PIOMBINO. In merito alle pesanti contestazioni diffuse dalla società Permare Srl relative alla gestione del servizio di raccolta dei rifiuti navali nei porti di Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo, e alle accuse di “mancata vigilanza” rivolte ai vertici di Palazzo Rosciano, l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale (AdSP MTS) interviene ufficialmente per fare chiarezza e ristabilire la propria posizione.
Con una nota dettagliata, l’amministrazione portuale risponde punto su punto all’ex gestore, inserendo la vicenda all’interno di un lungo e complesso contenzioso legale che, finora, ha sempre visto l’ente e l’attuale concessionario dare ragione dai giudici.
«Permare sconfitta in tutti i gradi di giudizio»
L’Autorità di Sistema Portuale precisa innanzitutto che la società Permare, in qualità di ex affidataria del servizio, non ha mai accettato l’esito della procedura di evidenza pubblica. La gara ha visto risultare aggiudicatario il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) formato da D’Arienzo Srl e dalla cooperativa Nuova Giovanile.
A fronte di questo risultato, Permare ha impugnato sia il bando di gara sia l’aggiudicazione innanzi al TAR e, successivamente, al Consiglio di Stato, muovendosi parallelamente anche in sede ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).
L’AdSP evidenzia come la società abbia riportato «esito sfavorevole in tutti i gradi di giudizio e nei relativi procedimenti».
I giudici amministrativi, oltre a confermare la totale regolarità della procedura d’appalto, hanno persino evidenziato che qualsiasi modalità differente da quella adottata dall’Ente sarebbe stata passibile di censura. Un orientamento, questo, pienamente condiviso e confermato anche dal Consiglio di Stato.
La difesa sui controlli: «Sempre esercitati»
Viene, dunque, respinta con fermezza l’accusa di essere rimasta inerte o di non aver vigilato sull’operato del nuovo concessionario, finito al centro di un’indagine dei carabinieri forestali per l’utilizzo di un piazzale sterrato esterno.
AdSP fa notare che Permare, «nonostante gli esiti definitivi» dei tribunali, ha successivamente «reiterato numerose istanze volte a ottenere la decadenza o la risoluzione della concessione in capo al RTI».
Tali istanze, spiega l’ente, non sono state ignorate, ma «sono state puntualmente istruite dall’Amministrazione, che ha sempre esercitato i controlli di propria competenza sull’esecuzione del contratto da parte del RTI concessionario».
Il caso passa all’Avvocatura dello Stato
La battaglia del porto, però, non è ancora finita. Con riferimento all’ultima memoria di 21 pagine depositata da Permare, l’Amministrazione portuale ha deciso di muoversi con cautela e con il massimo rigore legale. L’ente ha infatti ritenuto opportuno acquisire il supporto dell’Avvocatura dello Stato per valutare la documentazione; il relativo procedimento amministrativo è tuttora in fase di definizione.
Proprio per via della delicatezza della situazione, l’Autorità Portuale ha scelto la linea della prudenza mediatica: «Fino alla conclusione formale del procedimento e all’adozione del provvedimento finale, non appare opportuno anticiparne gli esiti a mezzo stampa».
I vertici dell’Ente si riservano di fornire ulteriori aggiornamenti solo una volta che la decisione finale sarà stata formalmente perfezionata.
La replica di D’Arienzo Srl: «Una gogna mediatica basata su fatti non accertati»
Sulla vicenda è intervenuto con fermezza anche l’avvocato Ettore Puppo, legale di D’Arienzo Srl, stigmatizzando l’iniziativa di Permare, definita come una comunicazione «enfatica e scomposta», mirata a sollecitare una reazione emotiva dell’opinione pubblica piuttosto che a rappresentare correttamente la realtà.
Il legale precisa che il procedimento penale richiamato dall’ex gestore non si è concluso con alcuna sentenza di condanna o accertamento giudiziale di responsabilità, bensì «si è definito nella fase delle indagini preliminari, mediante procedura estintiva, con successiva archiviazione».
Risulta quindi giuridicamente scorretto, continua la difesa, presentare come “accertati” fatti mai vagliati in sede dibattimentale, ricordando come la stessa Corte Costituzionale tuteli la neutralità del provvedimento di archiviazione.
L’avvocato Puppo evidenzia inoltre come sia stato omesso un dato fondamentale, ovvero che «gli stessi organi inquirenti hanno escluso danni o pericoli concreti e attuali per le risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette», e che l’indagato non è una figura pubblica.
Secondo la società assistita, la riproposizione strumentale della vicenda in un contesto di concorrenza commerciale configura un tentativo di delegittimazione pubblica e di «gogna mediatica» per ottenere una «soluzione di piazza».
«Se Permare avesse ritenuto fondatamente scorretto o illegittimo il provvedimento dell’Autorità – conclude il legale – avrebbe dovuto contestarlo nelle sedi e con i rimedi ordinari previsti dall’ordinamento», riservandosi infine ogni iniziativa a tutela della propria assistita nelle sedi più opportune.