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Decreto sicurezza, ora è legge: ecco cosa cambia

Inasprite le sanzioni per il contrasto al terrorismo, tutela delle forze dell’ordine, sicurezza urbana, lotta alla criminalità organizzata e gestione dell’ordine pubblico
Pattuglie della polizia

GROSSETO. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 131, la Legge n.80 del 9 giugno 2025, il decreto sicurezza recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, è in vigore. In Parlamento tante le polemiche: il Governo ha scelto la via della fiducia che ha comunque fatto passare la legge alla Camera e al Senato.

Un provvedimento ampio su vari fronti. Ecco cosa cambia.

Più strumenti contro terrorismo e criminalità organizzata

L’art. 2, introduce nuove fattispecie di reato: la detenzione di materiale con finalità di terrorismo, punita con la reclusione da 2 a 6 anni, e la diffusione online di istruzioni per compiere atti violenti o sabotaggi (art. 270-quinquies.3 c.p.).

Rafforzati anche i controlli sui noleggi auto, che dovranno essere segnalati anche per i reati di mafia e criminalità organizzata.

Le novità in materia antimafia

L’art. 3 cambia la disciplina della documentazione antimafia: il prefetto potrà, in casi eccezionali, escludere temporaneamente alcune decadenze per evitare che un imprenditore individuale perda ogni mezzo di sostentamento.

Le modifiche si estendono anche alla gestione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati, per garantire maggiore efficienza e trasparenza.

Vittime di usura: nasce la figura dell’esperto

L’art. 33 prevede che gli operatori economici vittime del reato di usura, beneficiari dei mutui erogati ai sensi dell’art. 14 della legge 108/1996, siano affiancati da un esperto incaricato di assisterli nel percorso di rilancio economico e reinserimento nel circuito legale.

Occupazioni abusive: sgomberi immediati e pene più severe

Nasce il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui (art. 634-bis c.p.), punito con fino a 7 anni di reclusione. Prevista la possibilità per la polizia giudiziaria di disporre il rilascio immediato dell’immobile occupato, anche senza mandato del giudice, in caso di occupazioni illegittime.

Più tutele per le forze dell’ordine 

Viene rafforzata la tutela penale per le forze di polizia: aumentano le pene per lesioni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, con aggravanti specifiche.

Gli operatori potranno essere dotati di bodycam, con un investimento statale da oltre 20 milioni nel triennio. Introdotto anche un sostegno economico per le spese legali fino a 10mila euro per agenti coinvolti in procedimenti giudiziari relativi al servizio.

L’art. 19 ha subito un inasprimento in conversione: l’aggravante per violenza e resistenza a pubblico ufficiale si estende a casi specifici come l’impedimento a opere pubbliche o occupazioni.

Proteste e manifestazioni, rivolte in carcere e nei centri per migranti

Nuovo reato di “rivolta” in carcere (art. 415-bis c.p.) e nei centri di trattenimento per migranti (art. 14, co. 7.1 del Tu immigrazione). Le pene sono state modificate.

  • Reclusione da 1 a 5 anni (carcere) o 1 a 4 anni (Cpr) per chi partecipa con violenza, minaccia o resistenza all’autorità.
  • Fino a 18 anni di reclusione se la rivolta provoca morte o lesioni gravi.
  • Pene più alte per chi organizza o guida la rivolta.
  • È punita anche la resistenza passiva se impedisce l’azione degli agenti.

Proteste in strada e blocchi ferroviari

L’art. 14 del decreto trasforma in reato (prima era solo un illecito amministrativo) l’impedimento alla libera circolazione su strada o ferrovia:

  • Reclusione fino a 1 mese o multa fino a 300 euro. 
  • Se il blocco è organizzato da più persone riunite la reclusione va da 6 mesi a 2 anni.

Lotta all’accattonaggio e alla truffa

Inasprite le pene per chi impiega minori nell’accattonaggio (fino a 5 anni di reclusione) e per le truffe commesse in aree pubbliche o su mezzi di trasporto. La truffa con l’aggravante dell’abuso di minorata difesa sarà ora punibile con arresto in flagranza.

Stretta sulla cannabis light

La novità chiarisce che la legge 242/2016 non si applica alla vendita e distribuzione di infiorescenze di canapa, anche in forma lavorata o semilavorata.

L’art. 18 modifica ed integra gli articoli 1 e 2 della legge n. 242 del 2016, in tema di promozione della coltivazione della filiera agroalimentare della canapa, in particolare si chiarisce che la promozione della coltivazione della canapa è ammessa soltanto a livello di filiera industriale e per le finalità espressamente previste dalla legge, senza possibilità di interpretazioni estensive. Inoltre, viene sostituito il riferimento all’incentivazione al “consumo finale” di semilavorati con quello diretto alla “realizzazione di semilavorati di canapa” provenienti da filiere prioritariamente locali e per gli usi consentiti dalla legge.

Viene anche introdotto il nuovo comma 3-bis per chiarire che, fermo restando la disciplina in materia di stupefacenti, e salvo l’ipotesi di produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione stabiliti dal Decreto del Ministro della salute, la legge n. 242/2016, non si applica all’importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all’invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. 

Divieto  che non comprende la produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione.

Carcere e tutela dei minori

Modificata la disciplina sulle detenzioni di madri con figli piccoli: la custodia in carcere sarà ammessa solo in istituti con misure attenuate.
Il differimento della pena per madri di bambini sotto l’anno di età da obbligatorio diventa facoltativo, ma con l’obbligo di esecuzione presso Icam (istituti a custodia attenuata) se non è possibile il rinvio. Le madri con figli tra 1 e 3 anni, invece, potranno accedere a Icam solo su valutazione discrezionale.

Previsti anche incentivi all’apprendistato per i detenuti e semplificazioni per l’accesso al lavoro esterno.

Misure per migranti e centri di trattenimento

Pene più severe per chi partecipa a rivolte nei centri di trattenimento per migranti, con reclusione fino a 18 anni nei casi più gravi. Semplificate anche le procedure per costruire nuovi centri.

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