comune, disponendo, conseguentemente, la rimessione dei canoni fissi ulteriormente dovuti.

In sostanza, secondo il lodo, niente è dovuto da Opl al Comune fino al 2029.

La sentenza della corte di appello

Nella sentenza la corte di appello smonta uno ad uno gli otto punti del ricorso del Comune.

Scrive infatti la corte di appello di Firenze.

Una prima valutazione della clausola compromissoria, pattuita nella vigenza della convenzione rinnovata e priva di riferimenti ad eventuali limitazioni temporali, rivela l’intenzione delle parti di conferire al collegio arbitrale una giurisdizione ampia e onnicomprensiva, volta a dirimere le questioni connesse alla convenzione in essere fra le parti. La competenza arbitrale secondo un’interpretazione letterale è da intendersi estesa a tutte le controversie derivanti dalla convenzione ivi espressamente richiamata. Il richiamo espresso alle clausole che avevano generato disaccordi interpretativi concerne inequivocabilmente la determinazione e la quantificazione dei canoni; una prima considerazione che emerge dall’interpretazione della clausola è dunque l’assenza di qualsivoglia restrizione al potere decisionale degli arbitri in merito all’ammontare dei canoni dovuti in ragione del verificarsi di eventi imprevedibili e straordinari, espressamente contemplati e disciplinati dall’articolo 14 della convenzione“.

In sostanza la corte conferma quanto deciso dal lodo. Adesso il Comune ha 60 giorni (dalla notifica) per un eventuale ricorso in Cassazione.

Così commenta il presidente dei Pescatori, Pier Luigi Piro «Siamo soddisfatti ringraziamo i nostri legali per l’ottimo lavoro svolto».

L’udienza di ottobre

E la sentenza della corte di appello sarà depositata anche al tribunale di Grosseto dove, il 7 ottobre prossimo, la giudice civile Cristina Nicolò sarà chiamata a decidere su un decreto ingiuntivo notificato dal Comune a Opl, ancora per il pagamento dei canoni.

In una prima udienza, infatti, la giudice aveva disposto il rinvio ad ottobre proprio in attesa di sapere cosa avrebbe deciso la corte d’appello sul ricorso sul lodo.

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