Rigassificatore e porto di Piombino, il Tar respinge il ricorso di Manta Logistics | MaremmaOggi Skip to content

Il Tar decide sul porto di Piombino: il rigassificatore cambia tutto, respinto il ricorso di Manta

I giudici confermano le scelte dell’Autorità portuale e l’assegnazione delle aree a Piombino Industrie Marittime. Determinante l’impatto del rigassificatore sullo sviluppo dello scalo
Una nave scarica il Gpl nel rigassificatore sul porto di Piombino
Una nave scarica il Gpl nel rigassificatore sul porto di Piombino

PIOMBINO. Il rigassificatore, ormai destinato a restare, ha cambiato il futuro del porto di Piombino e le decisioni adottate dall’Autorità di sistema portuale per ridisegnarne gli spazi sono legittime.

È questa, in estrema sintesi, la conclusione della sentenza con cui il Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha respinto il ricorso promosso da Manta Logistics contro l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale e contro Piombino Industrie Marittime (PIM), nell’ambito della lunga vicenda legata all’assegnazione delle aree della cosiddetta Macro Area 1 del porto di Piombino.

Una decisione che rafforza l’impianto delle scelte compiute negli ultimi anni dall’Autorità portuale e che riconosce come l’insediamento del rigassificatore Snam abbia rappresentato un evento straordinario capace di modificare profondamente la pianificazione originaria dello scalo.

Come nasce la vicenda

La controversia nasce da una procedura pubblica avviata nel 2019 per assegnare alcune nuove aree portuali della Macro Area 1.

Manta Logistics, società specializzata nella logistica automobilistica, aveva ottenuto l’aggiudicazione del lotto 1 e successivamente era divenuta assegnataria provvisoria anche dei lotti 2 e 3, dopo la rinuncia di Liberty Magona. L’obiettivo era realizzare un terminal dedicato al settore automotive.

Ma nel frattempo il quadro nazionale cambiò radicalmente.

La crisi energetica seguita alla guerra tra Russia e Ucraina portò il Governo a dichiarare strategici e urgenti gli interventi per aumentare la capacità di rigassificazione del Paese. Da qui la scelta di installare nel porto di Piombino la nave rigassificatrice Golar Tundra.

Il nodo delle aree occupate dal rigassificatore

L’arrivo della nave Snam ha comportato l’occupazione di vaste superfici portuali e della banchina Est, aree che in precedenza erano nella disponibilità di Piombino Industrie Marittime.

Per consentire la prosecuzione delle attività industriali e cantieristiche di PIM, l’Autorità portuale decise di individuare aree compensative all’interno dello scalo, avviando un percorso di revisione delle strategie portuali e ritenendo superato il piano di allocazione approvato nel 2019.
Proprio contro queste decisioni si è mossa Manta Logistics, sostenendo che i lotti già assegnati non potessero essere destinati a PIM e chiedendo anche il risarcimento dei danni.

Perché il Tar ha respinto il ricorso

La sentenza affronta numerosi aspetti tecnici e procedurali.

Secondo i giudici, Manta non impugnò nei tempi previsti alcuni atti fondamentali del procedimento, in particolare gli avvisi pubblicati dall’Autorità portuale nel 2023 e nel 2024 con i quali veniva resa nota la richiesta di ampliamento della concessione da parte di PIM. Inoltre la società non presentò osservazioni, opposizioni o istanze concorrenti durante quelle procedure.

Per questo motivo il Tar ha dichiarato inammissibili gran parte delle contestazioni rivolte contro l’assegnazione delle aree a Piombino Industrie Marittime.

«L’interesse pubblico prevale»

Nelle motivazioni emerge un passaggio particolarmente significativo.

Il collegio sottolinea che gli eventi degli ultimi anni – dalla pandemia alla guerra in Ucraina, fino all’emergenza energetica nazionale – hanno modificato profondamente il contesto economico e strategico nel quale era nato il progetto del 2019.

Per i giudici, la decisione di assegnare aree compensative a PIM e di rivedere la pianificazione del porto non appare né illogica né irragionevole, anche perché finalizzata a garantire la continuità di un’attività produttiva già esistente e considerata strategica per il porto.

La sentenza afferma inoltre che il tema della sicurezza energetica nazionale costituisce un interesse pubblico prevalente rispetto alle aspettative maturate da Manta Logistics nell’ambito della procedura avviata anni prima.

Confermata anche la revoca del lotto 1

I giudici hanno confermato anche la legittimità della revoca dell’aggiudicazione definitiva del lotto 1.

Secondo il TAR, le mutate condizioni del porto, l’incertezza legata all’evoluzione futura del rigassificatore, le nuove strategie di sviluppo dello scalo e alcuni elementi relativi all’operatività del progetto presentato da Manta giustificavano la scelta dell’Autorità portuale di interrompere il percorso concessorio.

Respinta anche la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla società ricorrente.

Una sentenza destinata a pesare sul futuro del porto

La decisione del Tar rappresenta uno dei pronunciamenti più rilevanti degli ultimi anni per il porto di Piombino.

Di fatto viene riconosciuta la legittimità delle scelte adottate dopo l’arrivo del rigassificatore e viene sancito che il piano di sviluppo immaginato prima della crisi energetica del 2022 non può più essere considerato il riferimento esclusivo per l’organizzazione degli spazi portuali.

Per Piombino Industrie Marittime si tratta di una vittoria significativa. Per il porto di Piombino, invece, è la conferma che l’arrivo della Golar Tundra continua a produrre effetti concreti non solo sul piano energetico nazionale, ma anche sugli assetti industriali e logistici dello scalo.

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