PIOMBINO. Si terranno l’11 e il 12 le elezioni regionali della Toscana, manca ormai pochissimo tempo, ma nelle schede elettorali compare un errore madornale. Invece di Rossana Bacci, candidata per Fratelli d’Italia, il nome è indicato come Rossana Bacci in Biagini, ovvero col cognome del suo ex coniuge dal quale è divorziata da tempo. Un disguido che mina la parità dei sessi e la dignità di ogni donna.
Una sorpresa tanto inaspettata quanto amara
«Con grande sorpresa e profondo rammarico ho appreso che, nella scheda elettorale predisposta per le elezioni regionali della Toscana del 12 e 13 ottobre 2025, il mio nome risulta indicato erroneamente come “Rossana Bacci in Biagini”, invece del corretto “Rossana Bacci”, come da documentazione ufficiale presentata e come sempre utilizzato in ogni atto pubblico, politico e personale» – con queste parole Rossana Bacci rende noto il drammatico errore nelle schede elettorali, che già per molti presentano di per sé problematiche nella corretta compilazione, in questo modo la confusione è così ancora più grande.
Bacci: «Un errore inaccettabile»
«Si tratta di un errore grave, che rischia di generare confusione tra gli elettori e di compromettere la chiarezza del voto. Ma soprattutto, è un errore che tocca una questione più profonda e di principio: il diritto all’identità personale e all’autodeterminazione delle donne».
«Nel 2025 – continua Bacci – è inaccettabile che si possa ancora associare una donna al cognome dell’ex coniuge, come se la sua identità non potesse prescindere da quella di un uomo da cui è ormai separata. Il divorzio è legge da cinquant’anni e la società italiana ha fatto passi importanti nel riconoscere la piena autonomia e dignità di ogni individuo, a maggior ragione delle donne che hanno scelto di costruire il proprio percorso personale e professionale in piena libertà».
«Un errore di questo tipo non è soltanto un disguido burocratico – conclude – è un segnale culturale che non possiamo permetterci di ignorare. Mi auguro che questo episodio possa servire da spunto per una riflessione più ampia: la piena parità passa anche dal riconoscimento dei nomi, delle identità e delle storie di ciascuna donna, senza eccezioni e senza ritorni al passato».
Cosa dicono le leggi
⚖️ 1. Codice civile – uso del cognome del marito
📜 Art. 143-bis c.c. (inserito dalla legge 19 maggio 1975, n. 151)
«La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.»
👉 Questo articolo non obbliga l’uso del cognome del marito: è una facoltà d’uso sociale, non una modifica anagrafica.
La donna mantiene sempre il proprio cognome di nascita nei registri dello stato civile e nei documenti ufficiali.
🏛️ 2. Circolari e prassi anagrafiche
Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 8 del 12 febbraio 1992, ha chiarito che:
«Il cognome del marito può essere usato dalla moglie soltanto a titolo di uso, e non entra a far parte del nome anagrafico.»
📌 Ciò significa che nei documenti ufficiali (carta d’identità, tessera elettorale, schede elettorali, liste elettorali) deve comparire il cognome di nascita.
Solo in via accessoria o su richiesta può essere aggiunta la dicitura “in [cognome del marito]”.
🗳️ 3. Testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo (D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)
📜 Art. 7 e 32
Stabiliscono che le liste elettorali riportano «il cognome e il nome» del cittadino così come risultano all’anagrafe.
👉 Quindi, la scheda elettorale e la tessera elettorale devono riprodurre i dati anagrafici ufficiali, ossia il cognome di nascita, non il cognome del coniuge, salvo richiesta espressa.
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Collaboratrice di MaremmaOggi.Nel giornalismo non esistono sabati né domeniche, non c'è orario e neppure luogo. C'è passione, c'è talento. Il mio lavoro è il mio sorriso.
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